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Sentenza

Sentenza n. 2282/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 17393/2023

Giustizia amministrativa202400990

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio relativo a una tettoia di circa 234,50 mq realizzata in area sottoposta a vincoli paesaggistici e archeologici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte appellante aveva chiesto la riforma della sentenza del TAR Lazio e l'annullamento del diniego di condono edilizio, nonché il rilascio del titolo o, in subordine, la riapertura del procedimento. Ha dedotto: a) l'erronea qualificazione della tettoia come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, sostenendo che si trattasse di una tettoia aperta, di modeste dimensioni e pertinenziale; b) l'erronea qualificazione dell'abuso come tipologia 1 o 2, anziché come tipologia 6 dell'Allegato 1 al d.l. n. 269/2003, relativa a opere non valutabili in termini di superficie o volume; c) il difetto di motivazione del diniego quanto alla natura del vincolo paesaggistico richiamato ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42/2004. L'appellante ha inoltre sostenuto la formazione del silenzio-assenso sull'istanza di condono. Le amministrazioni hanno chiesto il rigetto dell'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. I primi due motivi sono stati rigettati perché l'appellante non ha fornito elementi probatori, quali fotografie o perizia tecnica, idonei a dimostrare che la tettoia fosse di modeste dimensioni, pertinenziale o diversamente descritta rispetto al provvedimento impugnato. Il Collegio ha quindi attribuito rilievo alla descrizione amministrativa della tettoia, avente superficie di circa 234,50 mq e destinata a coprire l'ingresso principale, ritenendola una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire e caratterizzata da superficie coperta. Ne consegue la corretta qualificazione dell'abuso come riconducibile alla tipologia 1 o 2, con esclusione della tipologia 6. Quanto al terzo motivo, il Collegio ha precisato che, secondo la disciplina regionale laziale, i vincoli paesaggistici e archeologici possono precludere a priori il condono anche se successivi alla realizzazione dell'abuso, mentre non sono ostativi se sorti dopo la domanda di condono, caso nel quale occorre acquisire il parere dell'autorità preposta. Nel caso concreto, la relazione istruttoria prodotta da Roma Capitale attestava l'esistenza di un vincolo archeologico anteriore alla domanda di condono. L'appellante non lo ha efficacemente contestato né ha dimostrato una diversa situazione giuridica dell'area. Tale vincolo era autonomamente sufficiente a escludere l'ammissibilità del condono e la formazione del silenzio-assenso. Il Consiglio di Stato ha precisato che la preclusione doveva essere riferita al vincolo archeologico anteriore, e non al vincolo paesaggistico sorto nel 2010. L'appellante è stata condannata alle spese nei confronti di Roma Capitale, mentre le spese con il Ministero della Cultura sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    La disciplina nazionale del condono, coordinata con la normativa regionale laziale, esclude il condono per determinate tipologie di abusi realizzati in area vincolata.

  • art. 2 l.r. Lazio n. 12/2004

    Concorre a delimitare l'ambito regionale di ammissibilità del condono edilizio.

  • art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004

    Preclude a priori la condonabilità degli ampliamenti riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 in zona vincolata, anche se il vincolo è successivo alla realizzazione dell'abuso.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001

    La tettoia che introduce nuovi elementi e modifica la sagoma o il prospetto può integrare un intervento di ristrutturazione edilizia.

  • art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001

    Subordina a permesso di costruire gli interventi edilizi che comportano modifica della sagoma o del prospetto nei casi indicati dalla norma.

  • art. 134, comma 1, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 42/2004

    Individua le categorie di beni paesaggistici richiamate nel diniego; nel caso concreto, il vincolo archeologico anteriore alla domanda è risultato autonomamente ostativo al condono.

  • art. 142, lett. m), d.lgs. n. 42/2004

    È richiamato in relazione al vincolo relativo alle zone di interesse archeologico.

  • Allegato 1 al d.l. n. 269/2003

    La tipologia 6 riguarda opere non valutabili in termini di superficie o volume; una tettoia di circa 234,50 mq, destinata alla copertura dell'ingresso, è stata invece ritenuta caratterizzata da superficie coperta e riconducibile alle tipologie 1 o 2.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto.

Massime di principio

  • Una tettoia di consistente superficie, destinata a coprire l'ingresso di un fabbricato e idonea ad alterarne la sagoma o il prospetto, costituisce nuova costruzione o comunque intervento edilizio soggetto a permesso di costruire, anche se aperta e dedotta come pertinenziale, quando il privato non dimostri in concreto le caratteristiche che fonderebbero la pertinenzialità.
  • Ai fini del condono edilizio, un'opera caratterizzata da una superficie coperta significativa non rientra nella tipologia 6 dell'Allegato 1 al d.l. n. 269/2003, relativa agli abusi non valutabili in termini di superficie o volume, ma può essere ricondotta alle tipologie di abuso maggiore previste per le nuove costruzioni prive di titolo.
  • Nella disciplina regionale laziale del condono, un vincolo archeologico anteriore alla presentazione della domanda può essere autonomamente sufficiente a impedire l'ammissibilità del condono e la formazione del silenzio-assenso, senza necessità che tutti gli altri vincoli richiamati nel provvedimento siano correttamente individuati.
  • Quando il privato contesta la qualificazione fattuale di un manufatto operata dall'amministrazione, deve fornire elementi probatori concreti, come documentazione fotografica o perizia tecnica; in mancanza, il giudice può fare riferimento alla descrizione contenuta nel provvedimento impugnato.
  • Se il vincolo è sorto dopo la realizzazione dell'abuso ma prima della domanda di condono, la disciplina regionale può considerarlo ostativo a priori; se invece è sorto dopo la domanda, la domanda è astrattamente ammissibile e deve essere istruita mediante acquisizione del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiAutorizzazione paesaggisticaTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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