Sentenza del 02/12/2020 n. 3842 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Spese del giudizio - Seguono la soccombenza - Compensazione - Solo in caso di soccombenza reciproca o ove sussistano motivate gravi ed eccezionali ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del capo della sentenza di primo grado che aveva disposto la compensazione delle spese del giudizio; l'appellante deduce che le spese devono seguire la soccombenza conformemente all'art. 91 c.p.c. e che non ricorrono né la soccombenza reciproca né le "gravi ed eccezionali ragioni" di cui all'art. 92 c.p.c. che giustificherebbero la compensazione.
La decisione
L'appello è accolto. La Corte d'appello ha ritenuto che il giudice di primo grado abbia omesso di motivare l'esistenza di "gravi ed eccezionali ragioni" diverse da quelle tassativamente contemplate dall'art. 92 c.p.c.; tali ragioni non risultano neppure nel caso concreto. Conseguentemente è riaffermata la regola secondo cui le spese seguono la soccombenza. Le spese del giudizio sono liquidate, per il doppio grado, in euro 800,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
«il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa»
Stabilisce la regola generale "victus victori": di norma la parte soccombente è condannata al pagamento delle spese processuali.
art. 92 c.p.c.
Prevede eccezioni alla regola generale consentendo la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca o ove sussistano "gravi ed eccezionali ragioni"; tali ragioni devono essere espressamente indicate e motivate dal giudice.
art. 9 co. 1, lett. f) n. 2) d.lgs. n. 156/2015
le spese del giudizio possono essere compensate in tutto o in parte, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche "qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni" che devono essere espressamente motivate
Estende nel processo tributario la possibilità di compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, imponendo l'obbligo di motivazione espressa.
Corte Cost. sent. n. 77/2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 92 c.p.c. che impediva al giudice, nel caso di soccombenza totale, di compensare le spese qualora sussistano "altre" gravi ed eccezionali ragioni; tuttavia, anche alla luce di tale pronuncia, l'applicazione richiede motivazione specifica delle ragioni che giustificano la compensazione.
Massime di principio
- Regola generale: le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.); il soccombente è di norma condannato a rimborsare le spese della parte vittoriosa.
- Compensazione delle spese è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o se il giudice individua "gravi ed eccezionali ragioni" e le motiva espressamente; l'omessa motivazione comporta l'annullamento della compensazione in sede di gravame.
- Nel processo tributario la disciplina di cui al d.lgs. n. 156/2015 richiede specifica motivazione quando si intenda compensare le spese per gravi ed eccezionali ragioni: non è sufficiente un richiamo generico.
- La giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 77/2018) consente, in prospettiva, che anche in caso di soccombenza totale il giudice compensi le spese per "altre" gravi ragioni, ma l'esercizio di tale potere richiede motivazioni concrete e circostanziate.
- La mancata costituzione della controparte non solleva il giudice dall'onere di motivare adeguatamente la decisione sulla compensazione delle spese; il controllo del giudice di appello verifica tale motivazione e può riformare la decisione.
- Indicazione pratica: se si chiede compensazione in primo grado, formulare e documentare puntualmente le ragioni "gravi ed eccezionali" (es. comportamento processuale particolarmente scorretto, oggettiva incertezza del diritto, onere sproporzionato) affinché restino nel provvedimento motivato e resistano a impugnazione.
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