Sentenza n. 6136/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso per l’attivazione della Carta elettronica e liquidato le spese del giudizio di primo grado in Euro 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali, deducendo che l’importo di Euro 500,00 fosse manifestamente inferiore ai parametri ministeriali e ai minimi tariffari asseritamente inderogabili. Sono state dedotte la violazione dei decreti ministeriali sui parametri forensi, dell’art. 2233 c.c., della normativa sull’ordinamento della professione forense, dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 26 c.p.a., degli artt. 24, 111, 113 e 117 Cost. e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sul presupposto che una liquidazione insufficiente e non motivata potesse compromettere il decoro professionale e l’effettività della tutela giurisdizionale. È stata chiesta la rideterminazione delle spese del primo grado nell’importo di Euro 1.189,00, oltre accessori, spese generali e contributo unificato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello. Ha chiarito che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese processuali e che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri del D.M. n. 55/2014 costituiscono criteri di riferimento, ma non impongono il rispetto inderogabile di minimi tariffari. Il giudice può discostarsene, anche in misura significativa, purché indichi i criteri della liquidazione e non riconosca somme meramente simboliche, incompatibili con il decoro professionale ai sensi dell’art. 2233, comma 2, c.c. Nel caso concreto, il TAR aveva applicato il criterio della soccombenza senza motivare l’importo di Euro 500,00, manifestamente inferiore a quello ricavabile dai parametri ministeriali e non adeguatamente giustificato in relazione all’attività difensiva svolta. Tale carenza è stata ritenuta lesiva dell’effettività della tutela giurisdizionale, anche considerando il contenzioso seriale e la necessità per la cittadina di agire giudizialmente per ottenere la Carta elettronica. In riforma della sentenza, il Consiglio di Stato ha rideterminato equitativamente le spese del primo grado in Euro 800,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La richiesta di Euro 1.189,00 è stata quindi accolta solo in parte. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
I parametri generali devono essere considerati dal giudice nella liquidazione delle spese, insieme ai valori medi delle tabelle, che possono essere aumentati o diminuiti entro i limiti previsti.
art. 5 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
La liquidazione giudiziale dei compensi deve essere effettuata tenendo conto dei parametri ministeriali applicabili alla natura e al valore della controversia.
art. 13 l. 31 dicembre 2012, n. 247
Il compenso professionale è di regola pattuito per iscritto; in mancanza di determinazione scritta, il giudice provvede alla liquidazione sulla base dei parametri stabiliti con decreto ministeriale.
art. 2233, comma 2, c.c.
la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione
Dopo l’abrogazione delle tariffe, costituisce il limite legale alla liquidazione giudiziale: non possono essere riconosciute somme simboliche non consone al decoro della professione.
art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
L’abrogazione delle tariffe professionali ha eliminato il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 26 c.p.a.
Rileva quale base normativa per la regolazione e liquidazione delle spese nel processo amministrativo.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio della soccombenza nella condanna alle spese.
art. 24 Cost.
La liquidazione delle spese deve essere compatibile con l’effettività del diritto di difesa.
art. 113 Cost.
La disciplina delle spese non deve ostacolare la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.
art. 47 CDFUE
Impone una tutela giurisdizionale effettiva; una liquidazione manifestamente insufficiente e priva di adeguata motivazione può comprometterne l’effettività.
Massime di principio
- L’abrogazione delle tariffe professionali ha eliminato l’inderogabilità legale dei minimi tariffari: i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi costituiscono criteri di riferimento, non limiti inderogabili.
- Il giudice può discostarsi dai valori medi dei parametri ministeriali anche in misura significativa, ma deve motivare i criteri utilizzati quando la liquidazione si discosti in modo apprezzabile dai parametri applicabili.
- L’unico limite legale inderogabile alla liquidazione giudiziale del compenso, dopo l’abrogazione delle tariffe, è il divieto di riconoscere somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale, ai sensi dell’art. 2233, comma 2, c.c.
- La liquidazione delle spese processuali manifestamente inferiore a quella desumibile dai parametri ministeriali, se priva di adeguata motivazione e tale da non assicurare un concreto ristoro dell’attività difensiva, può violare il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
- In sede di appello, il giudice può procedere direttamente a una nuova liquidazione equitativa delle spese del grado precedente, in applicazione dell’effetto devolutivo, quando la quantificazione originaria sia immotivata o manifestamente incongrua.
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