Cassazione Penale, Sentenza n. 12481/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/05/2023 che ha disposto la detenzione domiciliare e rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova: il Tribunale avrebbe fatto prevalere esclusivamente precedenti e note di polizia e una pendenza indicata nella nota dei Carabinieri, senza considerare che tale procedimento si è concluso con assoluzione "per non aver commesso il fatto", che i fatti posti a base dell'ordinanza cautelare erano gli stessi per cui è in esecuzione la pena, e che le pendenze di polizia segnalate non hanno avuto seguito concreto. Inoltre è censurato il mancato apprezzamento della condotta successiva del ricorrente e il diniego ingiustificato dell'autorizzazione a svolgere attività lavorativa in regime di detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Sorveglianza di Brescia per nuovo esame. In particolare la Corte ha rilevato la carenza motivazionale del Tribunale di Sorveglianza perché il giudizio prognostico è stato basato essenzialmente sul curriculum delinquenziale e su una nota di polizia senza valutare la condotta successiva del detenuto, gli elementi positivi prodotti dalla difesa e l'esito assolutorio del procedimento indicato come "pendente". Ha inoltre dichiarato inesistente la motivazione del diniego dell'autorizzazione a svolgere attività lavorativa durante i domiciliari e ha affermato che tale questione è sindacabile in cassazione quando influisce in modo sostanziale sul contenuto della misura.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
Principio del giusto processo e della possibilità di impugnare decisioni che violano la legge; invocato per ammettere il sindacato in cassazione su provvedimenti che incidono sulla libertà personale
Codice di procedura penale, art. 284, comma 3
Riferimento ai provvedimenti sulle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare: decisioni che incidono sostanzialmente sulle condizioni della misura sono impugnabili, perché riguardano la libertà personale
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. I, n. 473667 del 15/9/2023 e altre)
Principi consolidati sull'affidamento in prova al servizio sociale: il giudice deve valutare complessivamente reato, precedenti, pendenze processuali, informazioni di polizia, condotta carceraria e indagine socio-familiare; devono essere considerati non solo gli elementi negativi ma anche gli elementi positivi e la condotta successiva, per formulare una prognosi favorevole al reinserimento
Cass. Sez. I, Sent. n. 45581 del 23/11/2007 (Priebke)
Sul diniego o concessione dell'autorizzazione a svolgere attività lavorativa in detenzione domiciliare: la decisione deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle condizioni economiche del detenuto e agli elementi di prova prodotti o acquisiti d'ufficio
Massime di principio
- Il giudice che valuta l'affidamento in prova al servizio sociale deve compiere una valutazione complessiva e motivata che confronti elementi negativi (gravità del reato, precedenti, pendenze) con elementi positivi (comportamento successivo, osservazione carceraria, indagine socio-familiare) e non può basarsi esclusivamente sul passato del condannato
- Se una pendenza processuale indicata come negativa si è conclusa con assoluzione oppure non ha avuto seguito, il Tribunale deve darne conto e non può utilizzarla di fatto come elemento ostativo senza adeguata valutazione
- Il diniego dell'autorizzazione a svolgere attività lavorativa in regime di detenzione domiciliare richiede motivazione specifica: bisogna considerare le condizioni economiche del detenuto e gli elementi di prova presentati; l'assenza di tale motivazione rende il provvedimento annullabile
- I provvedimenti che incidono in modo sostanziale sul contenuto della detenzione domiciliare (modalità di esecuzione, divieto di lavoro ecc.) sono impugnabili in cassazione per violazione di legge
- Nella prognosi di risocializzazione non è richiesta la prova di un completo ripensamento del passato; è sufficiente che emergano elementi concreti che dimostrino l'avvio di un processo di cambiamento e l'assenza di elementi attuali di pericolo di recidiva
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12456/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12457/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12458/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12459/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12461/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12462/2024 del 27/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →