Sentenza n. 2166/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’8.02.2025 di annullamento in autotutela degli effetti della Scia P.E. -OMISSIS-; - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 10.02.2025 di annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica n. 28 del 3.08.2023; - dell’ordinanza di demolizione prot. n. -OMISSIS- del 10.02.2025; - di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto, e/o consequenziale a quelli sopra indicati, ivi compresa la nota prot. n. -OMISSIS- del 10.01.2025 di comunicazione di avvio del procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Annullamento in autotutela degli effetti di una SCIA edilizia e di un'autorizzazione paesaggistica, nonché ordinanza di demolizione e acquisizione gratuita in caso di inottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'annullamento in autotutela degli effetti della SCIA in variante e dell'autorizzazione paesaggistica, deducendo il superamento del termine di dodici mesi previsto per l'annullamento d'ufficio, l'insussistenza dei presupposti della falsa rappresentazione dei fatti, il difetto di motivazione e la violazione dei principi di affidamento, buona fede e proporzionalità. Hanno inoltre dedotto l'illegittimità derivata e autonoma dell'ordinanza di demolizione, sostenendo di non essere responsabili dell'abuso e di non essere proprietari del terzo piano oggetto principale dell'intervento abusivo; hanno contestato l'estensione dell'ordine alla loro abitazione, l'acquisizione gratuita dell'immobile in caso di inottemperanza, l'impossibilità tecnica di una demolizione parziale, la genericità e contraddittorietà delle opere individuate, il riferimento a difformità rispetto a un titolo già annullato e la violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 8 CEDU. Il Comune ha sostenuto la legittimità degli atti, rilevando che la SCIA descriveva come future opere già realizzate e che l'ordinanza riguardava opere abusive realizzate in assenza o totale difformità dai titoli edilizi e paesaggistici.
La decisione
Il TAR ha respinto le censure contro l'annullamento in autotutela della SCIA e dell'autorizzazione paesaggistica. Ha ritenuto accertata la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, poiché le opere descritte come future erano già state realizzate al momento della presentazione della SCIA. Tale circostanza consente di superare il termine ordinario di dodici mesi per l'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990; non è necessario un previo accertamento penale quando la falsa rappresentazione sia inequivocabilmente verificata dall'amministrazione. Il termine applicabile è quello ragionevole decorrente dalla scoperta dell'illegittimità, ritenuto rispettato nel caso concreto. Il Collegio ha inoltre rilevato che una SCIA in variante presuppone opere non ancora eseguite: se l'intervento è già stato realizzato, la segnalazione è giuridicamente inconfigurabile e non può produrre effetti abilitativi per effetto del decorso del tempo. È stata respinta anche la censura sull'affidamento, poiché la non veritiera rappresentazione dei fatti impedisce la formazione di un affidamento legittimo, anche nei confronti degli acquirenti successivi dell'immobile; l'affidamento eventualmente maturato potrà essere tutelato in altre sedi, ma non impedisce il ripristino della legalità edilizia. Quanto all'ordinanza di demolizione, il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla parte in cui includeva i ricorrenti tra i destinatari dell'ordine e disponeva, in caso di inottemperanza, l'acquisizione gratuita della loro abitazione. L'ordinanza individuava le opere abusive in modo non sufficientemente chiaro, principalmente mediante riferimento al periodo di realizzazione e alla violazione della convenzione urbanistica. Il terzo piano risultava di proprietà esclusiva della società costruttrice, responsabile dell'abuso, e non dei ricorrenti, sicché questi ultimi non potevano essere obbligati a demolirlo. Le ulteriori difformità relative a distanze, parapetti, colorazione e dettagli costruttivi erano genericamente indicate o parametrate a una SCIA ormai annullata; inoltre non era chiarito se riguardassero la proprietà dei ricorrenti né se coinvolgessero parti comuni. È stata quindi annullata l'ordinanza nei limiti riferiti ai ricorrenti e all'acquisizione della loro abitazione, con salvezza degli ulteriori provvedimenti amministrativi. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 19, comma 4, l. 241/1990
decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6 bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies
Anche decorso il termine ordinario per l'esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA, l'amministrazione può adottare i provvedimenti di cui all'art. 21-nonies quando ne ricorrano i presupposti.
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione
Il termine ordinario per l'annullamento d'ufficio dei titoli ampliativi è di dodici mesi, salvo la deroga prevista dal comma 2-bis per la falsa rappresentazione dei fatti.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti (...) possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi
La falsa rappresentazione dello stato dei luoghi fornita nel procedimento consente di superare il termine rigido di dodici mesi; non occorre un previo accertamento penale quando la falsità sia verificata inequivocabilmente dall'amministrazione. Resta applicabile il termine ragionevole decorrente dalla scoperta dell'illegittimità.
art. 22 d.P.R. 380/2001
La SCIA in variante costituisce titolo per l'esecuzione di opere ancora da realizzare; non è utilizzabile per legittimare opere già eseguite, per le quali occorre un diverso titolo in sanatoria.
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
L'ordine di demolizione è rivolto al responsabile dell'abuso e al proprietario o detentore materiale dell'opera abusiva, in ragione della relazione materiale con il bene e della possibilità concreta di eseguire il ripristino. Non può però essere imposto a chi non sia proprietario o materialmente in condizione di intervenire sulla porzione abusiva.
art. 8 CEDU
Invocato dai ricorrenti in relazione alla tutela dell'abitazione; il giudice ha definito la controversia sulla base dei vizi propri dell'ordinanza, senza fondare su tale disposizione una distinta statuizione.
Massime di principio
- La deroga al termine massimo di dodici mesi per l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio o degli effetti di una SCIA opera quando il privato abbia rappresentato uno stato dei luoghi diverso da quello reale, anche senza un previo accertamento penale, purché la falsa rappresentazione sia verificata in modo inequivocabile dall'amministrazione.
- Quando le opere descritte in una SCIA edilizia sono già state realizzate al momento della presentazione, la segnalazione è priva del necessario presupposto logico-normativo e non può produrre effetti abilitativi per il solo decorso del termine; la regolarizzazione deve essere perseguita mediante il diverso titolo previsto per le opere già eseguite.
- La falsa rappresentazione dei fatti impedisce la formazione di un legittimo affidamento sulla stabilità del titolo illegittimo, anche nei confronti degli acquirenti successivi dell'immobile; l'interesse pubblico al ripristino della legalità edilizia prevale sull'interesse alla conservazione degli effetti del titolo.
- L'ordine di demolizione, pur potendo essere rivolto al proprietario attuale per la sua relazione materiale con l'opera abusiva, deve individuare con sufficiente precisione le opere da demolire e non può imporre al proprietario di una porzione conforme la demolizione di una parte dell'edificio appartenente esclusivamente ad altri.
- Un'ordinanza di demolizione è illegittima se individua le opere abusive in modo generico, richiama come parametro un titolo edilizio già annullato o non chiarisce se le contestate difformità riguardino la proprietà del destinatario; è illegittima, per conseguenza, anche la previsione di acquisizione gratuita della sua abitazione in caso di inottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →