Sentenza n. 190/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 291/2024 in data 2 aprile 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, relativa all’attribuzione di € 1.000,00 ciascuna tramite la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 291/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire a ciascuna ricorrente, tramite la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. Le ricorrenti hanno dedotto l’omessa esecuzione della decisione, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. Risultava inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali, decorrente dalla notificazione effettuata il 12 luglio 2024 presso l’indirizzo PEC del Ministero ritenuto idoneo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, al giudicato formatosi sulla pronuncia del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, provvedendo all’attribuzione alle ricorrenti degli importi dovuti mediante la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre agli accessori riconosciuti dal giudice civile. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che egli provveda entro i 60 giorni successivi alla comunicazione delle ricorrenti. Nessun compenso è dovuto al Commissario, trattandosi di dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato e adottare le misure necessarie a garantirne l’attuazione.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali rimaste ineseguite.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; nel caso concreto il termine è risultato decorso.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È stato richiamato dalla sentenza civile quale base per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione sugli importi dovuti alle ricorrenti.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario quando l’amministrazione pubblica sia rimasta inadempiente agli obblighi da essa derivanti.
- La prova del passaggio in giudicato della pronuncia e dell’omessa esecuzione, unitamente alla mancata contestazione dell’amministrazione, è sufficiente a fondare l’accoglimento della domanda di ottemperanza, ove siano integrati gli ulteriori presupposti processuali.
- Per le amministrazioni dello Stato, l’azione di ottemperanza può essere proposta dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, decorrente dalla notificazione della pronuncia presso un domicilio digitale dell’amministrazione idoneo allo scopo.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza infruttuosa del termine e alla richiesta della parte vittoriosa.
- Quando il Commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’attività commissariale può essere disposta senza liquidazione di compenso.
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