Cassazione Penale, Sentenza n. 37776/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello sostenendo che quest'ultima aveva omesso di tener conto della remissione di querela presentata il 17/10/2022 dalla persona offesa; tale omissione, unitamente all'esclusione dell'aggravante contestata, avrebbe determinato l'estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, per effetto dell'art. 599-bis c.p.p. e della rinuncia del ricorrente ai motivi di appello diversi dalla pena, la cognizione del giudice d'appello era limitata e quindi la Corte d'appello non era tenuta a riesaminare la qualificazione della condotta o l'esclusione dell'aggravante. Tuttavia, alla luce della riforma dell'art. 624 c.p. (D.Lgs. n.150/2022 e successivi interventi legislativi), la remissione di querela presentata il 17/10/2022 e accettata dall'imputato determina l'estinzione del reato una volta che la fattispecie sia resa procedibile a querela; la remissione va rilevata dal giudice di legittimità se il ricorso è tempestivo. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per remissione di querela e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Introduce il patteggiamento in appello e limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non rinunciati dall'imputato, esonerandolo dall'obbligo di motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste dall'art. 129 c.p.p. o sull'insussistenza di nullità/inutilizzabilità delle prove quando l'imputato ha rinunciato ai relativi motivi.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato nella decisione come ipotesi di cause di proscioglimento che il giudice d'appello non è tenuto a valutare se l'imputato ha rinunciato ai motivi di impugnazione che le riguardano.
art. 625 n.4 cod. pen.
Aggravante della destrezza; la Corte d'appello l'aveva ritenuta (equivalente) e la Cassazione ha ritenuto che la questione non potesse essere riesaminata in appello a causa della rinuncia dell'imputato ai motivi diversi dalla pena.
art. 624 comma 3 cod. pen.
Disciplina la procedibilità del furto aggravato; la modifica normativa operata dal D.Lgs. n.150/2022 ha inciso sulla procedibilità rendendo il delitto, nel caso concreto, perseguibile a querela, con conseguenze sulla rilevanza della remissione di querela.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (art.2, comma 1, lett. i) e art.99-bis) e D.L. 31/10/2022 n.162 convertito dalla L. 30/12/2022 n.199
Interventi normativi che hanno modificato la procedibilità del delitto di furto aggravato (portandolo a procedibilità a querela nel caso esaminato) con efficacia dal 30/12/2022; la Corte li usa per ritenere rilevante la remissione di querela ai fini dell'estinzione del reato.
art. 340 comma 4 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali in caso di estinzione del reato, salvo diversa pattuizione; applicata dalla Corte nella pronuncia di annullamento senza rinvio.
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)
Giurisprudenza di legittimità secondo cui la remissione di querela deve essere rilevata dal giudice di legittimità se il ricorso è tempestivo; citata per giustificare la declaratoria di estinzione da parte della Cassazione.
Massime di principio
- Se l'imputato rinuncia ai motivi di appello diversi dalla pena (anche con patteggiamento in appello), la cognizione del giudice d'appello è limitata: non è tenuto a riesaminare questioni di qualificazione della condotta o sull'esistenza di aggravanti che non siano state specificamente impugnate.
- La remissione di querela, se valida e accettata dall'imputato, estingue il reato quando la normativa vigente rende la fattispecie procedibile a querela; il giudice di legittimità può rilevarlo d'ufficio se il ricorso è tempestivo.
- Le modifiche legislative sulla procedibilità (passaggio da perseguibilità d'ufficio a perseguibilità a querela) possono incidere retroattivamente sul prosieguo del processo soltanto rispettando la decorrenza di efficacia delle norme: è necessario verificare la data di efficacia della riforma rispetto agli atti processuali.
- Anche in caso di estinzione del reato per remissione di querela, il giudice può comunque condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali, salvo diversa pattuizione con la persona offesa.
- In fase di strategia difensiva, bisogna valutare con attenzione la rinuncia a motivi di appello: essa può precludere la revisione di profili sostanziali (es. aggravanti, qualificazione del fatto) e avere effetti decisivi sull'esito del giudizio.
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