Cassazione Penale, Sentenza n. 33821/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello per due motivi principali: 1) violazione del divieto di reformatio in peius (richiamando art. 587, comma 4, c.p.p. e art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che la rideterminazione della pena per il capo 1), dopo che il capo 2 era stato dichiarato prescritto, avrebbe peggiorato la sua posizione rispetto alla decisione di primo grado; 2) errata valutazione della prescrizione (richiamando artt. 157 e segg. c.p. e norme processuali), chiedendo che anche il reato contestato al capo 1) fosse dichiarato estinto per prescrizione alla data del 20/02/2014.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non si fosse violato il divieto di reformatio in peius: la modifica della struttura del reato continuato può comportare un diverso aumento per una delle condotte senza costituire reformatio in peius se non è stata inflitta una pena complessiva maggiore, in linea con la giurisprudenza di legittimità. Ha confermato la valutazione della Corte d'Appello sulla prescrizione: il capo 2) (artt. 110, 642 c.p.) risultava prescritto alla data del 04/02/2022 mentre il capo 1) (artt. 56, 81, comma secondo, 610 c.p.) si sarebbe prescritto il 22/08/2022, quindi non prescritto al momento della sentenza impugnata. Di conseguenza è stata ritenuta legittima la rideterminazione della pena per il capo 1) in sei mesi di reclusione come deciso dalla Corte d'Appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (da liquidare dalla Corte d'Appello).
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiamata come criterio applicabile alla continuazione e al concorso tra reati nel computo della pena
art. 81, comma secondo cod. pen.
Rilevante per la determinazione della pena in caso di recidiva o circostanze che incidono sul quantum della pena nei reati unificati
art. 610 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato contestato nel capo 1); utilizzata per individuare limiti edittali e termini di prescrizione
art. 642 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato contestato nel capo 2); rilevante per la valutazione del reato piu grave nella continuazione
art. 587, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al divieto di reformatio in peius; la Corte valuta la correttezza dell'applicazione del divieto
art. 597 cod. proc. pen.
Norma che tutela il divieto di reformatio in peius; la Corte richiama la giurisprudenza interpretativa del divieto per i casi di modificazione della struttura del reato continuato
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamati come ragioni di impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali entro i quali sono stati enunciati i motivi di ricorso; richiamato nei termi di esposizione del ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile
artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002
Norme sul patrocinio a spese dello Stato e sulla liquidazione delle spese di difesa della parte civile ammessa al gratuito patrocinio
Massime di principio
- La reformatio in peius non è automaticamente violata quando l'appellante ottiene una modifica della struttura del reato continuato; è necessario valutare l'effetto complessivo sulla pena e seguire la giurisprudenza della Cassazione che ammette aumenti relativi a singole fattispecie se la pena complessiva non è aggravata illegittimamente
- In presenza di più fatti unificati da continuazione, la prescrizione va calcolata separatamente per ciascuna condotta considerando il termine massimo ed eventuali periodi di sospensione intervenuti nel corso del processo
- Se in sede di appello un capo è dichiarato prescritto, il giudice d'appello può comunque rideterminare la pena per il/i rimanente/i capo/i purché rispetti i limiti del divieto di reformatio in peius e i criteri legali per il calcolo della pena
- Le doglianze sulla motivazione e sulla violazione di legge devono essere formulate nei limiti procedurali previsti; ricorsi che non dimostrino un errore giuridico concreto o una violazione sostanziale della normativa rischiano l'inammissibilità con condanna per spese
- Le conseguenze processuali dell'inammissibilità possono comprendere condanna alle spese del giudizio di legittimità e somme a favore della Cassa delle Ammende, nonché obbligo di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio
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