Cassazione Civile, Ordinanza n. 11498/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Un'impresa affidataria di un appalto per la progettazione e realizzazione di un nuovo edificio ospedaliero e per la ristrutturazione del vecchio presidio conveniva in giudizio la stazione appaltante, lamentando che la mancata e discontinua disponibilità delle aree del vecchio ospedale, per la prosecuzione dell'attività sanitaria, avesse impedito la corretta esecuzione dei lavori secondo il cronoprogramma. L'impresa aveva iscritto tre riserve in contabilità e chiedeva il pagamento delle somme ivi indicate, oltre a ulteriori importi fatturati. In appello la società sosteneva, tra l'altro, che non vi fosse stata una vera consegna parziale dei lavori, che la clausola del capitolato che regolava la fattispecie fosse nulla o comunque inapplicabile, che dovessero applicarsi i principi generali dell'inadempimento contrattuale e che il giudice avesse omesso di pronunciarsi sulle domande risarcitorie e indennitarie subordinate. Il ricorso per cassazione articolava sette motivi, centrati su: pretesa modifica della domanda in appello, opponibilità e validità del capitolato prestazionale, corretta interpretazione della clausola negoziale, nullità della clausola per violazione del divieto di esonero preventivo da responsabilità, applicabilità della disciplina codicistica e della normativa sui lavori pubblici, omessa pronuncia su alcuni motivi di appello e sulle domande ex artt. 2043 e 2041 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui censurava un argomento della sentenza d'appello svolto ad abundantiam, quindi privo di ratio decidendi; ha respinto gli altri motivi affermando che la consegna parziale dei lavori e le conseguenze del ritardo erano già regolate dal capitolato prestazionale richiamato nel contratto come parte integrante mediante relatio perfecta; che la clausola non era nulla ex art. 1229 c.c. perché non introduceva un'esonero preventivo dalla responsabilità generale, ma disciplinava specialmente un'ipotesi tipica dell'appalto pubblico; che non si applicavano, in via prevalente, gli artt. 1218 e 1453 c.c. né la disciplina codicistica invocata dalla ricorrente, essendo la fattispecie governata dalla speciale regolazione contrattuale e dalla normativa di settore; che non vi era omessa pronuncia, poiché le domande risarcitorie e indennitarie erano incompatibili con l'impostazione logico-giuridica della decisione, fondata sul mancato esercizio del recesso previsto dalla clausola. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
Non si applica, nel caso concreto, come rimedio generale per il ritardo nella consegna parziale dei lavori, perché la fattispecie è regolata dalla disciplina speciale contrattuale richiamata nel capitolato.
art. 1223 c.c.
La domanda risarcitoria fondata su questa norma è stata esclusa perché, secondo la Corte, la tutela spettante era quella speciale prevista dalla clausola contrattuale e non il risarcimento generale da inadempimento.
art. 1229 c.c.
Non ricorre nullità della clausola negoziale, perché essa non esclude o limita preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave, ma disciplina specialmente gli effetti della consegna parziale dei lavori.
art. 1326 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini della soluzione della controversia.
art. 1341 c.c.
La Corte richiama il principio della relatio perfecta: il richiamo concordato a un documento noto e integrativo del contratto attribuisce alle sue previsioni valore di clausole concordate, sottraendole alla necessità di specifica approvazione.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione della clausola contrattuale è stata ritenuta corretta perché conforme al testo complessivo del rapporto e alla funzione assegnata alla consegna parziale dei lavori.
art. 1418 c.c.
La nullità della clausola è stata esclusa, poiché la previsione contrattuale è stata considerata valida e compatibile con la disciplina speciale del rapporto.
art. 1421 c.c.
Il potere-dovere di rilevare d'ufficio la nullità non è stato ritenuto operante, non emergendo alcuna nullità della clausola o del contratto.
art. 2041 c.c.
L'azione di arricchimento senza causa è stata esclusa perché mancava un indebito arricchimento della stazione appaltante, anche in ragione del mancato esercizio del recesso previsto dalla disciplina pattizia.
art. 2043 c.c.
La domanda risarcitoria extracontrattuale è stata ritenuta incompatibile con l'impostazione della sentenza d'appello e comunque priva dei relativi presupposti nel caso concreto.
art. 112 c.p.c.
Non vi è stata omessa pronuncia, perché le questioni indicate dalla ricorrente risultavano assorbite o incompatibili con la ratio decidendi adottata.
art. 113 c.p.c.
Richiamato tra i vizi denunciati, ma non idoneo a scalfire la decisione di merito.
art. 132 c.p.c.
La sentenza d'appello è stata considerata adeguatamente motivata, senza nullità per motivazione apparente o mancante.
art. 360 c.p.c.
art. 360, 1° co., nn. 3 e 4
È stata la norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omessa pronuncia.
art. 345 c.p.c.
Il tentativo di mutare in appello la base della pretesa è stato ritenuto inammissibile come nuova prospettazione della domanda, ma tale rilievo è stato considerato comunque assorbito da autonome ragioni di merito.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura di motivazione, ma la Corte ha escluso ogni vizio motivazionale rilevante.
art. 13, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
comma 1-quater e comma 1-bis
È stata applicata la regola dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 129 d.P.R. n. 554/1999
La Corte ha ritenuto la disposizione richiamata non decisiva ai fini della decisione, perché l'art. 15 del capitolato regolava compiutamente la fattispecie e il richiamo alla norma regolamentare era comunque incidentale.
art. 130 d.P.R. n. 554/1999
Richiamato dalla ricorrente come disciplina applicabile, ma escluso dalla Corte in favore della regolazione pattizia speciale.
art. 133 d.P.R. n. 554/1999
Richiamato dalla ricorrente come disciplina applicabile, ma non ritenuto operante dalla Corte.
art. 144 d.P.R. n. 207/2010
Citato nella regolazione degli interessi riconosciuti in primo grado sulle somme fatturate.
Massime di principio
- Nell'appalto pubblico, quando le parti abbiano previsto contrattualmente una disciplina specifica della consegna frazionata dei lavori e delle sue conseguenze, tale disciplina prevale sulla regolazione generale dell'inadempimento contrattuale, salvo che la clausola sia nulla o inefficace.
- Il richiamo espresso a un capitolato o ad altro documento integrante il contratto, effettuato con piena consapevolezza delle parti e per integrare la disciplina negoziale, integra una relatio perfecta e rende quelle previsioni clausole contrattuali concordate, senza necessità di autonoma sottoscrizione specifica nei casi in cui non operi l'art. 1341 c.c. come clausola vessatoria.
- La clausola che preveda, in caso di ritardo nella consegna parziale dei lavori, la facoltà dell'appaltatore di recedere entro un certo termine e la perdita di maggiori compensi o indennizzi in mancanza di recesso non è di per sé nulla ex art. 1229 c.c., quando non esonera preventivamente il committente da dolo o colpa grave ma disciplina specialmente una tipologia di ritardo prevista dal rapporto.
- Quando la decisione di merito si fonda su autonome rationes decidendi, una censura rivolta solo ad argomenti svolti ad abundantiam o a profili assorbiti è inammissibile per difetto di interesse, poiché non incide sul dispositivo della sentenza.
- Non sussiste omessa pronuncia se il capo di domanda non esaminato è incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della sentenza o risulta implicitamente assorbito dalle statuizioni adottate.
- L'azione generale di arricchimento senza causa richiede un effettivo arricchimento senza giusta causa; se la pretesa sostanziale è esclusa dalla disciplina contrattuale applicabile e dal mancato esercizio del rimedio pattizio previsto, manca il presupposto stesso dell'azione.
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