Cassazione Penale, Ordinanza n. 20460/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di applicazione della pena. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP che aveva applicato la pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per plurimi delitti, tra cui associazione a delinquere e truffe. L'unico motivo dedotto riguardava la lamentata mancanza di motivazione sulla omessa declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che, in presenza di sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché la censura proposta non rientrava in tali ipotesi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto del ricorso
art. 448-bis, comma 2-bis, c.p.p.
"Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; le censure estranee a tali categorie rendono il ricorso inammissibile
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità con procedura de plano
art. 616 c.p.p.
prevede la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
art. 129 c.p.p.
norma invocata dalla difesa per sostenere l'omessa declaratoria di una causa di non punibilità
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448-bis, comma 2-bis, c.p.p.
- Non è consentito dedurre, contro il patteggiamento, censure diverse da quelle relative alla volontà dell'imputato, alla corrispondenza tra richiesta e decisione, alla qualificazione giuridica del fatto e alla legalità della pena o della misura di sicurezza.
- La deduzione dell'omessa motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., quando non rientri nei motivi tipizzati per il ricorso contro il patteggiamento, non è scrutinabile in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata ricorrente è tenuta al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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