Sentenza del 22/11/2018 n. 942 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene, ai fini IVA, sulla distinzione tra risarcimento del danno non imponibile e prestazioni di servizi imponibili fornite dietro il pagamento di un indennizzo. Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Ambito di applicazione - Operazioni imponibili - Prestazione a titolo oneroso - Distinzione tra risarcimento del danno non imponibile e prestazioni di servizi imponibili fornite dietro il pagamento di un "indennizzo".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a IVA degli importi fatturati ai clienti che risolvevano anticipatamente contratti di telecomunicazione, accesso Internet, televisione o servizi multimediali con periodo minimo di vincolo. L'importo era calcolato in misura pari ai canoni mensili residui fino alla scadenza del vincolo. La società lo qualificava come indennizzo o clausola penale non imponibile, sostenendo che non remunerasse alcun servizio poiché, al momento della fatturazione, i servizi erano già stati disattivati. L'autorità fiscale riteneva invece che l'importo costituisse il corrispettivo contrattuale delle prestazioni e fosse soggetto a IVA.
La decisione
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'importo predeterminato deve essere considerato, qualora corrisponda a quanto l'operatore avrebbe percepito per il restante periodo minimo di vincolo, come remunerazione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e quindi soggetta a IVA. La realtà economica del rapporto non cambia per effetto della cessazione anticipata, poiché il cliente aveva acquisito il diritto di beneficiare dei servizi durante il periodo contrattuale e l'operatore lo aveva posto in condizione di fruirne. Non sono decisive né la finalità dissuasiva o risarcitoria dell'importo, né la sua qualificazione nazionale come clausola penale, né il diverso compenso dell'agente commerciale. La verifica concreta della corrispondenza tra importo e canoni residui spetta al giudice nazionale. In caso di mancato pagamento effettivo, l'IVA può dover essere rettificata secondo le condizioni previste dal diritto nazionale e dall'articolo 90 della direttiva IVA.
Norme richiamate
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
Sono soggette all'IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
Un importo contrattuale è soggetto a IVA quando costituisce il corrispettivo effettivo di un servizio individuabile, in presenza di un rapporto giuridico e di un nesso diretto tra prestazione e pagamento.
Articolo 64, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono gli acconti o i pagamenti successivi.
La disposizione disciplina il momento di effettuazione delle prestazioni con pagamenti periodici, ma non esclude l'imponibilità dell'importo dovuto per la cessazione anticipata.
Articolo 66, primo comma, lettera a), direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri possono stabilire che l'imposta diventi esigibile non oltre il momento dell'emissione della fattura.
L'IVA può diventare esigibile alla fatturazione, secondo la disciplina nazionale applicabile, anche per l'importo richiesto in seguito alla risoluzione anticipata.
Articolo 73, direttiva 2006/112/CE
La base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al prestatore di servizi.
La base imponibile comprende gli importi contrattualmente dovuti come corrispettivo, anche se il pagamento non è stato ancora effettivamente riscosso, salvo le rettifiche previste dalla normativa.
Articolo 90, direttiva 2006/112/CE
In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta.
Quando l'importo fatturato non viene effettivamente recuperato, l'IVA può essere rettificata alle condizioni stabilite dal diritto nazionale.
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), codice IVA portoghese
Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio nazionale da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
La disciplina nazionale portoghese riflette il principio unionale secondo cui le prestazioni di servizi a titolo oneroso sono soggette a IVA.
Articolo 16, paragrafo 1, codice IVA portoghese
La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi soggette all'imposta corrisponde al valore del corrispettivo percepito o da percepirsi.
La base imponibile comprende il corrispettivo dovuto dal cliente, anche quando il pagamento deve ancora essere riscosso.
Massime di principio
- Ai fini IVA conta la realtà economica dell'operazione e non il nome attribuito all'importo nel contratto o nel diritto nazionale: una somma chiamata indennizzo o clausola penale può essere imponibile.
- Un importo dovuto per la cessazione anticipata è normalmente soggetto a IVA quando equivale ai canoni o al prezzo che il prestatore avrebbe percepito se il contratto fosse proseguito e remunera quindi il diritto del cliente a ricevere la prestazione durante il periodo vincolante.
- La finalità di risarcire il danno o di dissuadere dall'inadempimento non è decisiva se l'importo garantisce sostanzialmente il ricavo contrattuale minimo del prestatore.
- La cessazione o il mancato utilizzo del servizio da parte del cliente non esclude l'esistenza della prestazione, se il prestatore lo aveva posto nella condizione di usufruirne.
- Un pagamento è più probabilmente un risarcimento non imponibile quando non rappresenta il corrispettivo di una prestazione individuabile e mira esclusivamente a compensare un danno autonomo, senza mantenere il prezzo o il ricavo della prestazione contrattuale.
- In caso di mancato pagamento effettivo, l'imponibilità originaria non implica necessariamente un'IVA definitiva sull'importo non riscosso: occorre valutare le procedure nazionali di rettifica della base imponibile per insolvenza o mancato pagamento.
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