Cassazione Penale, Sentenza n. 9882/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bari che ha confermato le condanne di primo grado (gli imputati, in qualità di amministratori della fallita J.K. ITALIA S.R.L., erano stati ritenuti responsabili di reati previsti dagli artt. 216 e 220 della legge fallimentare, con l'aggravante dell'art. 219 comma 2 n. 1 L.F.). Due motivi: (1) censura di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale relativa all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219 L.F. e alla modulazione della pena per effetto della continuazione (art. 81, comma finale, c.p.), soprattutto con riferimento alla posizione di De Santis, che avrebbe subito un aumento nonostante il riconoscimento di attenuanti equivalenti; (2) censura sulla valutazione comparativa tra circostanze aggravanti e attenuanti, sostenendo che le attenuanti generiche (es. scelta del rito abbreviato e, per Vitobello, cessazione della gestione societaria prima del fallimento) avrebbero dovuto prevalere sull'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha rilevato che la questione relativa alla violazione di legge non era stata sollevata in appello come richiesto dall'art. 606, comma 3, c.p.p., rendendo la censura improcedibile in sede di legittimità; sul merito ha ritenuto comunque infondato l'assunto, confermando l'orientamento secondo cui l'aggravante di cui all'art. 219 L.F. non si applica alla fattispecie di cui all'art. 220 L.F., ma che il reato di cui all'art. 220 può concorrere in continuazione con i delitti ex art. 216 L.F. e dunque legittima l'aumento per continuazione ai sensi dell'art. 81, comma finale, c.p., quando sussistano i presupposti. Sul secondo motivo ha richiamato il carattere discrezionale della valutazione comparativa fra circostanze e confermato che la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la scelta di ritenere equivalenti le circostanze, considerando irrilevanti indicatori come il rito abbreviato o la mera cessazione formale della gestione, e la mancanza di segni di resipiscenza. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
R.D. n. 267/1942, Legge fallimentare, art. 219
Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: Se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati [...1
La Corte interpreta che l'aggravante di cui all'art. 219 ("più fatti di bancarotta") non si applica direttamente alla fattispecie di cui all'art. 220 L.F.; tuttavia i reati possono concorrere in continuazione e determinare l'aumento del trattamento sanzionatorio tramite l'art. 81, comma finale, c.p., quando sussistono i presupposti
R.D. n. 267/1942, Legge fallimentare, artt. 216 e 220
Art. 216 riferito a varie forme di bancarotta; art. 220 riguarda l'inosservanza degli obblighi di tenuta e deposito delle scritture. La Corte distingue i fatti aventi oggetto materiale diverso e ritiene possibile la continuazione fra reati diversi (es. bancarotta documentale e inosservanza dell'obbligo di deposito)
Codice penale, art. 81, comma finale
Consente la modulazione del trattamento sanzionatorio per effetto della continuazione tra più delitti; la Corte ha applicato l'art. 81, comma finale, per unire la pena dei reati fallimentari rilevando la diversità dell'oggetto materiale
Codice di procedura penale, art. 606, comma 3
Imposta il limite alla nuova censura in Cassazione: le questioni di diritto non dedotte in appello non sono normalmente ammissibili in sede di legittimità; la Corte ha escluso l'esame del primo motivo per questa ragione
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella predisposizione del ricorso, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha pronunciato condanna di euro 3.000
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy)
Richiamata dalla Corte quale orientamento interpretativo secondo cui l'aggravante di cui all'art. 219 n.1 non trova applicazione diretta alla fattispecie di cui all'art. 220 L.F., confermando la base ermeneutica della decisione
Giurisprudenza (Sez.5, n. 14846 del 28/02/2017, Ilacqua)
Richiama il principio per cui il reato di inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili concorre con la bancarotta documentale solo se si tratta di omissione di deposito di scritture che non siano state tenute; distingue profili materiali diversi
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo)
Conferma che il giudizio comparativo tra circostanze aggravanti e attenuanti è valutazione discrezionale di merito, sindacabile in Cassazione solo se manifestamente illogica o arbitraria
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile sollevare nuovi profili di violazione di legge che non siano stati dedotti in appello: il mancato dedursi in appello porta all'inammissibilità della censura (art. 606 c.p.p.).
- L'aggravante speciale di cui all'art. 219 L.F. ("più fatti di bancarotta") non si applica automaticamente alla fattispecie di cui all'art. 220 L.F.; tuttavia, quando i reati abbiano oggetti materiali diversi, può essere applicata la disciplina della continuazione (art. 81 c.p.) con conseguente aumento del trattamento sanzionatorio.
- La valutazione comparativa tra circostanze aggravanti e attenuanti è in linea di massima una valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo vizio evidente di illogicità o arbitrarietà; bisogna documentare e motivare accuratamente i fattori che si assumono prevalenti.
- La scelta del rito abbreviato comporta già una riduzione legale della pena ma non costituisce automaticamente prova di resipiscenza o di circostanza attenuante autonoma; per ottenere prevalenza delle attenuanti è necessario dimostrare elementi concreti e significativi (es. reale collaborazione, segni di ravvedimento).
- Quando si contesta il calcolo della continuazione o l'applicazione di aggravanti speciali, la difesa deve sollevare specificamente la questione già in appello e fornire argomentazioni giuridiche e fattuali precise, evidenziando la non sovrapponibilità degli oggetti materiali delle condotte o, al contrario, la loro identità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente rischia non solo la condanna alle spese ma anche un onere pecuniario a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.), se valutata colpa nella predisposizione del ricorso.
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