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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29432/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un solo motivo, diretto contro l'affermazione di responsabilità penale e la valutazione delle proprie dichiarazioni. Dal testo emerge che la censura era sostanzialmente volta a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e a sollecitare una diversa lettura delle risultanze probatorie. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo difettava di specificità, perché riproduceva in modo generico doglianze già esaminate e respinte in appello, senza una critica puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata e senza indicare concreti profili di contraddittorietà, manifesta illogicità o travisamento della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza mirasse, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone

    È richiamata per ribadire che la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali contro la motivazione della sentenza impugnata; sono inammissibili i motivi meramente riproduttivi di doglianze già dedotte senza un confronto effettivo con le ragioni decisorie.
  • Non è consentito in sede di legittimità chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tale apprezzamento spetta in via esclusiva al giudice di merito.
  • Per dedurre un vizio di motivazione occorre indicare concreti profili di contraddittorietà, manifesta illogicità o specifici travisamenti della prova; in mancanza, la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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