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Sentenza

Sentenza n. 3585/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria (sezione prima) n. 349, pubblicata il 2 maggio 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva respinto il ricorso contro la ricusazione della lista elettorale comunale per il superamento del numero massimo di sottoscrizioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione elettorale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La lista è stata ricusata dalla Commissione elettorale circondariale per la presenza di 728 sottoscrizioni regolari, a fronte del limite massimo di 700 previsto per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti. Gli appellanti hanno dedotto: violazione dell'art. 3 della legge n. 81/1993 e dell'art. 33 del d.P.R. n. 570/1960, sostenendo che l'esclusione automatica fosse contraria al favor partecipationis, ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e priva di concreta offensività, considerata l'eccedenza di sole 28 firme; l'esistenza di un potere della Commissione di ridurre d'ufficio le sottoscrizioni eccedenti, analogamente alla riduzione del numero dei candidati eccedenti; la rilevanza di un'istanza di stralcio volontario delle firme ritenute illeggibili, che gli appellanti assumevano depositata insieme alla lista, nonché la violazione dei doveri di collaborazione e l'affidamento ingenerato dall'ufficio ricevente. È stata inoltre richiamata una relazione tecnica diretta a dimostrare la precedente creazione del file contenente l'istanza di stralcio e sono stati riproposti dubbi di compatibilità costituzionale dell'interpretazione normativa applicata.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha condiviso la sentenza di primo grado, ritenendo cogente e invalicabile il limite massimo delle sottoscrizioni. La disciplina persegue non solo la semplificazione e la celerità dei controlli, ma anche la genuinità e libertà della volontà elettorale, evitando concentrazioni massive di sottoscrittori, pressioni sull'elettorato e disparità tra liste. Non è consentita una valutazione caso per caso della rilevanza dello scostamento, né può il giudice o la Commissione introdurre una soglia di tolleranza non prevista dalla legge, in assenza di criteri oggettivi e predeterminati. Il potere di riduzione previsto dall'art. 33, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 570/1960 riguarda esclusivamente il numero dei candidati eccedente il massimo consentito e non è estensibile alle sottoscrizioni: per queste, l'art. 33, lett. a), impone la verifica del numero richiesto e, ove il limite sia superato, non attribuisce alcun potere di scelta o di stralcio d'ufficio. La Commissione deve limitarsi ai controlli normativamente previsti e non può sostituirsi ai rappresentanti di lista nella selezione delle firme da eliminare; la diligenza nel rispetto delle formalità grava sui presentatori. Quanto all'istanza di stralcio, il suo deposito non è risultato provato, poiché non figurava nella ricevuta del segretario comunale né tra gli allegati indicati. In ogni caso, l'istanza non avrebbe potuto consentire la riduzione delle sottoscrizioni: avrebbe comportato l'eliminazione, da parte di un soggetto diverso, della manifestazione di volontà degli elettori, nonché un'attività istruttoria complessa sulla leggibilità e validità di firme autenticate, incompatibile con linearità, semplificazione e certezza del procedimento elettorale. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, legge n. 81/1993

    Prevede il limite massimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti; il limite è stato ritenuto cogente e invalicabile.

  • art. 33 d.P.R. n. 570/1960

    Disciplina i controlli sulle liste: la lett. a) impone di verificare il numero richiesto di sottoscrizioni, mentre la lett. e) consente la riduzione esclusivamente del numero dei candidati eccedente il massimo previsto. Non attribuisce un potere di riduzione d'ufficio delle firme.

  • art. 32 d.P.R. n. 570/1960

    La ricevuta rilasciata dal segretario comunale documenta le operazioni e i tempi di deposito delle liste e fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto attestato come avvenuto in presenza del pubblico ufficiale.

  • art. 30 d.P.R. n. 570/1960

    Richiamato quale disposizione oggetto del giudizio di costituzionalità definito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 83 del 1992, in tema di numero massimo delle sottoscrizioni.

Massime di principio

  • Il limite massimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste elettorali è cogente e invalicabile; il suo superamento comporta la ricusazione della lista, senza che possano essere introdotte soglie di tolleranza basate sull'esiguità dello scostamento o sull'assenza di una concreta lesione dei principi elettorali.
  • Nell'ambito del procedimento elettorale non è consentito alla Commissione o al giudice valutare caso per caso la rilevanza dell'eccedenza di sottoscrizioni, quando la legge stabilisce in modo chiaro il limite massimo: una simile valutazione richiederebbe criteri oggettivi rimessi alla discrezionalità del legislatore e non può essere introdotta in via interpretativa.
  • Il potere di riduzione d'ufficio previsto per il numero dei candidati eccedente il massimo legale non si estende alle sottoscrizioni degli elettori, poiché si tratta di fattispecie diverse disciplinate da disposizioni autonome e aventi differenti effetti sulla volontà elettorale.
  • La Commissione elettorale deve limitarsi ai riscontri normativamente previsti e non può selezionare d'ufficio le sottoscrizioni da espungere, sostituendosi ai rappresentanti di lista cui compete presentare la documentazione conforme ai requisiti di legge.
  • Un'istanza postuma del presentatore volta a espungere firme autenticate non può, di regola, annullare la manifestazione di volontà degli elettori, perché proviene da un soggetto diverso dal sottoscrittore e imporrebbe un subprocedimento istruttorio incompatibile con le esigenze di linearità, semplificazione e puntuale scansione del procedimento elettorale.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettorale
RamiElezioni
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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