Sentenza n. 170/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. Molise n. 355 del 21.09.2016, nonché della sentenza del Consiglio di Stato n. 6397 del 30.06.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del TAR Molise n. 355/2016 e del Consiglio di Stato n. 6397/2023, recanti condanna solidale al risarcimento del danno e alle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che lo IACP di Isernia non aveva dato esecuzione alle sentenze del TAR Molise n. 355 del 21 settembre 2016 e del Consiglio di Stato n. 6397 del 30 giugno 2023. Le pronunce avevano riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante dall’illegittima cessazione dall’incarico di componente del collegio dei revisori dei conti e avevano posto a carico dello IACP, in solido con la Regione Molise quanto alla pronuncia di primo grado, le spese processuali. La Regione aveva corrisposto la propria quota, mentre lo IACP non aveva pagato le somme residue. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l’applicazione di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, anche per il decorso del termine dilatorio previsto dal d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e fondata per l’assenza di prova dell’avvenuta integrale conformazione al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato allo IACP di Isernia di eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. L’ordine riguarda: la quota residua del risarcimento del danno riferita ai periodi di illegittima rimozione dall’incarico dal 13 giugno 2005 all’8 agosto 2005 e dal 16 novembre 2005 al 10 marzo 2006; la quota residua delle spese di primo grado, liquidate in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA e con restituzione del contributo unificato, detratto quanto già corrisposto; e l’intero importo di euro 3.000,00, oltre IVA e CPA se dovute, liquidato dal Consiglio di Stato per il giudizio d’appello. Il Collegio ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il dirigente del Servizio amministrativo dello IACP quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere previa istanza del ricorrente. Non è stata riconosciuta, allo stato, la somma aggiuntiva prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. Lo IACP è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorrente ha chiesto ... di disporre il pagamento di una somma di denaro in caso di inosservanza e/o ritardo nell’esecuzione
La norma disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, disporre una somma per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Tribunale ... non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento ... di un’ulteriore somma
La somma aggiuntiva non è stata riconosciuta, poiché il giudice ha ritenuto sufficiente, allo stato, la nomina del commissario ad acta per fronteggiare l’eventuale ulteriore inadempimento, salva nuova valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione.
art. 34 c.p.a.
Alla quantificazione del danno può infine procedersi mediante lo strumento dell’art. 34 cod. proc. amm.
La disposizione era stata utilizzata nella sentenza oggetto di ottemperanza per demandare la quantificazione del danno secondo i criteri indicati nella motivazione.
art. 10, comma 3, l.r. Molise n. 6/1990
Il danno va riconosciuto sino alla naturale scadenza (5 anni ... ) del mandato
La disposizione aveva costituito il parametro per individuare la durata quinquennale del mandato e il limite temporale del risarcimento riconosciuto dal giudicato.
d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
decorso del termine dilatorio
Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto di ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il debitore pubblico non dimostri di avere integralmente adempiuto agli obblighi pecuniari risultanti dal giudicato, il giudice deve ordinare il pagamento delle somme ancora dovute, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla pronuncia da eseguire.
- L’ordine di ottemperanza può riguardare esclusivamente le poste patrimoniali già riconosciute dal giudicato, comprese le spese processuali liquidate nelle precedenti fasi, con detrazione degli importi già corrisposti.
- In presenza di perdurante inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla vana scadenza del termine assegnato all’amministrazione e a un’apposita istanza della parte interessata.
- La nomina del commissario ad acta può giustificare, almeno allo stato, il mancato riconoscimento della somma aggiuntiva prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ferma la possibilità di una successiva rivalutazione qualora l’amministrazione non collabori all’esecuzione.
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