Sentenza del 19/08/2015 n. 16933 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento di Euro 3.259.462,72, fondata su tre avvisi di accertamento IVA, IRPEG e IRAP relativi agli esercizi 1999, 2000 e 2001, sostenendo che la cartella fosse illegittima perché emessa durante il periodo di sospensione o proroga degli adempimenti fiscali previsto dalla L. n. 44 del 1990, art. 20, in favore delle vittime di richieste estorsive e usura. La CTR aveva ritenuto che le proroghe prefettizie impedissero l'emissione della cartella. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale conclusione, sostenendo che la proroga riguardasse esclusivamente gli adempimenti con scadenza entro un anno dall'evento lesivo e che, comunque, la sospensione non determinasse l'illegittimità degli atti impositivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell'Agenzia, ha accolto il secondo motivo per insufficiente motivazione e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha rilevato che la CTR non aveva individuato con precisione la data dell'evento lesivo, i termini fiscali concretamente interessati e se la proroga riguardasse il pagamento della cartella, l'impugnazione degli avvisi o altri adempimenti. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
L. n. 44 del 1990, art. 20, comma 2
A favore dei soggetti che abbiano richiesto l'elargizione prevista dagli artt. 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni
La proroga triennale riguarda esclusivamente gli adempimenti fiscali i cui termini scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo. Non è sufficiente dimostrare l'esistenza di proroghe prefettizie: occorre verificare concretamente la data dell'evento lesivo, la scadenza dell'adempimento e la riferibilità di quest'ultimo al beneficio.
L. n. 44 del 1990, art. 20, comma 7
È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai presupposti e all'applicazione dei benefici previsti dalla disciplina, ma la Corte non ha definito nel merito la questione, avendo accolto il ricorso per insufficienza della motivazione della CTR.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Il ricorso per cassazione è stato esaminato sotto il profilo della violazione di legge e dell'insufficiente motivazione su un fatto decisivo. La Corte ha accolto la censura motivazionale perché la decisione impugnata non aveva chiarito gli elementi temporali e oggettivi necessari per applicare la proroga fiscale.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali collegate a eventi lesivi e le relative proroghe devono essere applicate in modo rigorosamente temporale: occorre confrontare la data dell'evento lesivo con la scadenza concreta dell'adempimento.
- La concessione o la proroga di un beneficio da parte della Prefettura non dimostra automaticamente che ogni successivo adempimento fiscale sia coperto dalla sospensione o dalla proroga.
- In caso di cartella fondata su avvisi di accertamento definitivi, bisogna distinguere tra il termine per impugnare l'avviso, il termine per pagare e il termine entro cui l'Amministrazione deve emettere o notificare l'atto.
- La sospensione o proroga di un termine non comporta necessariamente la nullità dell'atto emesso durante tale periodo: occorre verificare la specifica disciplina normativa e se essa vieti l'emissione dell'atto oppure soltanto la sua esecuzione.
- Una sentenza tributaria deve indicare con precisione la data dell'evento lesivo, gli adempimenti interessati, le relative scadenze e il collegamento tra tali elementi e il beneficio invocato; in mancanza, può essere cassata per motivazione insufficiente.
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