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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21076/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Palummo era stato condannato in primo grado per concussione per avere, in qualità di carabiniere, indotto Felice Crupi a promettere e poi consegnare denaro (€1.000) per comprare il silenzio di un terzo. La Corte d'appello ha riqualificato il fatto in induzione indebita (art. 319‑quater c.p.). Il ricorrente ha impugnato la sentenza per (i) vizio di motivazione sull'attendibilità della persona offesa; (ii) errata applicazione dell'art. 319‑quater (mancanza dell'elemento persuasivo/induttivo); (iii) travisamento della prova e mancata qualificazione in truffa aggravata dall'abuso di pubblica funzione; (iv) omessa motivazione sulla riqualificazione in truffa aggravata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (giudizio di fatto non sindacabile) ma ha ritenuto fondati, nei limiti esposti, gli altri motivi: ha censurato la motivazione della Corte d'appello come lacunosa e insufficiente nella ricostruzione fattuale necessaria a distinguere tra induzione indebita e truffa aggravata, rilevando la necessità di accertare, tra l'altro, l'effettiva esistenza del presunto 'ricattatore' e la volontà reale del Crupi (riserva mentale). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e completa ricostruzione dello sfondo fattuale; la Cassazione non ha assolto l'imputato ma ha disposto il rinvio per una corretta qualificazione e valutazione delle prove (con indicazioni su possibile consumazione o tentativo a seconda degli esiti).

Norme richiamate

  • art. 317 cod. pen.

    norma della concussione: contestata in primo grado come titolo originario del reato; richiamata come riferimento fattuale ma non decisiva nella riqualificazione

  • art. 319‑quater cod. pen.

    norma dell'induzione indebita: la Corte ha osservato che la sua applicazione richiede accertamento scrupoloso della motivazione che ha spinto il privato a dare o promettere e dell'atteggiamento soggettivo del privato; comprende anche la mera promessa e può integrare tentativo o consumazione a seconda dei fatti

  • art. 640 cod. pen. (comma 2, n. 2)

    norma della truffa (aggravata): distinta dall'induzione indebita nel caso in cui il privato sia indotto in errore da artifizi o raggiri; se il 'ricattatore' era inesistente l'azione potrebbe costituire truffa consumata se il profitto è stato effettivamente conseguito

  • art. 61, n. 9, cod. pen.

    circostanza aggravante per la qualità di pubblico ufficiale: rilevante come aggravante, ma non risolutiva per la qualificazione del fatto tra induzione e truffa

  • art. 21 Cost.

    richiamato dalla Corte in senso che non si può 'penalizzare' la mera riserva mentale o l'atteggiamento interiore della persona offesa senza adeguata ricostruzione fattuale, per rispetto delle garanzie costituzionali

Massime di principio

  • La corretta qualificazione tra induzione indebita (art. 319‑quater) e truffa aggravata richiede una ricostruzione fattuale completa: va accertato se la vittima è stata realmente ingannata da artifici (truffa) oppure ha volontariamente dato/promesso l'utilità pur consapevole della illiceità (induzione).
  • La qualifica di pubblico ufficiale è elemento aggravante ma non determina di per sé la configurazione della truffa: va valutata insieme al comportamento concreto e alla presenza di artifizi o raggiri.
  • È necessario verificare l'effettiva esistenza del 'terzo ricattatore' evocato dall'agente: se tale terzo è frutto di invenzione, è più probabile la sussistenza della truffa; se esiste, può prevalere la ricostruzione in termini di induzione (o concussione a seconda delle modalità).
  • La promessa di denaro prevista dall'art. 319‑quater può integrare anche il tentativo: occorre analizzare la riserva mentale della vittima e se la dazione è stata effettivamente consumata per determinare tentativo o consumazione.
  • Il giudice deve evitare di 'parcellizzare' i singoli atti e interpretare isolatamente le parole della vittima: serve un esame unitario della sequenza comportamentale e delle intercettazioni registrate.
  • La trasmissione degli atti alla Procura non è automatica quando la fattispecie sia valutata alla luce dell'art. 319‑quater: la punibilità dell'extraneus e le conseguenze procedurali richiedono un'interpretazione costituzionalmente conforme della norma.
  • Le intercettazioni e le registrazioni ambientali hanno grande rilievo probatorio ma richiedono un'analisi contestuale e non possono sostituire un accertamento fattuale complessivo.

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