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Sentenza

Sentenza n. 11627/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa istanza cautelare: - del bando di concorso per il reclutamento di 146 unità di magistrati tributari, indetto con decreto del Direttore del Dipartimento della giustizia tributaria n. 46 del 30 maggio 2024 e pubblicato in G.U. IV Serie speciale Concorsi ed esami del 7 giugno 2024; - del verbale di valutazione della Commissione redatto a seguito della seduta del 4 giugno 2025, in cui sono stati fissati i criteri generali di valutazione degli elaborati scritti e sempre in parte qua e nella parte in cui occorrer possa e per le censure di cui al presente atto; - del verbale della I Sottocommissione esaminatrice (seduta antimeridiana) del 24 giugno 2025, nel quale “verificate alcune anomalie nella stesura del primo elaborato” si assumeva la decisione “di sospendere la seduta per consentire alla Commissione, riunita in seduta plenaria [...] di adottare ogni deliberazione in merito”, così non procedendo all’apertura della seconda busta; - del verbale della Commissione riunita in seduta plenaria in data 24 giugno 2025, in cui si esponeva che “il candidato ha utilizzato nella stesura dell’elaborato (prima prova) il metodo “a libretto”, scrivendo unicamente sulle prime due facciate di ciascun foglio protocollo” e contestualmente si deliberava all’unanimità “l’annullamento della prova, rilevando l’idoneità delle particolari modalità di redazione a fungere, in astratto, da elemento di identificazione e ritenendo che la stessa possa integrare un’ipotesi di segno di riconoscimento”. - degli esiti delle prove scritte pubblicati in data 2 ottobre 2025 nei quali, fra gli ammessi alla prova orale, non figura il nominativo della ricorrente; - delle istruzioni allo svolgimento della prova concorsuale scritta, anche non conosciute, e nella parte in cui hanno determinato l’esclusione di parte ricorrente; - di tutti i verbali della commissione giudicatrice anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente; - di tutti gli atti conseguenziali e prodromici a quelli impugnati, e comunque depositati in atti, anche non conosciuti, nella parte in cui, anche interpretati, hanno determinato l’esclusione di parte ricorrente dal concorso;

Giustizia amministrativa202513901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento della prima prova scritta e conseguente esclusione dal concorso per l’utilizzo del metodo di redazione “a libretto”, ritenuto idoneo a costituire un segno di riconoscimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni banditrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il bando del concorso per il reclutamento di 146 magistrati tributari, i criteri generali di valutazione degli elaborati, il verbale della sottocommissione che aveva sospeso l’esame della seconda busta, il verbale della Commissione plenaria del 24 giugno 2025 che aveva annullato la prima prova per le modalità di redazione dell’elaborato, nonché gli esiti delle prove scritte e gli atti connessi. La contestazione riguardava, in particolare, la ritenuta idoneità del metodo “a libretto”, consistente nello scrivere soltanto sulle prime due facciate di ciascun foglio protocollo, a fungere in astratto da elemento identificativo e a integrare un segno di riconoscimento. Il TAR aveva accolto in sede cautelare la domanda, ordinando il riesame e la rivalutazione della candidata previa ammissione con riserva al prosieguo del concorso; il Consiglio di Stato aveva sostanzialmente confermato la misura cautelare, riformandola soltanto quanto all’obbligo di riesame da parte di una diversa Commissione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. In esecuzione della misura cautelare, la candidata era stata rivalutata, ma non aveva superato le prove scritte; successivamente era stata approvata la graduatoria definitiva del concorso, nella quale non compariva, senza che la comunicazione di mancato superamento delle prove né i successivi provvedimenti fossero stati impugnati. Tali sopravvenienze hanno fatto venir meno l’utilità concreta e attuale della decisione sugli atti originariamente impugnati. Il Collegio ha precisato che i motivi di ricorso si prestavano a un favorevole apprezzamento, come già rilevato in sede cautelare, ma ha comunque dichiarato l’improcedibilità per carenza sopravvenuta di interesse. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda e delle modalità di redazione dell’elaborato.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenienza di fatti che eliminano l’utilità concreta e attuale della decisione, quali il mancato superamento delle prove a seguito di riesame e la successiva approvazione della graduatoria non impugnata, comporta la declaratoria di improcedibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione riesamina la posizione del ricorrente e il nuovo esito sfavorevole non viene impugnato, rendendo non più conseguibile un’utilità concreta e attuale mediante la decisione sugli atti originariamente contestati.
  • L’approvazione della graduatoria definitiva e la mancata impugnazione dei provvedimenti sopravvenuti possono determinare il venir meno dell’interesse alla decisione sul precedente atto di esclusione, se il ricorrente non può più ottenere, attraverso l’annullamento di quest’ultimo, un risultato utile.
  • La favorevole valutazione cautelare dei motivi di ricorso non impedisce la successiva declaratoria di improcedibilità quando sopravvenga la carenza di interesse alla decisione definitiva.
  • In presenza di sopravvenienze che determinano l’improcedibilità, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione, tenendo conto della peculiarità fattuale della controversia e del complessivo andamento del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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