Cassazione Penale, Sentenza n. 33338/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva riformato parzialmente la sentenza del GUP: Ficarra è stato ritenuto responsabile del reato di usura (contratto di finanziamento del giugno 2013 con interessi ritenuti usurari) e, con Ruggeri, del concorso in tentata estorsione (episodi del novembre-dicembre 2020 e gennaio 2021). Le censure di Ficarra riguardano: 1) vizio di motivazione per mancata considerazione della presunta novazione del contratto (che avrebbe portato il tasso "sotto soglia" diluendo gli interessi su oltre sette anni); 2) violazione di legge e mancata assunzione di prova in appello circa l'assenza di minaccia nelle condotte contestate (si sarebbe trattato di richieste legittime di pagamento o di mera messa in scena); 3) violazione del principio di corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto; 4) mancata considerazione delle circostanze attenuanti generiche; 5) erronea qualificazione di alcuni episodi come estorsivi anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.). Ruggeri deduce in particolare l'assenza di prova della consapevolezza della natura usuraria della pretesa, la non serietà della minaccia (mera messinscena), la carenza motivazionale nella qualificazione del "metodo mafioso" e il diniego delle attenuanti e della più lieve qualificazione, nonché la legittimità o meno del risarcimento liquidato in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati (alcuni manifestamente). In sintesi: 1) sul tema dell'usura, la Cassazione ha confermato la ricostruzione della Corte d'appello che ha circoscritto il fatto usurario al periodo giugno-ottobre 2013, quando fu erogato un finanziamento di 80.000 euro con interessi mensili pari a 3.200 euro (tasso del 48% annuo); tale pattuizione integra il "tipo" usura anche nella forma perfezionata con la pattuizione stessa (reato di pericolo) e la successiva corresponsione di interessi fino a ottobre 2013 assorbe la fattispecie di danno; la presunta novazione riferita al 2020 non è stata ritenuta provata e non incide sul giudizio di responsabilità. 2) Quanto alle contestazioni estorsive, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha individuato richieste connotate da finalità di arricchimento ingiusto e modalità minacciose adeguate a integrare il tentativo di estorsione; le richieste di rinnovazione istruttoria o di nuova valutazione della prova in Cassazione sono inammissibili. 3) La qualificazione del "metodo mafioso" è stata ritenuta adeguatamente motivata in base al tenore delle espressioni e al contesto che hanno indotto la vittima a ritenere di dover fronteggiare un'organizzazione pluripersonale. 4) Le doglianze sulla motivazione sono state respinte come mere richieste di diversa lettura del materiale probatorio o come motivi non consentiti; la Corte ha inoltre confermato il rigetto delle attenuanti generiche e l'entità della pena e del risarcimento liquidato in appello. Esito processuale: ricorsi rigettati, condanne e statuizioni civili confermate nella sostanza.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) (e altresì lett. b, c, d in vari punti)
Norma processuale richiamata per definire i motivi di ricorso in Cassazione: la Corte ricorda i limiti alla sindacabilità della motivazione e che non sono consentite nuove valutazioni del merito probatorio; denuncia di vizio di motivazione deve essere specifica e desumibile dal testo della sentenza impugnata
art. 521 cod. proc. pen.
art. 521 (principio di corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto)
Richiamato dalla difesa, la Corte ha ritenuto invece che la limitazione temporale operata dalla Corte d'appello non abbia alterato la corrispondenza del fatto contestato rispetto a quello imputato
art. 522 cod. proc. pen.
art. 522 (nullità sanzionante la violazione del principio di corrispondenza)
Ricorso rigettato: non sussiste la nullità per difetto di corrispondenza tra imputazione e decisione
art. 192 cod. proc. pen.
art. 192 (mezzi di prova e istruttoria)
Richieste di rinnovazione istruttoria in appello o di acquisizione di nuove prove non possono essere oggetto di diversa valutazione in sede di legittimità salvo vizi di motivazione documentati
art. 546 cod. proc. pen.
art. 546 (decisione nel giudizio abbreviato e relativi effetti)
Rilevanza del rito abbreviato: prove acquisite con rito speciale limitano la possibilità di rinnovazione e la sindacabilità in cassazione
art. 1815 cod. civ.
art. 1815 c.c. (nullità della clausola che stabilisce interessi usurari)
La Corte territoriale ha richiamato la nullità del patto sugli interessi ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c. per escludere la liceità della pretesa del creditore e giustificare la qualificazione estorsiva
art. 393 cod. pen.
art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona)
Richiamata dalla difesa come possibile qualificazione più lieve; la Corte ha ritenuto però che la natura illegittima del profitto (usura) e le modalità dimostrate giustificassero la qualificazione come tentata estorsione
art. 133 cod. pen.
art. 133 c.p. (circostanze attenuanti generiche)
La Corte d'appello ha motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando la gravità e la persistenza della condotta; la Cassazione ha ritenuto la motivazione non viziata
art. 185 cod. pen.
art. 185 c.p. (risarcimento del danno alla parte civile)
Sostiene la possibilità di liquidare il risarcimento in relazione al reato accertato; la Cassazione ha ritenuto legittima la pronuncia risarcitoria confermata in appello
Massime di principio
- La fattispecie di usura può essere valutata sia come reato di pericolo (perfetto con la sola pattuizione di interessi usurari) sia come reato di danno (con la corresponsione degli interessi): il giudice può individuare il periodo cronologico rilevante nell'ambito dell'imputazione, senza violare il principio di corrispondenza se non altera l'oggetto essenziale dell'accusa
- La mera allegazione di una presunta novazione del rapporto contrattuale richiede prova chiara e specifica: argomentazioni difensive basate su letture alternative di intercettazioni o documenti non convincono se il giudice di merito ha già valutato e motivato le risultanze
- In Cassazione non è possibile chiedere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio o la rinnovazione dell'istruttoria quando il motivo mira a una diversa valutazione dei fatti; ciò rende inammissibili i motivi che si limitano a prospettare una diversa ricostruzione non fondata su vizi interni di motivazione
- Per qualificare una condotta come estorsiva è necessario che la minaccia sia valutata nel contesto: la gravità e la finalità dell'atto (es. ottenere un profitto illecito come interessi usurari) possono giustificare la qualificazione estorsiva anche quando la minaccia non sia esplicitata nelle forme più dirette
- L'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso" richiede elementi che inducano la vittima a percepire l'intervento o l'appoggio di una struttura organizzata; frasi allusive o evocative, se congruamente motivate dal giudice, possono essere ritenute sufficienti
- Le circostanze attenuanti generiche e la commisurazione della pena sono valutazioni di merito: la Corte di Cassazione interviene solo quando la motivazione del giudice di merito sia contraddittoria, illogica o manifestamente carente
- La parte che impugna in Cassazione deve individuare e argomentare puntualmente il vizio di motivazione (contraddittorietà, manifesta illogicità, carenza) e non può limitarsi a prospettare scenari alternativi; l'onere è quello di mostrare dove, nel testo della sentenza impugnata, il vizio sussista
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