Cassazione Civile, Sentenza n. 1780/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 14471/20 che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Brescia (che aveva confermato il rigetto di una domanda di risarcimento danni per presunto inadempimento della società nell'incarico di presentare domande di sviluppo rurale per gli anni 2008-2013). Il ricorrente deduceva due motivi: (1) censurava l'accertata inammissibilità del ricorso per cassazione ritenendo che l'ordinanza avesse comunque compreso i fatti e che la valutazione fosse contraria alla giurisprudenza di Sezioni Unite circa il rapporto tra specificità dei motivi (art. 366, comma 1, n. 4) e art. 360-bis, comma 1, n. 1) c.p.c.; (2) sosteneva che la documentazione evocata era già prodotta e richiamata nel corpo del ricorso per cassazione e che, quindi, era errata la parte dell'ordinanza che aveva ritenuto non scrutinabile il motivo relativo all'ammissione di nuovi documenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il ricorso non prospettasse un vizio revocatorio corretto: non è ammessa la revocazione per lamentare l'errore di fatto consistente nell'aver ritenuto inammissibile un ricorso per cassazione per carenza della esposizione sommaria dei fatti (richiamando costante giurisprudenza). Inoltre il secondo motivo era inammissibile perché mirava a una ratio decidendi aggiuntiva dell'ordinanza; anche se quella censura fosse fondata non sarebbe idonea a determinare l'annullamento dell'ordinanza visto che il provvedimento era sorretto da più ragioni autonome. Non sono state liquidate spese in quanto rimasta sola intimata la società; la Corte ha altresì dato atto dell'eventuale obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Norma che disciplina il ricorso per revocazione contro le decisioni della Corte di Cassazione; il ricorrente ha proposto la revocazione con riferimento a questa disposizione
art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c.
Prevede il requisito di contenuto e forma relativo alla esposizione sommaria dei fatti della causa nel ricorso per cassazione; l'ordinanza impugnata aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per inosservanza di questo requisito
art. 366, comma 1, n. 4) c.p.c.
Norma sul requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione richiamata dal ricorrente nella contestazione circa la correttezza della valutazione di ammissibilità
art. 360-bis, comma 1, n. 1) c.p.c.
Norma che individua i motivi di cassazione in relazione alla violazione di norme di diritto; il ricorrente ha invocato la giurisprudenza che collega la specificità dei motivi con questa norma
art. 395, n. 4) c.p.c.
Cittato nel ragionamento: la revocazione può basarsi su un errore di fatto previsto da questa norma; la Corte ricorda che non è ammissibile usare la revocazione per dedurre un vizio che è in realtà una violazione formale di regole di ammissibilità (es. carenza dell'esposizione sommaria dei fatti)
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento da parte del ricorrente, se dovuto
Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2007, n. 4640
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui è inammissibile la revocazione che si limiti a denunciare l'errore consistente nel ritenere inammissibile un ricorso per cassazione per carenza dell'esposizione sommaria dei fatti
Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. Sez. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108
Giurisprudenza richiamata per il principio che, quando una decisione è sorretta da più ragioni autonome, l'infondatezza di una sola non è idonea a determinare la cassazione dell'intero provvedimento; ciò rende inammissibili censure sulle altre ragioni per difetto di interesse
Cass. Sez. Un., sent. 21 marzo 2017, n. 7155
Richiamata dal ricorrente come parte della linea giurisprudenziale sulla correlazione tra specificità dei motivi e art. 360-bis; la Corte di legittimità ha valutato tale richiamo ma ha ritenuto comunque inammissibile la revocazione per motivi di carattere procedurale
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
Richiamata in tema di accertamento dell'obbligo di versamento del contributo unificato; stabilisce che l'accertamento sul versamento spetta all'amministrazione giudiziaria
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis non è lo strumento corretto per contestare un provvedimento della Cassazione che abbia dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione per carenze formali (es. mancanza di esposizione sommaria dei fatti): tale censura è una violazione di regole di ammissibilità e non un errore di fatto rilevabile in revocazione.
- Prima di proporre ricorso per cassazione occorre curare attentamente i requisiti formali di cui all'art. 366 c.p.c. (in particolare la sommaria esposizione dei fatti e la specificità dei motivi): la loro inosservanza espone al rischio di dichiarazione di inammissibilità non sanabile in revocazione.
- Se una decisione è sorretta da più ragioni autonome, l'annullamento può conseguire solo se si riesce a colpire la struttura decisoria nella sua globalità; impugnazioni mirate a un'unica ratio quando esistono altre autonome ragioni a sostegno risultano spesso infruttuose.
- Quando si contesta l'esclusione o l'ammissibilità di documenti in cassazione è fondamentale dimostrare in modo chiaro il nesso tra i documenti e le censure di diritto: eventuali doglianze processuali di ammissione documentale potrebbero risultare inidonee se il vizio è solo procedurale.
- Bisogna considerare il rischio economico: la dichiarazione di inammissibilità può comportare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; valutare la fondatezza e la correttezza formale del ricorso prima della proposizione.
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