Sentenza del 01/06/2017 n. 2450 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Frode carosello - Regime di sospensione d'imposta - Ripartizione risparmio d'imposta -Inesistenza soggettiva - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda operazioni realizzate nell'ambito di una frode carosello mediante importazioni in regime di sospensione d'imposta e utilizzo di depositi IVA. L'Amministrazione ha contestato l'inesistenza soggettiva delle operazioni, ritenendo che il risparmio d'imposta ottenuto attraverso il regime agevolato fosse stato successivamente ripartito tra i soggetti coinvolti nella frode.
La decisione
La tesi dell'inesistenza soggettiva è stata ritenuta fondata: le operazioni sono considerate soggettivamente inesistenti quando il ricorso ai depositi IVA e al regime di sospensione d'imposta è funzionale a una frode carosello e il vantaggio fiscale viene distribuito tra i partecipanti. Ne consegue la negazione degli effetti fiscali delle operazioni e il recupero dell'imposta indebitamente sottratta, secondo quanto contestato dall'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Disciplina IVA dei depositi IVA e del regime di sospensione d'imposta
Il regime di sospensione d'imposta non può essere utilizzato come strumento per realizzare o agevolare una frode carosello. Se il beneficio fiscale è inserito in un meccanismo fraudolento e viene ripartito tra i partecipanti, le operazioni possono essere qualificate come soggettivamente inesistenti.
Principio unionale di contrasto all'abuso e alla frode in materia di IVA
Il diritto alla detrazione e gli altri vantaggi fiscali devono essere negati quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a operazioni collegate a una frode IVA.
Massime di principio
- L'utilizzo formale di un deposito IVA o di un regime di sospensione d'imposta non rende automaticamente legittima l'operazione: occorre verificare la sostanza economica e la reale identità dei soggetti coinvolti.
- La ripartizione del risparmio d'imposta tra i partecipanti costituisce un indice rilevante del collegamento dell'operazione a una frode carosello.
- In presenza di elementi oggettivi di frode, l'Amministrazione può contestare l'inesistenza soggettiva anche se i beni risultano effettivamente movimentati.
- Il contribuente deve dimostrare di avere adottato cautele ragionevoli e di non essere stato consapevole, né tenuto a esserlo, della frode nella quale l'operazione era inserita.
- I vantaggi fiscali derivanti da un regime agevolato non sono tutelabili quando il regime viene utilizzato in modo artificioso o abusivo per sottrarre IVA.
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