Cassazione Penale, Ordinanza n. 16314/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione. I primi due motivi denunciavano violazione di legge in relazione agli artt. 385 e 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che l’allontanamento dal luogo di restrizione sarebbe stato finalizzato ad acquistare sostanza stupefacente e che, comunque, il fatto avrebbe dovuto essere ritenuto di particolare tenuità. Il terzo motivo investiva il trattamento sanzionatorio, ma la Corte ha rilevato che tale doglianza era nuova e non era stata sottoposta al giudice di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi una mera riproposizione di censure già adeguatamente confutate dalla Corte di appello, la quale aveva valorizzato la volontaria evasione dalla comunità in cui l’imputato era ristretto in regime domiciliare, l’irrilevanza della dedotta finalità di acquistare droga e l’abitualità della condotta, emergente da una precedente condanna definitiva per evasione e da un’analoga condotta tenuta pochi giorni prima. Il terzo motivo è stato giudicato indeducibile perché non devoluto al giudice di appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice dell’evasione; la Corte ribadisce che la volontaria fuoriuscita dal regime restrittivo integra il fatto contestato.
Richiamato ai fini dell’esclusione della particolare tenuità del fatto; la Corte valorizza l’abitualità della condotta e la precedente condanna definitiva per evasione per negarne l’applicabilità.
Massime di principio
- In tema di evasione, l’allontanamento volontario dal luogo di restrizione integra il fatto tipico anche se l’agente deduca una finalità soggettivamente diversa, come l’acquisto di stupefacenti, quando tale deduzione non incida sulla materialità della condotta contestata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta presenti connotati di abitualità, desumibili da precedenti condanne definitive per il medesimo reato o da una reiterazione ravvicinata di fatti analoghi.
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata.
- È indeducibile in cassazione la doglianza sul trattamento sanzionatorio che non sia stata previamente devoluta al giudice di appello.
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