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Sentenza

Sentenza n. 339/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento - della delibera di Consiglio Comunale di Sovicille n. 28 del 28.6.2021 (pubblicata sul BURT n. 40 del 06.10.2021) di approvazione del Piano Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale in parte qua. - e per quanto occorre possa del verbale della Conferenza Paesaggistica del 21.09.2021 conosciuto in data in data 06.10.2021. - nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti se lesiva;

Giustizia amministrativa202200522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera consiliare di approvazione del Piano Operativo comunale e contestuale variante al Piano Strutturale, nella parte in cui ha escluso dal comparto edificatorio di Pian dei Mori l’area di proprietà della ricorrente, nonché il verbale della Conferenza paesaggistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un’area a Pian dei Mori inizialmente compresa in una previsione di trasformazione per attività industriali e artigianali, ha impugnato il piano operativo approvato dal Comune nella parte in cui, rispetto al piano adottato, ha ridefinito il perimetro dell’area di trasformazione escludendo integralmente la sua proprietà e concentrando la capacità edificatoria sull’area confinante. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle regole partecipative e l’illegittimità della mancata ripubblicazione del piano, sostenendo che la modifica introdotta in sede di approvazione fosse radicale, non imposta dalle osservazioni regionali e lesiva dell’affidamento maturato sulla disciplina adottata. Ha inoltre sostenuto che il Comune avrebbe dovuto riattivare il contraddittorio procedimentale prima di decidere il nuovo dimensionamento e perimetro dell’area. Con il secondo motivo ha dedotto che il Comune avrebbe frainteso il contributo della Regione e gli esiti della conferenza paesaggistica del 2012, i quali avrebbero imposto soltanto una limitazione quantitativa dell’edificazione e non l’esclusione della sua proprietà dal comparto. Sono stati prospettati anche disparità di trattamento, violazione dell’affidamento e difetto di istruttoria.

La decisione

Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha respinti nel merito, ritenendo assorbite le eccezioni pregiudiziali relative alla mancata notifica del ricorso al proprietario dell’unico fondo rimasto incluso nel comparto e alla Soprintendenza. Il Collegio ha ricostruito il procedimento di conformazione del piano operativo al piano paesaggistico regionale. Dalla documentazione della conferenza paesaggistica è emerso che, per superare le criticità paesaggistiche dell’area di Pian dei Mori, occorreva ridurre significativamente le quantità edificatorie e limitare l’edificazione alla zona compresa fra il corso d’acqua e l’area produttiva già edificata lungo la S.S. 73 Senese, mantenendo un’area verde con funzione di cuneo separatore. Lo stralcio della proprietà della ricorrente è stato quindi ritenuto il risultato necessario del procedimento di conformazione e l’unica soluzione idonea a rispettare le prescrizioni della pianificazione paesaggistica sovraordinata. Il Comune non era pertanto tenuto a ripubblicare il piano: la modifica aveva carattere di dettaglio, non incideva sull’impostazione complessiva dello strumento urbanistico ed era comunque necessaria per adeguarlo alla pianificazione sovraordinata, risultando insensibile agli apporti partecipativi del privato. Sono stati esclusi anche i vizi di disparità di trattamento, violazione dell’affidamento e difetto di istruttoria, poiché la ricorrente non aveva censurato le prescrizioni paesaggistiche che avevano reso necessaria la modifica. Il ricorso è stato respinto, con condanna della società alle spese processuali, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 31, commi 1 e 2, l.r. Toscana n. 65/2014

    Sottopone gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunale alla procedura di adeguamento e conformazione al piano paesaggistico e prevede la convocazione della conferenza paesaggistica regionale con la partecipazione degli organi ministeriali competenti.

  • art. 145, comma 4, d.lgs. n. 42/2004

    Costituisce il riferimento statale per la procedura di conformazione degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico.

  • art. 21 della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale

    Prevede la trasmissione alla Regione dello strumento urbanistico approvato dopo l’esame delle osservazioni e disciplina la convocazione e la durata dei lavori della conferenza paesaggistica.

  • art. 6 dell’Accordo 17 maggio 2018 tra Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e Regione Toscana

    Disciplina le modalità di convocazione della conferenza paesaggistica nel procedimento di conformazione, anche dopo l’elaborazione delle controdeduzioni e dopo l’approvazione definitiva dello strumento.

  • art. 15 l. n. 241/1990

    Richiamato quale base normativa degli accordi stipulati con gli organi ministeriali competenti per la disciplina della conferenza paesaggistica.

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    Ha consentito la trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel giudizio giurisdizionale amministrativo a seguito dell’opposizione del Comune.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione allo scambio di documenti, memorie e repliche prima dell’udienza pubblica.

Massime di principio

  • La modifica apportata a uno strumento urbanistico in sede di approvazione non impone la ripubblicazione quando abbia carattere di dettaglio, non incida sui contenuti essenziali e sull’impostazione complessiva dello strumento e sia necessaria per adeguarlo alla pianificazione sovraordinata.
  • Quando la modifica dello strumento urbanistico costituisce l’esito necessitato del procedimento di conformazione al piano paesaggistico e rappresenta l’unica soluzione per rispettare le prescrizioni paesaggistiche, essa è insensibile agli apporti collaborativi dei privati e non richiede la riapertura del contraddittorio procedimentale.
  • La legittimità dell’esclusione di un’area da un comparto edificatorio può essere valutata alla luce delle prescrizioni della pianificazione paesaggistica sovraordinata, anche se la disciplina adottata aveva inizialmente incluso l’area nel comparto, quando la modifica sia diretta a contenere l’edificazione e a realizzare le misure di tutela paesaggistica prescritte.
  • Non sussistono disparità di trattamento, violazione dell’affidamento o difetto di istruttoria se l’esclusione dell’area privata dal comparto costituisce conseguenza necessaria delle prescrizioni paesaggistiche e il ricorrente non contesta tali prescrizioni, ma solo la loro applicazione concreta.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVincoli e piani paesaggisticiPartecipazione al procedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoria

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