Cassazione Penale, Ordinanza n. 00702/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 495 c.p. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione articolando due motivi. Dal testo emerge che uno dei motivi riguardava anche una questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p. per asserito contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, per effetto della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. apportata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore cassazionista. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cpv. c.p.
richiamato solo per individuare la contestazione in continuazione; non oggetto di specifica interpretazione
art. 495 c.p.
norma incriminatrice del falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico dichiarativo; nel testo è solo la base del reato contestato
art. 571 c.p.p.
richiamato come disposizione modificata dalla legge n. 103 del 2017 nel quadro della necessaria rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione
art. 613 c.p.p.
il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte e deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
art. 111, comma 7, Cost.
richiamato nel motivo di costituzionalità; la Corte ne esclude la violazione
art. 117, comma 1, Cost.
richiamato nel motivo di costituzionalità; la Corte ne esclude la violazione
art. 24 Cost.
richiamato nella giurisprudenza citata per escludere che la necessità della difesa tecnica in cassazione limiti le facoltà difensive
art. 6 CEDU
richiamato nella giurisprudenza citata per escludere l'illegittimità della disciplina che impone la difesa tecnica in cassazione
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
il ricorso è stato scrutinato de plano ai fini della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, per qualsiasi tipo di provvedimento, non può essere validamente proposto o sottoscritto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- La previsione legislativa della rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola, di per sé, il diritto di difesa né il diritto al ricorso per cassazione.
- La richiesta di un elevato livello di qualificazione professionale per l'esercizio del difensore nel giudizio di legittimità rende ragionevole l'esclusione della difesa personale in cassazione, anche in presenza del patrocinio a spese dello Stato.
- L'inammissibilità del ricorso in cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina applicabile.
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