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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20249/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da una verifica effettuata presso l'utenza elettrica di una struttura ricettiva, nel corso della quale veniva riscontrata la manomissione del contatore e un allaccio diretto abusivo alla rete mediante un cavo in bypass sulla presa di alimentazione del misuratore. In conseguenza di ciò la società fornitrice emetteva fattura per consumi ricostruiti in euro 83.192,56, poi rideterminati dal giudice di merito in euro 82.841,55. L'intestataria dell'utenza chiedeva l'accertamento della non debenza di tale somma e, in subordine, la rideterminazione del periodo e del quantum della ricostruzione. Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva la riconvenzionale della società, ritenendo provata la captazione abusiva di energia e legittimo il criterio di stima fondato sulla potenza tecnicamente prelevabile. In cassazione la ricorrente deduceva: violazione dell'art. 2697 c.c., del principio di vicinanza della prova e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo l'arbitrarietà della ricostruzione dei consumi; violazione della disciplina regolatoria ARERA e della l. n. 481/1995, per il mancato accoglimento della domanda subordinata di limitazione del periodo di ricostruzione; violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., per non avere il giudice equitativamente quantificato il danno/corrispettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva motivato in modo coerente la scelta del criterio della potenza tecnicamente prelevabile, e che la disciplina richiamata dalla ricorrente sulla limitazione temporale della ricostruzione non era applicabile al caso, perché non si trattava di malfunzionamento del contatore ma di manomissione dello stesso. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e, ritenendone i presupposti, anche al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore di ciascuna controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sull'onere della prova è stata ritenuta solo apparentemente tale, poiché diretta in sostanza a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta impropria perché mirava a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 348-bis c.p.c.

    È richiamata l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla corte territoriale.

  • L. 14 novembre 1995, n. 481

    La norma regolatoria invocata non è stata ritenuta idonea a fondare la limitazione del periodo di ricostruzione nel caso di manomissione del contatore.

  • Deliberazione ARERA 18 dicembre 1999, n. 200/99

    È stata ritenuta inapplicabile alla fattispecie concreta, poiché concerne ipotesi diverse da quella di manomissione del misuratore.

  • Allegato A alla Deliberazione 4 agosto 2016, n. 458/2016/R/eel

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo perché la fattispecie riguardava una manomissione del contatore.

  • art. 1226 c.c.

    La domanda di liquidazione equitativa è stata respinta in quanto la ricorrente pretendeva una nuova valutazione di merito della quantificazione già ritenuta congrua dal giudice.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato quale norma sulla liquidazione del danno, ma la Corte ha escluso che la doglianza introdusse un vero vizio di violazione di legge.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    È stata applicata la condanna ulteriore per responsabilità processuale aggravata.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare formalmente una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove e del convincimento del giudice di merito.
  • L'apprezzamento delle risultanze istruttorie e la scelta delle prove ritenute più idonee a dimostrare i fatti spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione coerente.
  • Quando il prelievo di energia avviene mediante manomissione del contatore o allaccio abusivo diretto alla rete, il giudice può ritenere legittimo il criterio di ricostruzione fondato sulla potenza tecnicamente prelevabile, se congruamente motivato.
  • La disciplina regolatoria che limita temporalmente la ricostruzione dei consumi non si applica automaticamente a ogni contestazione sulla fatturazione, ma va verificata in relazione alla specifica causa della discrepanza tra consumo reale e consumo fatturato; essa può risultare inapplicabile nei casi di manomissione del misuratore.
  • La richiesta di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non è ammissibile come mero strumento per ottenere una diversa quantificazione del fatto dannoso o del corrispettivo, quando il giudice di merito abbia già individuato un criterio di calcolo ritenuto congruo e non arbitrario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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