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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46280/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per due reati di rapina aggravata commessi nei confronti della loro madre. Hanno dedotto: 1) violazione di legge per uso di dichiarazioni di secondo mano (teste de relato) e mancata escussione della fonte ai sensi dell'art. 195, comma 5, c.p.p.; 2) vizio di motivazione perché la condanna si sarebbe basata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa prive di riscontri; 3) errata qualificazione dei fatti come rapina invece che furto in abitazione, per assenza di violenza alla persona; 4) errori nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti e altri benefici, compresa la revoca della sospensione condizionale della pena per Ettore Di Bitetto; 5) nullità per difetto di notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado agli imputati contumaci; 6) nullità del giudizio di appello per mancata verifica della capacità degli imputati di partecipare al processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati e generici. In particolare: la mancata notifica dell'estratto di sentenza di primo grado è stata giustificata dalla impossibilità materiale di notifica al domicilio eletto e dall'applicazione dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; la capacità degli imputati a partecipare al processo è stata ritenuta sussistente dalla Corte territoriale e le relative prove difensive valutate inconferenti; le dichiarazioni della persona offesa non sono state considerate testimonianze di secondo mano ma dichiarazioni dirette, supportate da riscontri esterni (certificazioni mediche e annotazioni di polizia giudiziaria) che ne confermano l'attendibilità; la qualificazione come rapina è corretta poiché dai fatti emergerebbe violenza alla persona; le questioni sulle attenuanti e sul calcolo della pena non sono state adeguatamente dedotte in appello o sono state formulate in modo generico e pertanto, essendo questioni di merito, non possono essere esaminate in sede di cassazione. Sono stati inoltre condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 195, comma 5, cod. proc. pen.

    Il ricorso richiamava l'obbligo di escussione della fonte; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché le dichiarazioni della persona offesa non costituivano testimonianza di secondo mano e, comunque, erano corroborate da riscontri esterni documentali

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte di merito per giustificare l'impossibilità della notifica dell'estratto contumaciale al domicilio eletto dagli imputati; la Corte di cassazione ha confermato la correttezza del procedimento notificatorio

  • art. 114 cod. pen.

    Norma richiamata dai ricorrenti in relazione alle attenuanti; la Corte ha rilevato che le circostanze attenuanti non sono state adeguatamente dedotte in appello e quindi non valutabili in sede di cassazione

  • art. 116 cod. pen.

    Analogamente all'art. 114, la richiesta di riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 116 è risultata generica o non dedotta in appello e pertanto non esaminabile in Cassazione

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa non sono automaticamente testimonianze di secondo mano; se si tratta di dichiarazioni dirette e sono presenti riscontri esterni (certificazioni mediche, annotazioni di polizia), esse possono fondare la condanna.
  • Le eccezioni relative a vizi di notifica possono essere superate quando risulti l'impossibilità materiale della notificazione all'indirizzo eletto e sia applicabile l'art. 161 c.p.p.
  • Le questioni relative alla qualificazione del reato (es. rapina vs furto) e alla sussistenza di violenza alla persona sono questioni di merito fondate sui fatti e difficilmente rivedibili in Cassazione se la Corte territoriale ha fornito una motivazione basata su elementi concreti non contestati.
  • Richieste di riconoscimento di attenuanti o di particolare determinazione della pena devono essere correttamente e specificamente dedotte nel giudizio di merito (in appello) altrimenti risultano inammissibili o non esaminabili in sede di legittimità.
  • Eccepire genericamente la mancata escussione di una fonte o la nullità del processo è insufficiente in Cassazione: è necessaria una precisa indicazione degli elementi di diritto e di fatto che giustifichino la censura.
  • La valutazione della capacità degli imputati a partecipare al processo richiede elementi probatori specifici; se la capacità è stata esaminata e motivatamente esclusa come problema, la Cassazione non rivede quella valutazione senza profili di illegittimità palese.

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