Cassazione Penale, Sentenza n. 46280/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per due reati di rapina aggravata commessi nei confronti della loro madre. Hanno dedotto: 1) violazione di legge per uso di dichiarazioni di secondo mano (teste de relato) e mancata escussione della fonte ai sensi dell'art. 195, comma 5, c.p.p.; 2) vizio di motivazione perché la condanna si sarebbe basata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa prive di riscontri; 3) errata qualificazione dei fatti come rapina invece che furto in abitazione, per assenza di violenza alla persona; 4) errori nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti e altri benefici, compresa la revoca della sospensione condizionale della pena per Ettore Di Bitetto; 5) nullità per difetto di notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado agli imputati contumaci; 6) nullità del giudizio di appello per mancata verifica della capacità degli imputati di partecipare al processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati e generici. In particolare: la mancata notifica dell'estratto di sentenza di primo grado è stata giustificata dalla impossibilità materiale di notifica al domicilio eletto e dall'applicazione dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; la capacità degli imputati a partecipare al processo è stata ritenuta sussistente dalla Corte territoriale e le relative prove difensive valutate inconferenti; le dichiarazioni della persona offesa non sono state considerate testimonianze di secondo mano ma dichiarazioni dirette, supportate da riscontri esterni (certificazioni mediche e annotazioni di polizia giudiziaria) che ne confermano l'attendibilità; la qualificazione come rapina è corretta poiché dai fatti emergerebbe violenza alla persona; le questioni sulle attenuanti e sul calcolo della pena non sono state adeguatamente dedotte in appello o sono state formulate in modo generico e pertanto, essendo questioni di merito, non possono essere esaminate in sede di cassazione. Sono stati inoltre condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 195, comma 5, cod. proc. pen.
Il ricorso richiamava l'obbligo di escussione della fonte; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché le dichiarazioni della persona offesa non costituivano testimonianza di secondo mano e, comunque, erano corroborate da riscontri esterni documentali
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte di merito per giustificare l'impossibilità della notifica dell'estratto contumaciale al domicilio eletto dagli imputati; la Corte di cassazione ha confermato la correttezza del procedimento notificatorio
art. 114 cod. pen.
Norma richiamata dai ricorrenti in relazione alle attenuanti; la Corte ha rilevato che le circostanze attenuanti non sono state adeguatamente dedotte in appello e quindi non valutabili in sede di cassazione
art. 116 cod. pen.
Analogamente all'art. 114, la richiesta di riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 116 è risultata generica o non dedotta in appello e pertanto non esaminabile in Cassazione
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa non sono automaticamente testimonianze di secondo mano; se si tratta di dichiarazioni dirette e sono presenti riscontri esterni (certificazioni mediche, annotazioni di polizia), esse possono fondare la condanna.
- Le eccezioni relative a vizi di notifica possono essere superate quando risulti l'impossibilità materiale della notificazione all'indirizzo eletto e sia applicabile l'art. 161 c.p.p.
- Le questioni relative alla qualificazione del reato (es. rapina vs furto) e alla sussistenza di violenza alla persona sono questioni di merito fondate sui fatti e difficilmente rivedibili in Cassazione se la Corte territoriale ha fornito una motivazione basata su elementi concreti non contestati.
- Richieste di riconoscimento di attenuanti o di particolare determinazione della pena devono essere correttamente e specificamente dedotte nel giudizio di merito (in appello) altrimenti risultano inammissibili o non esaminabili in sede di legittimità.
- Eccepire genericamente la mancata escussione di una fonte o la nullità del processo è insufficiente in Cassazione: è necessaria una precisa indicazione degli elementi di diritto e di fatto che giustifichino la censura.
- La valutazione della capacità degli imputati a partecipare al processo richiede elementi probatori specifici; se la capacità è stata esaminata e motivatamente esclusa come problema, la Cassazione non rivede quella valutazione senza profili di illegittimità palese.
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