Sentenza n. 1985/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di diniego in data -OMISSIS-u.s., prot. n. -OMISSIS- in relazione alla richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 T.U.E. n. 380/2001 per opere eseguite in difformità dalla concessione edilizia C.E. n. -OMISSIS-, a firma congiunta del Responsabile del Procedimento e del Dirigente III Settore Urbanistica, cultura, servizi ai cittadini ed alle imprese della Città di Orbassano, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data -OMISSIS-u.s.; - di ogni atto antecedente (della nota prot. n. -OMISSIS-in data -OMISSIS- u.s. di richiesta di integrazione e modifiche all'istanza di permesso di costruire in sanatoria), preordinato, consequenziale e comunque connesso (in particolare della comunicazione di avvio di procedimento di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 in data -OMISSIS- u.s. prot. -OMISSIS-), e per ogni ulteriore statuizione in quanto di ragione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accertamento di conformità edilizia per opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia, con gli atti procedimentali connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego comunale relativo alla richiesta di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001 per opere eseguite in difformità dalla concessione edilizia, nonché gli atti connessi, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e la richiesta di integrazioni e modifiche all’istanza. Nel corso del giudizio ha presentato una nuova pratica edilizia per regolarizzare i manufatti secondo la disciplina, ritenuta più favorevole, dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001 e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Il Comune ha chiesto invece una decisione nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, senza esaminare nel merito la legittimità del diniego edilizio. Ha ritenuto che, in base ai principi della domanda e dispositivo, l’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione vincolasse il giudice, che non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire né procedere d’ufficio. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
stante l’espressa dichiarazione di parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
art. 36 d.P.R. 380/2001
con il ricorso in trattazione, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego di accertamento di conformità edilizia in uno con gli atti in epigrafe indicati;
La disposizione è indicata quale fondamento della richiesta di accertamento di conformità edilizia oggetto del diniego impugnato; la sentenza non ne esamina i presupposti sostanziali.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
con memoria depositata il 3.9.2026 parte ricorrente ha rappresentato di aver presentato una nuova pratica edilizia volta alla regolarizzazione dei manufatti oggetto del gravato diniego, incardinata sulla recente e più favorevole disciplina di cui all’art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001;
La nuova pratica edilizia presentata secondo la disciplina dell’art. 36-bis ha costituito la circostanza sopravvenuta alla quale il ricorrente ha collegato la perdita d’interesse al giudizio; la norma non è stata interpretata nel merito.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità, senza decidere il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- Il principio dispositivo, nel processo amministrativo, attribuisce al ricorrente la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; in assenza di diverse richieste o repliche che incidano sulla dichiarazione, il giudice non può procedere d’ufficio.
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