Cassazione Penale, Sentenza n. 2121/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la conferma da parte della Corte d'appello di Milano della condanna, a seguito di giudizio abbreviato, per rapina pluriaggravata in concorso. I motivi principali: (1) vizio di motivazione e errata identificazione dell'imputato come autore della rapina, contestando la valutazione probatoria delle testimonianze e del video (fornito da Jacopo Tondelli), ritenendo che il video non dimostri uno spossessamento violento e che le dichiarazioni presentino discrepanze; mancato confronto con l'assenza del rinvenimento del coltello e con la possibile presenza di un altro uomo barcollante con una bottiglia; (2) vizio di motivazione ex art. 603 c.p.p. per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e per l'esclusione dell'audizione del teste Jacopo Tondelli, richiesta che a giudizio del ricorrente avrebbe chiarito punti decisivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente si risolvessero in una mera contestazione del giudizio di fatto e della valutazione delle prove operata dai giudici di merito (doppia conforme Tribunale/Corte d'appello), sicché non sussisteva vizio di legittimità deducibile in cassazione. Quanto alla richiesta di rinnovazione istruttoria, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente valutato la sufficienza degli elementi probatori (testimonianze e video) e quindi la mancata rinnovazione non fosse censurabile. Sono state respinte anche le censure aggiunte con memoria tardiva per connessione con i motivi principali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a pagare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla motivazione in cassazione: indica i limiti nei quali le questioni devono essere esposte per la motivazione del ricorso; qui richiamato per delimitare la necessità di motivare i motivi dedotti
art. 192 cod. proc. pen.
Riguarda i requisiti della motivazione della sentenza; la Corte osserva che non tutte le presunte carenze motivazionali attengono a profili di diritto impugnabili in cassazione se si tratta di valutazioni di fatto
art. 603, comma 1 e 2, cod. proc. pen.
Disciplina l'assunzione di nuove prove in appello e la rinnovazione dell'istruttoria: la decisione sulla rinnovazione è rimessa al giudice di merito, che deve valutare se non sia in grado di decidere allo stato degli atti; il rigetto è sindacabile in cassazione solo se mancante di motivazione o illogico
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Definisce i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge; la Corte ricorda che la censura deve attinere all'errata sussunzione del fatto nella fattispecie astratta, non a una semplice diversa valutazione delle prove
art. 495, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto ai limiti della rinnovazione istruttoria per prove sopravvenute, nei casi in cui ciò sia applicabile
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare la valutazione di fatto operata dai giudici di merito: le critiche che si risolvono in una diversa valutazione della prova sono inammissibili se non fondate su un errore di diritto nella sussunzione del fatto.
- Una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e sentenza di appello che adottano criteri valutativi omogenei) rafforza la tenuta della ricostruzione probatoria e rende più difficile la censura in cassazione.
- Per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria in appello è necessario che il giudice di merito accerti e motivi l'incompletezza dell'indagine e l'impossibilità di decidere allo stato degli atti; il giudizio negativo sul punto è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e sindacabile solo se irragionevole o privo di motivazione.
- In cassazione è essenziale formulare censure che deducano una violazione di legge (errata sussunzione), non limitarsi a sostenere che le prove non sono sufficienti: la doglianza deve essere di legittimità, non di merito.
- Motivi aggiunti tardivi non sanano vizi originari: le nuove censure, strettamente connesse a quelle principali, ereditano la sorte di inammissibilità se le censure originali sono infondate o inammissibili.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; considerare il rischio economico prima di proporre ricorso quando mancano fondamenti giuridici solidi.
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