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Ordinanza

Ordinanza n. 113/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determinazione del Direttore Generale n. 33 pubblicata 15-07-2024 per 15 giorni sull’albo pretorio avente ad Oggetto: “DDD n. 169/2021. Esiti prove scritte per la procedura Concorsuale per il reclutamento di personale per le attività del Centro funzionale e della sala operativa del servizio protezione Civile” e del relativo allegato A2 contenente gli esiti delle prove scritte per la categoria D “amministrativo contabile” e “tecnico amministrativo”; della Determinazione del Direttore del III Dipartimento n. 169 del 17.12.2021, avente ad oggetto “avvisi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione di complessive n. 14 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria ced, profili professionali amministrativo contabile e tecnico amministrativo, posizione economica c1 e d1, presso l'amministrazione regionale per le attività del centro funzionale di protezione civile, con riserva dei posti ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, provvedimenti”; del relativo allegato C alla D.D.D. 169 del 17.12.2021 avente ad oggetto “Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di complessive n. 2 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria D, profilo professionale amministrativo contabile, posizione economica D1, presso l’Amministrazione regionale per le attività del Centro Funzionale di Protezione civile, con riserva dei posti ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017”; del relativo allegato D alla D.D.D. 169 del 17.12.2021 avente ad oggetto “Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di complessive n. 4 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria D, profilo professionale tecnico amministrativo, posizione economica D1, presso l’Amministrazione regionale per le attività del Centro Funzionale di Protezione civile, con riserva dei posti ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017”; della Determinazione n. 28/2023 con cui venivano nominate le Commissioni valutatrici e dei relativi verbali redatti dalle stesse nell’ambito della procedura de qua nonché delle relative prove d’esame redatte; ove ritenuto lesivo, della Determinazione del direttore del III Dipartimento n. 28 del 04-03-2022 avente ad oggetto “procedure concorsuali bandite dall'amministrazione Regionale con ddd n. 107/2019, ddd n. 169/2021, ddd n. 170/2021 e ddd n. 172/2021. Ricognizione dei posti destinati alla riserva obbligatoria di Cui al d.lgs. N. 66/2010 e ss.mm.ii.”; ove ritenuto lesivo, della D.D.D. n. 43 del 7 aprile 2022 con cui sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi, ammessi con riserva, non ammessi e domande irricevibili relativamente alla categoria “D” per i profili professionali “amministrativo contabile” e “tecnico amministrativo” e la successiva riapprovazione avvenuta con D.D.D. 126 del 25.10.2022, nonché la D.D.D. 19 del 2.3.2023 e relativi allegati; di ogni ulteriore atto e provvedimento, anche dagli estremi sconosciuti, che dovesse ritenersi lesivo della posizione degli odierni ricorrenti; per quanto riguarda i motivi aggiunti del 17.03.2025: per l’annullamento (in aggiunta agli atti impugnati con il ricorso originario da intendersi integralmente ripetuti e trascritti) della Determinazione del Direttore Generale Regione Molise n. 22 Del 29-01-2025, avente ad oggetto “determinazione del direttore del dipartimento terzo n. 169/2021. Approvazione graduatorie profili C amministrativo contabile, D amministrativo Contabile e D tecnico amministrativo e, per quel che di interesse, degli allegati alla determina contenenti le graduatorie definitive relative ai profili Amministrativo Contabile di categoria D (D_AC) e Tecnico Amministrativo di Categoria D (D_TA) di cui alla procedura concorsuale per le attività del Centro funzionale della Protezione civile (con riserva di posti ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017)”; di ogni ulteriore atto prodromico o successivo che dovesse ritenersi lesivo della posizione degli odierni ricorrenti, compresi tutti i verbali redatti dalla Commissione Esaminatrice lesivi della posizione dei ricorrenti;

Giustizia amministrativa202400336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura concorsuale regionale per l'assunzione di personale di categoria D, inclusi gli esiti delle prove scritte e la graduatoria definitiva

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti della procedura concorsuale bandita dalla Regione Molise per l'assunzione a tempo indeterminato di personale destinato alle attività del Centro funzionale di Protezione civile, con particolare riferimento agli esiti delle prove scritte, ai bandi e relativi allegati, alla nomina delle commissioni, ai verbali e alle prove d'esame, agli elenchi degli ammessi e alla graduatoria definitiva approvata nel 2025. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto dei motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a disporre un'integrazione istruttoria finalizzata a verificare l'attuale interesse alla decisione e le eventuali connessioni con altri giudizi pendenti.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso nel merito né sui motivi di ricorso. Ha rilevato l'esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza e di trattare prioritariamente i giudizi nei quali persista un effettivo interesse alla definizione. Ha quindi ordinato alle parti costituite di depositare entro il 30 settembre 2026 una dichiarazione sull'eventuale permanenza dell'interesse alla decisione di merito, oppure sulla sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di permanenza dell'interesse, le parti devono indicare anche eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. La decisione è espressamente interlocutoria e gli incombenti sono disposti ai sensi dell'art. 65 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori finalizzati alla prosecuzione e alla migliore definizione del giudizio.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Impone una cooperazione tra giudice e parti diretta a evitare la trattazione di giudizi privi di effettivo interesse e a favorire la ragionevole durata del processo.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell'esigenza di accrescere la funzionalità del Tribunale attraverso l'inserimento nei ruoli di udienza dei soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo deve organizzare i ruoli di udienza e verificare quali controversie richiedano un'effettiva trattazione del merito, può disporre, ai sensi dell'art. 65 c.p.a., un incombente istruttorio volto a ottenere dalle parti una dichiarazione aggiornata sulla permanenza dell'interesse alla decisione, sull'eventuale rinuncia, sull'improcedibilità sopravvenuta o sulla cessazione della materia del contendere.
  • La persistente sussistenza dell'interesse alla decisione di merito può essere richiesta insieme all'indicazione di eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di consentire una gestione coordinata e funzionale del contenzioso.
  • Il principio di cooperazione tra giudice amministrativo e parti per la realizzazione della ragionevole durata del processo legittima iniziative processuali dirette a evitare la fissazione o la trattazione di ricorsi privi di un effettivo interesse attuale.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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