Cassazione Penale, Sentenza n. 2643/2025 del 22/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 05/06/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Ancona che aveva respinto la richiesta di permesso premio presentata da Crisafulli. Il rigetto si fondava sulla persistenza della pericolosità sociale e sul fatto che il condannato stava scontando una pena per reato ostativo (art. 74 DPR 309/1990), sul suo passato di capo di associazione a delinquere e sulla vitalità di gruppi di narcotraffico nell'area d'origine; inoltre il Tribunale aveva ritenuto insufficienti le iniziative riparatorie e non provata l'impossibilità economica ad adempiere alle obbligazioni civili. Crisafulli aveva invece prodotto pareri favorevoli degli organi del trattamento (relazioni di sintesi sul percorso rieducativo), un atto riparatorio (donazione di quota immobiliare) e dedotto la precarietà economica e il fatto che il permesso sarebbe stato fruito vicino al luogo di detenzione e solo con familiari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo esame. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale di Ancona perché ha attribuito eccessivo rilievo al passato criminale e ai rilievi della DDA senza valutare adeguatamente le prove fornite dall'interessato (relazioni trattamentali, iniziativa riparatoria, documentazione economica) e senza esercitare pienamente i poteri istruttori previsti dall'art. 4-bis (modificato dal d.l. 31/10/2022 n.162 conv. in legge 30/12/2022 n.199). In sostanza la motivazione è risultata carente e non ha compiuto la necessaria valutazione se gli elementi offerti fossero idonei a superare la presunzione relativa di mantenimento di collegamenti con la criminalità organizzata; la causa è quindi rinviata per nuovo provvedimento conformemente ai principi indicati.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 1
Individua i reati in materia di stupefacenti rilevanti ai fini dell'ostatività; la condanna per tale norma in origine collocava il detenuto tra i cosiddetti reati ostativi di prima fascia.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis (comma 1-bis, comma 2, comma 2-bis)
La disposizione, nel testo riformato dal d.l. 31/10/2022 n.162 conv. nella legge 30/12/2022 n.199, prevede che per i reati ostativi alcune misure possono essere concesse anche in assenza di collaborazione purché il richiedente dimostri l'adempimento delle obbligazioni civili o l'assoluta impossibilità e alleghi elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, idonei a escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino di tali collegamenti; inoltre il giudice deve sollecitare informazioni e pareri e può svolgere accertamenti istruttori, e quando emergono indizi di collegamenti è onere del condannato fornire prove contrarie.
La novella ha trasformato la presunzione assoluta in una presunzione relativa: la mancata collaborazione non è più un ostacolo assoluto ma spetta al giudice valutare, tramite poteri istruttori, se gli elementi prodotti dal detenuto (trattamento, iniziative riparatorie, prove economiche, ecc.) siano sufficienti a escludere collegamenti attuali o il pericolo di ripristino. Se dall'istruttoria emergono indizi contrari, il condannato ha l'onere di fornire prove di segno opposto.
D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2022, n. 199
Atto che ha introdotto la modifica sostanziale all'art. 4-bis, trasformando la presunzione da assoluta a relativa e ampliando i poteri istruttori del giudice di sorveglianza.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023, Catarisano)
Conferma che, dopo la riforma, la collaborazione non è più decisiva e il giudice deve valutare il percorso rieducativo e l'assenza di collegamenti mediante i poteri istruttori di art.4-bis.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 5, n. 33693 del 28/06/2024, Biondo)
Sottolinea che negare benefici nonostante un percorso rieducativo concretamente adeguato può ledere il principio di uguaglianza e il fine rieducativo della pena; la valutazione è dunque rimessa al giudice di merito ma richiede motivazione adeguata.
Corte Costituzionale, sentenza n. 32 del 2020
Affermata la necessità di tenere conto del percorso rieducativo effettivamente compiuto: non è consentito disconoscere tale percorso quando concretamente dimostrato, nel rispetto dei principi costituzionali.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2022 (d.l. 162/2022 conv. in l.199/2022) la presunzione che il non collaborante mantenga collegamenti con la criminalità è relativa: non costituisce più un divieto assoluto all'accesso ai benefici, ma un onere valutativo per il giudice.
- Il giudice di sorveglianza deve avvalersi dei poteri istruttori previsti dall'art. 4-bis (richiesta di informazioni alle autorità competenti, acquisizione di pareri, accertamenti patrimoniali e reddituali) prima di rigettare l'istanza per mancata esclusione di collegamenti attuali o pericolo di ripristino.
- Le relazioni trattamentali, le iniziative riparatorie effettive (anche se limitate) e la documentazione sulla situazione economica del detenuto possono essere elementi determinanti per superare la presunzione relativa; il loro apprezzamento deve essere motivato in modo specifico e concreto.
- Se dall'istruttoria emergono indizi di collegamenti o di pericolo di ripristino, l'onere probatorio di fornire elementi contrari è del condannato; però il giudice non può limitarsi ad attribuire automaticamente prevalenza al curriculum criminale senza valutare la qualità e l'efficacia degli elementi prodotti dall'interessato.
- Una motivazione generica o meramente assertiva che dia preminenza assoluta al passato criminale o al mancato apporto collaborativo è insufficiente: occorre valutazione concreta, comparativa e puntuale di tutti gli indici introdotti dalla normativa.
- In caso di carenza motivazionale o di omissione nell'esercizio dei poteri istruttori la sentenza va annullata con rinvio per un nuovo esame conforme ai principi di legge.
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