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Sentenza

Sentenza n. 1713/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti scolastici relativi alla sospensione del giudizio finale della studentessa in una disciplina, inclusi il verbale di scrutinio, la comunicazione di sospensione, la scheda di valutazione e gli atti valutativi presupposti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare anche monocratica, gli atti con cui l’istituzione scolastica aveva disposto la sospensione del giudizio finale della studentessa per l’anno scolastico 2025/2026 in una disciplina. Sono stati contestati il verbale di scrutinio, la comunicazione di sospensione, la scheda di valutazione, le prove scritte, gli estratti del registro elettronico, le griglie di valutazione e gli ulteriori atti istruttori e deliberativi. Il testo non riporta in dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti. L’istanza di tutela monocratica era stata respinta. Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno comunicato il superamento della prova di recupero e hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese.

La decisione

Il TAR, pronunciando con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell’avvenuto superamento della prova di recupero della sospensione del giudizio e del conseguente venir meno dell’interesse alla decisione sugli atti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione delle peculiarità del caso. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi della minore, dei genitori e degli altri soggetti interessati.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è stata posta a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei soggetti interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è stata richiamata unitamente alla normativa nazionale a fondamento dell’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, sopravviene un fatto che elimina l’utilità concreta della pronuncia richiesta, come il superamento della prova di recupero conseguente alla sospensione del giudizio scolastico, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • La definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la condanna alle spese, che possono essere compensate quando le peculiarità della controversia lo giustifichino.
  • Nei giudizi riguardanti atti scolastici relativi a una persona minorenne, la diffusione del provvedimento deve avvenire mediante oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificarla, nonché dei dati identificativi degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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