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Sentenza

Sentenza n. 12/2026 - Bolzano, Sezione 1

für die Aufhebung 1. des Beschlusses des Gemeindeausschusses Nr. 596 vom 14.11.2024 mit Betreff: „Bau eines Fussgänger-Radweges der der Christkönigsplatz mit der Thuille/Zara Strassen verbindet - Erneuerung eines Abschnittes der Tuchbleichstrasse - Genehmigung der technisch-ekonomischen Machbarkeits-Projekte zur Einleitung der Enteignungsverfahren - Änderung des Ausgabenplanes“; 2. des Beschlusses des Gemeindeausschusses Nr. 284 vom 08.05.2025 mit Betreff: „Einleitung des Enteignungsverfahrens mit Dringlichkeitsbesetzung und vorübergehender Besetzung gemäß Art. 3 des L.G. Nr. 10 vom 15.4.1991 der Flächen, die zum Bau des Fussgänger- und Fahrradweges notwendig sind, der die Tuchbleichgasse mit dem Christkönigplatz sowie mit der L.-Thuille- und der Zarastrasse verbinden wird (V.B. 600, Verantw. 640, Kap. 10052.02.010900095“; 3. des darin erwähnten und der Rekursstellerin nicht bekannten Entscheids des Gemeindeausschusses Nr. 371 vom 18.06.2024 über die Aufteilung des Projektes zur Errichtung eines Fahrradweges in zwei getrennte Projekte; 4. des im Ausschussbeschluss Nr. 284/2025 erwähnten und der Rekursstellerin nicht bekannten Entscheids des Gemeindeausschusses Nr. 531 vom 23.09.2024 über die Genehmigung des Projektes für die technische und wirtschaftliche Machbarkeit für den „Bau eines Fussgänger- und Radweges, der der Christkänigsplatz mit der Thuille- und der Zarastraße verbindet“ und des damit genehmigten Projektes; 5. des im Ausschussbeschluss Nr. 596/2024 erwähnten und der Rekursstellerin nicht bekannten Entscheids des Gemeindeausschusses Nr. 596 vom 14.10.2024 über die Genehmigung des Projektes für die technische und wirtschaftliche Machbarkeit für die „Erneuerung eines Abschnittes der Tuchbleichstraße“ und des damit genehmigten Projektes; 6. sowie aller weiteren vorangegangenen, nachfolgenden oder sonstwie zusammenhängenden Verwaltungsakte, auch wenn nicht eigens angeführt oder nicht bekannt.

Giustizia amministrativa202500154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Trentino-Alto Adige - Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni comunali di approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica e di avvio dell'espropriazione, con occupazione d'urgenza e temporanea, per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e il rifacimento di un tratto stradale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto, in via principale, un'azione di ottemperanza diretta a ottenere la dichiarazione di nullità degli atti comunali per violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 16/2022 del medesimo Tribunale, ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990 e degli artt. 114 e seguenti c.p.a. In via subordinata ha chiesto l'annullamento degli atti ai sensi dell'art. 29 c.p.a. deducendo: violazione e falsa applicazione dell'art. 41 d.lgs. n. 36/2023, dell'art. 1, comma 4, l.p. n. 10/1991, dell'art. 183 del codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige e dello statuto comunale; violazione delle norme di attuazione del piano urbanistico comunale e della legislazione provinciale, con eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e contraddittorietà rispetto a precedenti atti della stessa amministrazione; violazione dell'art. 41, comma 6, e dell'allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023 e del regolamento comunale del verde, con ulteriori censure di travisamento e difetto di istruttoria; violazione del codice della strada, delle norme urbanistiche provinciali e della disciplina provinciale sulle opere stradali, con eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, irragionevolezza e difetto di motivazione. Nel corso del giudizio il Comune ha eccepito l'inammissibilità della memoria di replica della ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso. Prima della decisione ha tuttavia annullato in autotutela gli atti impugnati.

La decisione

Il Tribunale ha preliminarmente accolto l'eccezione della ricorrente relativa all'inammissibilità della memoria depositata dal Comune il 19 dicembre 2025, qualificandola come ulteriore replica a una memoria di replica. Richiamando l'art. 73, comma 1, c.p.a. e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha affermato che la memoria di replica è ammessa soltanto in risposta a nuovi documenti o nuove memorie dirette della controparte; non è invece consentita una proliferazione degli scritti difensivi mediante replica alla replica. La memoria è stata quindi considerata tamquam non esset e non è stata valutata, senza procedere alla sua formale cancellazione dal fascicolo telematico. Nel merito processuale, il Collegio ha rilevato che il Comune, dopo la proposizione del ricorso, aveva annullato in autotutela le deliberazioni impugnate. Poiché tale attività amministrativa aveva integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente, il Tribunale ha dichiarato il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione, qualificato come venir meno dell'oggetto del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Nonostante ciò, ai fini delle spese, ha applicato il principio della soccombenza virtuale: l'annullamento in autotutela successivo alla proposizione del ricorso è stato interpretato come riconoscimento, seppure implicito, della fondatezza delle doglianze. Il Comune è stato pertanto condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge, nonché a rimborsare il contributo unificato. La domanda principale non è stata quindi esaminata nel merito, essendo cessata la materia del contendere per effetto dell'autotutela comunale.

Norme richiamate

  • artt. 114 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza proposta in via principale per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento della dedotta nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato; la sentenza non decide nel merito tale censura per il sopravvenuto venir meno dell'oggetto del contendere.

  • art. 29 c.p.a.

    Costituisce il fondamento dell'azione di annullamento proposta in via subordinata; anche tale domanda non è stata esaminata nel merito.

  • art. 32 c.p.a.

    Ha consentito la conversione dell'azione di ottemperanza e dell'azione di annullamento in rito ordinario, per la trattazione congiunta in pubblica udienza.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Consente la memoria di replica soltanto in risposta a nuovi documenti o nuove memorie dirette della controparte; non ammette una successiva replica alla replica, per evitare la proliferazione degli atti difensivi e l'elusione dei termini processuali.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Impone di dichiarare il venir meno dell'oggetto del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente mediante un proprio provvedimento.

Massime di principio

  • La memoria di replica nel processo amministrativo è ammissibile soltanto quando sia resa necessaria dal deposito, da parte avversa, di nuovi documenti o di nuove memorie dirette; non è consentito depositare una replica a una memoria di replica, poiché ciò determina un'irregolare moltiplicazione degli scritti difensivi e può eludere i termini processuali e il contraddittorio. L'atto depositato in violazione di tale regola deve essere considerato tamquam non esset e non può essere utilizzato ai fini della decisione.
  • Quando l'amministrazione annulla in autotutela tutti gli atti impugnati e soddisfa integralmente la pretesa dedotta in giudizio, il giudice amministrativo deve dichiarare il venir meno dell'oggetto del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito le censure di legittimità o di nullità.
  • Ai fini della regolazione delle spese, l'annullamento in autotutela degli atti impugnati dopo la proposizione del ricorso può integrare un riconoscimento implicito della fondatezza delle doglianze e giustifica la condanna dell'amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti specialiAutotutelaInvalidità del provvedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaTermini del procedimentoAbuso del diritto e del processo

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