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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07624/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto di confisca e la qualificazione della loro "pericolosità" come appartenenti o concorrenti esterni a cosa nostra (art.4 lett. a, CAM), contestando in particolare: l'utilizzo e la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (anche rese oltre i 180 giorni) senza deposito dei verbali illustrativi; la mancata considerazione o la scarsa disamina di provvedimenti penali favorevoli (decreto di archiviazione, ordinanza di annullamento della misura cautelare, successiva sentenza di assoluzione di primo grado) che potevano ostare alla trasmigrazione delle stesse risultanze nel procedimento di prevenzione; la carenza di nesso tra i beni confiscati e proventi illeciti o sproporzione non adeguatamente calcolata rispetto al momento di acquisizione dei singoli beni; la presunta insufficiente motivazione della Corte d'appello su punti decisivi (attendibilità di Bernascone, analisi delle ritrattazioni, riscontri contabili); questioni processuali minori quali il termine di 10 giorni per impugnare e la qualificazione del concetto di "appartenenza" rispetto al concorrente esterno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parte dei ricorsi propriamente connessi alla valutazione della pericolosità e alla motivazione: ha ritenuto che la Corte d'appello non si sia confrontata in modo adeguato e circostanziato con il decreto di archiviazione e con l'ordinanza del Tribunale del riesame (in particolare con le criticità e le ritrattazioni concernenti il collaboratore Bernascone), omettendo una disamina che poteva essere decisiva. Ha affermato principi di diritto: utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori oltre i 180 giorni anche nel procedimento di prevenzione, ma con obbligo per il giudice di verificare l'attendibilità e le ragioni della tardività; la necessità di un'attenta disamina del provvedimento di archiviazione prima di prescindere dal suo contenuto; la possibilità per la Corte di appello di esaminare elementi sopravvenuti (anche sentenza di assoluzione non ancora irrevocabile) se logicamente connessi con le questioni che hanno determinato l'annullamento con rinvio. Sulla base di ciò la Corte ha annullato con rinvio il decreto impugnato nei confronti di: Francesco Antonio Luca, Salvatore Luca, Rocco Luca e alcuni terzi (Concetta Lo Nigro, Emanuela Duchetta, Maria Assunta Luca, Emanuela Lo Nigro) e ha disposto che la Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, riesamini la materia seguendo i principi indicati. Ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse i ricorsi di due terzi (Giuseppe Fabiano Luca e Riccardo Rocco Luca) ai quali la Corte d'appello aveva già restituito i beni; ha inoltre annullato la condanna alle spese per gli stessi due terzi. Altre censure sono state ritenute infondate (es. questione costituzionale sul termine di 10 giorni; doglianze sulla incompatibilità fra "appartenenza" e "concorrente esterno"), mentre alcune doglianze relative a prove contabili e valutazioni di sproporzione sono state dichiarate assorbite dall'annullamento per ragioni di pericolosità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia - CAM)

    art. 4, comma 1, lett. a; art. 10, comma 3; art. 18, comma 1; art. 24; art. 27

    La Corte richiama l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale; conferma che la misura patrimoniale può riguardare anche gli "indiziati di appartenenza" (anche concorrenti esterni) e precisa limiti e doveri del giudice della prevenzione nell'uso di elementi tratti dal penale e nella valutazione della sproporzione patrimoniale

  • l. 15 gennaio 1991 n. 8 (collaboratori di giustizia), art. 16‑quater

    Nel procedimento di prevenzione le dichiarazioni del collaboratore rese oltre i 180 giorni sono utilizzabili; tuttavia il giudice deve verificare l'attendibilità (coerenza, costanza, ragioni della tardività) e motivare il giudizio di credibilità

  • codice di procedura penale

    art. 191; art. 192; art. 194; art. 238-bis; art. 273; art. 414; art. 666, comma 5; art. 585 (richiamato)

    La Corte distingue le regole probatorie del processo penale (art.192 e limiti di utilizzabilità) dall'onere valutativo del giudice della prevenzione: non vige il vincolo formale delle regole probatorie penali, ma i parametri di attendibilità devono essere rispettati; è possibile acquisire atti non presi in considerazione in primo grado (art.666, comma 5)

  • Costituzione

    art. 3, art. 24, comma 2, art. 111, art. 117

    La Corte rigetta questioni di illegittimità costituzionale (es. termine di 10 giorni) ritenendo che il legislatore abbia ampia discrezionalità nelle regole processuali e che l'urgenza delle misure di prevenzione giustifichi termini differenziati

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    La Corte verifica che l'utilizzo di termini e la possibilità di impugnazione non abbiano leso il giusto processo; conclude che nel caso concreto non sussisteva violazione

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rese oltre il termine dei 180 giorni sono utilizzabili, ma il giudice della prevenzione deve valutare specificamente l'attendibilità delle stesse e le ragioni della tardività; la semplice utilizzabilità non esime dalla necessità di motivazione approfondita
  • Un decreto di archiviazione penale non ha in assoluto effetto preclusivo nel procedimento di prevenzione, ma il giudice della prevenzione è obbligato a una disamina attenta del provvedimento di archiviazione e, se necessario, ad acquisire elementi integrativi prima di escludere il valore ostativo dell'archiviazione
  • Le sentenze penali sopravvenute (anche non irrevocabili) e gli atti cautelari devono essere considerati dal giudice della prevenzione quando risultino logicamente connessi alle questioni decisive: la valutazione resta autonoma ma non può ignorare gli esiti del contraddittorio penale
  • La nozione di "appartenenza" ai fini delle misure di prevenzione comprende anche forme non strutturate di contributo funzionale al sodalizio (anche azioni isolate), purché non si tratti di mera contiguità o subìto estorsivo non indicativo di un legame funzionale stabile
  • I terzi intestatari di beni (presunti fittizi) possono contestare in sede di prevenzione solo la reale titolarità e la buona fede; non possono estendere il proprio sindacato alla insussistenza dei presupposti della misura che spettano al proposto
  • La confisca patrimoniale richiede un nesso adeguatamente motivato fra pericolosità nel periodo indicato e acquisizione dei beni; la sproporzione va valutata con riferimento al momento di acquisizione del singolo bene e non solo con metodo di sommatoria progressiva senza distinzione temporale

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