Sentenza del 06/04/2016 n. 6660 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Guardia di Finanza aveva contestato la presenza, presso la società, di una lavoratrice non risultante dalle scritture o dalla documentazione obbligatoria. Era stata applicata la sanzione prevista dal D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, pari a Euro 13.336,84, calcolata sulla presunzione che il rapporto di lavoro fosse iniziato il 1° gennaio dell'anno della contestazione. Le ricorrenti sostenevano che dovesse applicarsi il principio del favor rei, poiché la disciplina successiva del 2006 aveva modificato radicalmente il sistema sanzionatorio, eliminando la presunzione legale sulla durata del rapporto e prevedendo una sanzione fissa, maggiorata solo per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile il principio del favor rei alle sanzioni irrogate dagli Uffici finanziari. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Ancona e rinviato la causa ad altra sezione della stessa CTR, che dovrà ricalcolare la sanzione secondo la disciplina più favorevole introdotta nel 2006, determinando anche il periodo effettivo cui riferire la maggiorazione giornaliera di Euro 150. La CTR dovrà inoltre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito dalla L. n. 73 del 2002
sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione
La disciplina originaria collegava la sanzione al costo del lavoro e prevedeva una presunzione legale secondo cui il rapporto irregolare decorreva dal 1° gennaio dell'anno in cui era accertata la violazione.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3
se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo
Il principio del favor rei impone di applicare la disciplina sanzionatoria più favorevole anche alle sanzioni amministrative di competenza degli Uffici finanziari, purché il provvedimento non sia divenuto definitivo.
D.L. n. 223 del 2006, art. 36-bis, comma 7, convertito dalla L. n. 248 del 2006
la sanzione amministrativa da Euro 1.500,00 ad Euro 12.000,00 con la maggiorazione di Euro 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo
La novella ha sostituito il precedente sistema fondato sul costo del lavoro e sulla presunzione di decorrenza con una sanzione fissa, maggiorata esclusivamente in base alle giornate di lavoro effettivamente dimostrate.
D.L. n. 223 del 2006, art. 36-bis, comma 7-bis, introdotto dalla L. n. 247 del 2007
l'adozione dei provvedimenti sanzionatori e amministrativi ... è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il rinvio al D.Lgs. n. 472 del 1997 rende applicabili i principi generali in materia di sanzioni, incluso il favor rei, alle violazioni constatate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
Sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2005
È richiamata per evidenziare il contesto di revisione e illegittimità costituzionale del precedente regime sanzionatorio.
Massime di principio
- Quando una disciplina sanzionatoria successiva è più favorevole e il provvedimento non è definitivo, deve essere applicata la norma sopravvenuta, anche se la sanzione non è di natura penale o tributaria in senso stretto, purché rientri nell'ambito delle sanzioni amministrative disciplinate dal D.Lgs. n. 472 del 1997.
- La comparazione tra vecchia e nuova disciplina deve essere concreta: non si può considerare automaticamente più onerosa la nuova sanzione sommando maggiorazioni riferite a giornate di lavoro presunte; occorre determinare le giornate di lavoro effettivo realmente provate.
- Una presunzione legale sulla durata del rapporto di lavoro non può essere utilizzata per aggravare la sanzione quando la disciplina successiva richiede la prova dell'effettiva durata del lavoro irregolare.
- Il giudice del rinvio deve ricalcolare integralmente la sanzione secondo la normativa più favorevole, verificando sia l'importo base sia le maggiorazioni applicabili e il periodo di lavoro effettivamente dimostrato.
- L'applicazione del favor rei incontra il limite della definitività del provvedimento sanzionatorio: se l'atto è divenuto definitivo, la successiva disciplina più favorevole non può normalmente incidere sulla sanzione.
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