Cassazione Penale, Sentenza n. 11944/2024 del 21/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna (18/05/2000; 24 anni per omicidio) sostenendo nullità endoprocessuali (vizi formali e sostanziali della dichiarazione di latitanza, mancanza negli atti dell'avviso di chiusura indagini, della richiesta di rinvio a giudizio e della fissazione dell'udienza preliminare, omissione della traduzione della sentenza di primo grado e del relativo estratto contumaciale in lingua compresa dall'imputato, mancata notifica dell'estratto contumaciale ad un difensore titolato) e deducendo che la sua effettiva conoscenza del procedimento si era verificata solo il 27/10/2022 durante un colloquio in carcere con il difensore e un interprete in lingua cinese; la domanda di restituzione era stata presentata telematicamente il 03/11/2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che per i procedimenti definiti contumacialmente con la normativa anteriore alla legge del 2014 si applica la restituzione nel termine prevista dall'art.175 c.p.p. (e non la rescissione di cui all'art.629-bis). Ha ritenuto che il termine di 30 giorni per proporre l'istanza decorresse dalla notifica dell'ordine di esecuzione e dall'ingresso in carcere (notifica dell'ordine di esecuzione il 24/08/2022 alle ore 14:25), e che risultassero dagli atti le attività svolte dagli operatori (traduzione orale in lingua spagnola da parte di un sovrintendente, inserimento negli atti degli accertamenti ex art.94, comma 1-bis disp. att. c.p.p., uso di mediatore culturale e detenuti di madrelingua) tali da provare la conoscenza del provvedimento; la domanda presentata il 03/11/2022 è quindi tardiva e inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.175 cod. proc. pen.
La disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione si applica alle sentenze contumaciali pronunciate con la normativa antecedente alla legge n.67/2014; il termine decorre dal momento dell'effettiva conoscenza del provvedimento, che può coincidere con la notifica dell'ordine di esecuzione e con l'ingresso in carcere
art.629-bis cod. proc. pen.
La rescissione del giudicato di cui all'art.629-bis si applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art.420-bis (modificato dalla legge n.67/2014); non è operativa per i contumaciali definiti secondo la precedente normativa
art.420-bis cod. proc. pen.
Rilevante per individuare i procedimenti suscettibili di rescissione del giudicato se la dichiarazione di assenza è stata resa secondo le regole successive alla riforma del 2014
art.94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. (d.lgs. n.271/1989)
Obbligo per il direttore o gli operatori penitenziari di accertare, anche con l'ausilio di un interprete, che il detenuto abbia effettiva conoscenza del provvedimento che dispone la carcerazione; l'inserimento dell'atto nella cartella personale del detenuto costituisce prova della possibilità di conoscere le ragioni della condanna
art.616 cod. proc. pen.
In caso di rigetto del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- Per le sentenze contumaciali definite con la normativa anteriore alla legge n.67/2014 la via corretta è la restituzione nel termine ex art.175 c.p.p. e non la rescissione del giudicato ex art.629-bis.
- Il termine per proporre istanza di restituzione decorre dall'effettiva conoscenza del provvedimento: la notifica dell'ordine di esecuzione e l'ingresso in carcere, con gli accertamenti formali degli operatori penitenziari, costituiscono in genere il momento di decorrenza del termine di 30 giorni.
- Spetta alla direzione dell'istituto penitenziario l'obbligo di accertare la comprensione del provvedimento da parte dello straniero alloglotta (anche con interprete o mediatore); il detenuto deve allegare specificamente se tale attività non è stata svolta per poter contestare la decorrenza del termine.
- Le questioni di nullità endoprocessuali già coperte dal giudicato non possono essere riaperte tramite l'istanza di restituzione nel termine; il ricorso per restituzione non è lo strumento per rimettere in discussione automaticamente vizi già consolidati dal giudicato.
- Le valutazioni probatorie riguardanti la notifica, la traduzione orale o l'uso di mediatori sono valutazioni di fatto difficilmente sindacabili in Cassazione se risultano adeguatamente motivate; chi impugna deve dimostrare in modo specifico l'insussistenza di tali attività.
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