Cassazione Penale, Sentenza n. 10303/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato per vizi di notifica e inosservanza di norme processuali: il ricorrente sostiene che nel verbale di elezione di domicilio aveva indicato l'avv. Antonino Gugliotta, via Antonelli n.4 a Roma, mentre le notificazioni (decreto di citazione a giudizio e ordine di esecuzione) sarebbero state effettuate invece all'avv. Antonio Gugliotta, con studio in via Trionfale n.77, nominato difensore solo dopo l'arresto. Si deduce che per tale errore il Mijalovic non avrebbe avuto conoscenza del procedimento; la Procura di Velletri, rilevato l'errore, ha revocato l'ordine di esecuzione e disposto la rimessione in libertà, da cui è scaturita la domanda di rescissione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che dagli atti emergesse soltanto un'errata indicazione del nome di battesimo ("Antonio" anziché "Antonino") mentre l'indirizzo dello studio risultava correttamente indicato. Non essendo reperito il fascicolo originario del Tribunale di Velletri, mancava però la prova delle notifiche effettuate all'indirizzo denunciato come erroneo; il difensore non ha prodotto le presunte notifiche errate, limitandosi ad affermazioni congetturali. Pertanto le censure sono state considerate prive di fondamento e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite formale alla articolazione del motivo di ricorso per cassazione; la Corte evidenzia che il motivo è stato enunciato nei limiti di tale disposizione.
art. 656 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione a norme processuali sanzionate a pena di nullità o inutilizzabilità; la Corte valuta la rilevanza delle presunte nullità di notifica alla luce della prova prodotta.
art. 670 cod. proc. pen.
Richiamato analogamente in tema di effetti della notificazione e delle conseguenze processuali dei vizi formali; la Corte considera che l'errata indicazione del nome non implica automaticamente l'invalidità della notifica se l'indirizzo è corretto e non è provata la mancata conoscenza.
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamato come previsione dei motivi di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ritiene che la censura relativa alla motivazione degli atti di merito sia manifestamente infondata alla luce della documentazione e dell'assenza di prove addotte dal difensore.
Massime di principio
- L'errata indicazione del nome di battesimo del difensore non invalida automaticamente una notifica se l'indirizzo dello studio è corretto e non vi è prova che la notifica non sia pervenuta al difensore domiciliatario.
- Chi deduce vizi di notifica deve produrre prove concrete (es. copie delle notifiche o documentazione processuale) quando il fascicolo originale non è reperibile; mere affermazioni congetturali sono insufficienti.
- In mancanza del fascicolo di primo grado, l'onere probatorio grava sul resistente (o sul difensore che denuncia l'errore) che vuole dimostrare la nullità o l'inefficacia delle notifiche.
- La revoca di un ordine di esecuzione da parte della Procura non sostituisce automaticamente la prova della sussistenza di vizi di notifica pregressi: occorre dimostrare il nesso tra l'errore formale e l'effettiva lesione della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
- Le censure in cassazione per vizio di motivazione richiedono un concreto e documentato fondamento; se il giudice ritiene il motivo manifestamente infondato, il ricorso può essere dichiarato inammissibile e comportare sanzioni pecuniarie.
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