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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-385/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 febbraio 2026. — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione della Commissione europea che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza e rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi) – Servizi di trasporto merci in entrata – Competenza territoriale della Commissione – Effetti qualificati. — Causa C-385/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente l’impugnazione di KLM contro la sentenza del Tribunale relativa all’intesa mondiale nel trasporto aereo di merci. Conferma che la Commissione poteva esercitare la propria competenza sui servizi di trasporto merci in entrata nel SEE sulla base del criterio degli effetti qualificati, valorizzando l’effetto sui prezzi delle merci importate. Esclude inoltre errori di motivazione, sostituzione della motivazione e inversione dell’onere della prova.

Impugnazione respinta: la Commissione poteva applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 SEE ai servizi di trasporto merci in entrata, perché il comportamento produceva effetti qualificati prevedibili, immediati e sostanziali nel SEE.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel confermare la competenza territoriale della Commissione ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE a un’intesa attuata fuori dal SEE, in particolare: (i) se gli effetti sui prezzi delle merci importate nel SEE potessero essere presi in considerazione; (ii) se tali effetti fossero prevedibili, immediati e sostanziali; (iii) se il Tribunale avesse sostituito la propria motivazione a quella della Commissione o invertito l’onere della prova; (iv) se la nozione di infrazione unica e continuata potesse estendere la competenza della Commissione.

Principio di diritto

Il criterio degli effetti qualificati consente di applicare il diritto UE/SEE della concorrenza a comportamenti tenuti fuori dal SEE quando essi producono effetti prevedibili, immediati e sostanziali nel SEE; nel caso di specie, la Corte ha confermato che la Commissione poteva fondarsi sull’effetto sui prezzi delle merci importate per attrarre la fattispecie nella propria competenza, ha escluso che il Tribunale avesse sostituito la propria motivazione a quella della Commissione o invertito l’onere della prova, e ha respinto l’argomento secondo cui la qualificazione dell’intesa come infrazione unica e continuata potesse da sola ampliare la competenza territoriale.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo
  • Articolo 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo
  • Articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Impugnazione KLM contro la decisione nel caso trasporto aereo di merci

La pronuncia riguarda un ricorso per impugnazione proposto da KLM avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato, nella sostanza, la decisione della Commissione del 17 marzo 2017 nel caso AT.39258 – trasporto aereo di merci. Al centro della controversia vi è la competenza territoriale della Commissione ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE a pratiche di coordinamento tariffario relative anche ai servizi di trasporto merci in entrata verso il SEE.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione aveva sanzionato una rete di contatti tra vettori aerei relativa a tre elementi di prezzo: sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza e rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi. Dopo la prima decisione del 2010, annullata dal Tribunale per vizio di motivazione, la Commissione ha adottato nel 2017 una nuova decisione, imputando ai vettori un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo.

La Commissione aveva ritenuto che il coordinamento si fosse sviluppato a livello mondiale, ma che alcuni effetti dell’intesa si fossero prodotti nel SEE anche con riguardo ai collegamenti in entrata, perché i sovrapprezzi sui trasporti verso il SEE potevano incidere sui prezzi finali delle merci importate e sulla concorrenza tra spedizionieri e operatori a valle.

Pronuncia del Tribunale

KLM aveva chiesto al Tribunale l’annullamento della decisione, in via principale, o in subordine l’annullamento parziale e la riduzione dell’ammenda. Il Tribunale ha respinto i motivi di ricorso, ma ha rilevato d’ufficio un profilo relativo al calcolo dell’ammenda e ha rideterminato l’importo finale. Quanto alla competenza territoriale, ha confermato che la Commissione poteva basarsi sul criterio degli effetti qualificati per i servizi di trasporto merci in entrata.

Questioni sollevate in impugnazione

KLM ha dedotto un motivo unico articolato in quattro parti:

  • il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che i servizi di trasporto merci in entrata producessero effetti rilevanti nel SEE;
  • avrebbe confuso il requisito degli effetti qualificati con una mera possibilità di effetti, senza verificarne la probabilità;
  • avrebbe sostituito la propria motivazione a quella della Commissione e invertito l’onere della prova;
  • avrebbe erroneamente ammesso che la nozione di infrazione unica e continuata potesse estendere la competenza della Commissione a comportamenti posti in essere fuori dal SEE.

Normativa e criteri giuridici applicati

La Corte richiama l’articolo 101 TFUE, l’articolo 53 SEE e l’articolo 8 dell’accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, che corrispondono sostanzialmente alla disciplina antitrust dell’Unione. Ricorda inoltre che il criterio degli effetti qualificati consente di fondare, alla luce del diritto internazionale pubblico, l’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione o del SEE a comportamenti extraterritoriali quando gli effetti nel territorio interessato siano prevedibili, immediati e sostanziali.

La Corte ribadisce che:

  • la prevedibilità si apprezza in base agli effetti probabili del comportamento;
  • l’immediatezza non è esclusa dall’intervento di terzi nel normale funzionamento del mercato;
  • la valutazione dei fatti e delle prove spetta al Tribunale, salvo snaturamento;
  • il Tribunale non può sostituire la propria motivazione a quella della Commissione.

Ragionamento della Corte sulla prima parte del motivo

La Corte respinge l’idea che il Tribunale abbia ritenuto sufficienti effetti indiretti, non immediati o speculativi. Precisa che i punti contestati della sentenza impugnata si inserivano nella verifica della pertinenza dell’effetto sui prezzi delle merci importate, effetto che la Commissione aveva effettivamente preso in considerazione nel punto 1045 della decisione controversa.

Quanto all’immediatezza, la Corte approva il ragionamento del Tribunale secondo cui il possibile trasferimento dei sovraccosti da parte degli spedizionieri non interrompe la catena causale, perché deriva oggettivamente dal normale funzionamento del mercato. Respinge anche le censure sulla motivazione, osservando che KLM contestava in realtà la fondatezza dell’analisi, non la sua intelligibilità.

Ragionamento della Corte sulla seconda parte: probabilità degli effetti

La Corte chiarisce che il requisito della probabilità non è un criterio autonomo aggiuntivo rispetto alla prevedibilità: è sufficiente che gli effetti siano prevedibili. Per questo motivo, il Tribunale non era tenuto a svolgere una verifica separata di "probabilità" diversa dalla valutazione di prevedibilità.

La Corte conferma poi che il Tribunale ha correttamente distinto tra la qualificazione dell’intesa come restrizione "per oggetto" e la questione della competenza territoriale basata sugli effetti qualificati. La circostanza che un comportamento sia un’infrazione "per oggetto" non rende superflua la verifica della competenza extraterritoriale; tuttavia, la sentenza impugnata non ha fatto questo errore.

Ragionamento della Corte sulla terza parte: motivazione e onere della prova

La Corte esclude che il Tribunale abbia sostituito la propria motivazione a quella della Commissione. Il giudice dell’Unione può infatti esplicitare e chiarire la motivazione dell’atto impugnato, purché il suo esame resti ancorato a valutazioni presenti in tale atto. Nel caso di specie, il Tribunale si è basato su più passaggi della decisione controversa, soprattutto sul punto 1045 e sui passaggi relativi alla struttura dell’intesa e ai suoi effetti sui prezzi.

La Corte respinge anche la censura di inversione dell’onere della prova. Una volta che la Commissione aveva dimostrato in modo sufficiente il carattere prevedibile dell’effetto, il Tribunale poteva esaminare gli elementi prodotti da KLM per confutarlo, senza violare le regole probatorie.

Ragionamento della Corte sulla quarta parte: infrazione unica e continuata

La Corte dichiara inoperante la censura con cui KLM contestava il richiamo all’infrazione unica e continuata. Il Tribunale aveva infatti già ritenuto sufficiente, in via principale, che il coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata considerato isolatamente producesse effetti qualificati nel SEE; il passaggio sull’infrazione unica e continuata era solo ad abundantiam. Di conseguenza, anche se tale argomento fosse fondato, non potrebbe portare all’annullamento della sentenza.

Decisione e dispositivo

La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna KLM alle spese. La decisione del Tribunale e, indirettamente, la decisione della Commissione restano quindi confermate nella parte in cui riconoscono la competenza della Commissione ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 SEE ai servizi di trasporto merci in entrata, sulla base del criterio degli effetti qualificati.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che la competenza extraterritoriale della Commissione in materia antitrust richiede effetti prevedibili, immediati e sostanziali nel SEE, ma non necessariamente effetti diretti o già concretamente quantificati. Conferma inoltre che l’intervento di operatori intermedi nella catena di distribuzione non rompe di per sé il nesso causale, se tale intervento rientra nel normale funzionamento del mercato, e che la nozione di infrazione unica e continuata non amplia autonomamente l’ambito territoriale di applicazione del diritto UE della concorrenza.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzatrasporto aereo di mercicompetenza territoriale della commissioneeffetti qualificatiimpugnazione

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