Sentenza n. 510/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 55/2024, depositata e resa pubblica il 05.03.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 515/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 07.03.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 29.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro e Previdenza, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico annuale di euro 500,00 tramite Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero all'emissione della carta e all'accredito delle somme, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero il 7 marzo 2024 e, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. Il ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna del Ministero a un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il ricorso era stato proposto dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento della Carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un altro dirigente anche territoriale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Ha precisato che il commissario può utilizzare, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, e che non spetta alcun compenso trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Ha invece respinto la richiesta di astreinte. Pur ritenendo astrattamente ammissibile la penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, il TAR ha valorizzato le "altre ragioni ostative" richiamate dall'Adunanza Plenaria n. 15/2014: la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di strutture ministeriali e di soggetti esterni, la centralizzazione dell'ultima fase, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario, con riduzione dei compensi in ragione della serialità e standardizzazione dell'attività difensiva.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre al limite della manifesta iniquità.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio dell'Amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso.
art. 1 l. n. 107/2015
Prevede il beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Individua il fondamento dell'utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP da parte del Ministero per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in relazione a Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15
La specialità della posizione del debitore pubblico consente di non applicare l'astreinte quando vincoli normativi o di bilancio, condizioni della finanza pubblica, specifici interessi pubblici o concrete difficoltà dell'adempimento ne costituiscano ragioni ostative.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'Amministrazione statale per l'esecuzione di un titolo giudiziale comportante anche obblighi patrimoniali, il ricorso è procedibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine assegnato e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia, individuando anche le modalità e il termine dell'intervento sostitutivo.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando sussistano concrete "altre ragioni ostative", tenuto conto dei vincoli normativi e di bilancio, della complessità organizzativa dell'adempimento, della mole del contenzioso seriale e della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
- La nomina del commissario ad acta e la concreta possibilità di ottenere l'esecuzione coattiva del giudicato costituiscono, nel caso esaminato, una ragione ulteriore per non applicare l'astreinte nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.
- In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati all'adempimento del giudicato, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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