Cassazione Civile, Ordinanza n. 31072/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha rideterminato, ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la categoria catastale e la rendita di un immobile sito in Roma, in una microzona ritenuta anomala per scostamento tra valori di mercato e valori catastali. La contribuente ha impugnato l'atto dinanzi ai giudici tributari, deducendo in sintesi che l'avviso fosse immotivato perché fondato solo su dati generali della microzona e non sulle caratteristiche specifiche dell'unità immobiliare; ha inoltre lamentato l'omesso esame della perizia di parte, la mancata pronuncia su tale perizia e la nullità della sentenza per difetto di motivazione. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo sufficiente la motivazione del riclassamento come operazione standardizzata e generalizzata. In cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: violazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 e delle norme regolamentari catastali per avere la CTR escluso la necessità di una motivazione rigorosa e specifica; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla perizia di parte; nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle doglianze relative alla perizia; nullità della sentenza per insufficiente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenuto assorbente, affermando che il riclassamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 non può essere motivato in modo generico con il solo richiamo allo scostamento tra valori medi di mercato e catastali della microzona e ai provvedimenti amministrativi presupposti. È necessario indicare gli elementi concreti che, in quella specifica microzona, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, con riferimento anche ai parametri estimativi dell'art. 8 del d.P.R. n. 138/1998. Poiché la sentenza regionale aveva ritenuto sufficiente una motivazione standardizzata e massiva, la Cassazione l'ha cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito e ha accolto il ricorso introduttivo della contribuente, annullando l'avviso di accertamento per difetto di motivazione. I motivi ulteriori sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
La revisione parziale del classamento per microzone richiede sì la verifica dello scostamento significativo tra valori di mercato e catastali della microzona, ma l'atto deve anche spiegare come tale presupposto incida concretamente sulla singola unità immobiliare.
art. 8 d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
I parametri estimativi della microzona e dell'unità immobiliare devono essere considerati nella motivazione del nuovo classamento, con specifico richiamo alla qualità urbana, ambientale e alle caratteristiche edilizie.
art. 2 d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
La microzona è definita come porzione omogenea del territorio comunale sotto il profilo posizionale, urbanistico, storico-ambientale e socioeconomico; tale omogeneità non esime dalla motivazione individualizzata del classamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente ha denunciato la falsa applicazione della disciplina sulla revisione del classamento e dell'obbligo di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Sono state dedotte nullità della sentenza per omessa pronuncia e per insufficiente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dalla perizia di parte.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La contribuente ha lamentato la nullità della sentenza per carenza dell'esposizione delle ragioni poste a fondamento della decisione.
art. 384, primo comma, seconda parte, c.p.c.
La Corte, esclusa la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo.
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione del classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione dell'avviso non è sufficiente se si limita a richiamare lo scostamento medio di microzona tra valori catastali e di mercato e i presupposti amministrativi del riclassamento.
- L'Amministrazione deve indicare gli elementi concreti e specifici che, nella microzona interessata, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, consentendo al contribuente di comprendere ex ante le ragioni del provvedimento.
- Il carattere diffuso o di massa del riclassamento non attenua, ma rafforza, l'obbligo di motivazione individualizzata, che deve raccordare i dati generali di microzona con le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del singolo immobile.
- Per la legittimità del riclassamento catastale rileva anche il raccordo con i parametri estimativi dell'art. 8 d.P.R. n. 138/1998; non è sufficiente una motivazione stereotipata o meramente riproduttiva di formule normative.
- Quando la motivazione dell'atto è carente in punto di specifica incidenza dei fattori di riqualificazione sulla singola unità immobiliare e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito annullando l'avviso.
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