Sentenza del 08/01/2020 n. 37 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - In genere - Ricostruzione della situazione reddituale del contribuente - Obblighi dell'Amministrazione finanziaria - Necessità di tenere conto delle componenti negative del reddito - Sussistenza - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento induttivo per l'anno d'imposta 2010 a seguito di indagini della Guardia di Finanza: l'Ufficio aveva ricostruito componenti positivi per €26.430 e componenti negativi per €614 (reddito finale €25.816). In sede di mediazione l'Ufficio aveva riconosciuto oneri per €6.747. La CTP aveva invece ritenuto deducibili spese per €14.502,16 (applicando una percentuale del 17,71% su volume d'affari) e aveva disposto la rideterminazione delle imposte depurate di tale importo. L'Agenzia ha impugnato la sentenza sostenendo l'omessa presentazione della dichiarazione, la prova documentale raccolta dagli accertatori e contestando la deducibilità di due assegni (€5.000 e €1.000) per difetto di prova di inerenza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia: ha ritenuto corretto che i costi possano essere quantificati in via induttiva ma ha escluso l'automatismo della percentuale 17,71% usata dalla CTP. Ha fissato l'incidenza percentuale delle spese sui componenti positivi al 30% (ritenuta più congrua nel caso concreto) e ha escluso la deducibilità dei due assegni per mancanza di prova di inerenza con l'attività professionale. Ha compensato integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Art. 53 Costituzione
Principio di capacità contributiva: l'imposizione deve riguardare il reddito netto; nell'accertamento induttivo l'amministrazione deve tener conto anche delle componenti negative o quantificarle induttivamente se non altrimenti determinabili.
Onere della prova della inerenza (giurisprudenza)
Sez. 5 - Ordinanza n. 13300 del 26/05/2017, Rv. 644248 - 01
Spetta al contribuente provare l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica dei costi dedotti; la sola registrazione contabile non è sufficiente in assenza di documentazione che ne giustifichi la relazione con l'attività.
Accertamento induttivo (giurisprudenza)
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26748 del 23/10/2018, Rv. 651111 - 01
Se non è possibile quantificare i costi in modo puntuale, è ammessa la loro determinazione in via induttiva per evitare che venga tassato il profitto lordo invece del netto.
Massime di principio
- Nell'accertamento induttivo l'Amministrazione deve ricostruire la situazione reddituale complessiva e, se emergono elementi di spesa ma non è possibile quantificarli esattamente, può determinarli in via induttiva per rispettare il principio di capacità contributiva.
- Percentuali o 'standards' utilizzati in altri periodi possono costituire indici utili, ma non devono essere applicati automaticamente: il giudice valutativo può modificarli in base alle specifiche condizioni economiche dell'attività.
- L'onere di provare l'inerenza dei costi è del contribuente; spese con causali generiche o non documentate (es. assegni con causali vaghe) possono essere disconosciute dall'Amministrazione.
- Il giudice tributario può ammessa provare e valutare presunzioni semplici sia in favore che contro il contribuente; la mancanza di prove documentali può giustificare la quantificazione induttiva o l'esclusione della deducibilità.
- In casi di esiti contrastanti tra le parti e profili di novità/complessità, è possibile la compensazione integrale delle spese processuali.
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