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Sentenza

Sentenza n. 149/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202401150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva annullato la determina di detrazione dell'anzianità nel grado per il periodo di sospensione dal servizio e accertato il diritto alla restituzione dell'anzianità e alla maturazione della licenza ordinaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (militare)

Prevale il privato

La controversia

L'amministrazione ha appellato la sentenza di primo grado deducendo, anzitutto, l'inammissibilità del ricorso originario per la mancata impugnazione del d.P.C.M. 12 ottobre 2021, quale atto presupposto contenente la previsione secondo cui i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della corrispondente anzianità di servizio. Ha inoltre dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la detrazione dell'anzianità e la decurtazione della licenza ordinaria. Secondo l'appellante, la sospensione del militare non vaccinato costituiva effetto automatico dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021; l'assenza dal servizio non era giustificata e, in mancanza di attività lavorativa effettivamente prestata, il periodo non avrebbe dovuto concorrere alla maturazione dell'anzianità, anche per esigenze di parità di trattamento con il restante personale.

La decisione

Il CGARS ha respinto integralmente l'appello. Ha escluso l'inammissibilità del ricorso di primo grado, ritenendo che il d.P.C.M. 12 ottobre 2021 fosse stato adottato in attuazione dell'art. 9-quinquies, comma 5, del d.l. n. 52/2021 e riguardasse le modalità organizzative dell'accesso ai luoghi di lavoro mediante green pass, non la diversa fattispecie della sospensione dal servizio per inosservanza dell'obbligo vaccinale prevista dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021. Quest'ultima disposizione non autorizzava l'adozione del d.P.C.M. né vi rinviava; pertanto il decreto non era applicabile e non doveva essere impugnato. Nel merito, il Collegio ha affermato che la disciplina emergenziale sull'obbligo vaccinale è eccezionale e di stretta interpretazione. L'art. 4-ter prevedeva espressamente la sospensione dal servizio, la conservazione del rapporto di lavoro e la non debenza della retribuzione, del compenso o dell'emolumento, ma non prevedeva la perdita o la detrazione dell'anzianità di servizio né la mancata maturazione della licenza ordinaria. Tali conseguenze non potevano essere introdotte in via amministrativa, per analogia o mediante interpretazione estensiva in peius. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese del grado, per la mancata costituzione dell'appellato.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. n. 44/2021

    «l’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati»

    La disposizione individua tassativamente le conseguenze dell'inadempimento all'obbligo vaccinale e non consente di aggiungere la detrazione dell'anzianità di servizio o la mancata maturazione della licenza ordinaria.

  • art. 9-quinquies, commi 5 e 6, d.l. n. 52/2021

    «Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati»

    La norma disciplina la diversa fattispecie dell'accesso ai luoghi di lavoro del personale pubblico mediante green pass e autorizza l'adozione di linee guida sulle modalità organizzative; non costituisce la base normativa della sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale prevista dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021.

  • d.P.C.M. 12 ottobre 2021

    «I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio»

    La previsione riguarda l'assenza ingiustificata disciplinata dall'art. 9-quinquies del d.l. n. 52/2021 e non è applicabile alla sospensione dal servizio prevista dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021.

  • art. 2 d.l. n. 172/2021

    Ha introdotto l'art. 4-ter nel d.l. n. 44/2021, estendendo l'obbligo vaccinale al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico e della polizia locale.

  • art. 8, comma 3, d.l. n. 24/2022

    Ha abrogato la precedente disciplina dell'art. 4-ter, comma 1, lettera b), e introdotto una nuova disciplina per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e polizia locale.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 127/2021

    Ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di adottare linee guida per la definizione omogenea delle modalità organizzative relative all'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde nel lavoro pubblico.

Massime di principio

  • La disciplina emergenziale e speciale che collega all'inosservanza dell'obbligo vaccinale la sospensione dal servizio e la perdita della retribuzione è di stretta interpretazione: l'amministrazione non può aggiungere, in via interpretativa o amministrativa, ulteriori conseguenze pregiudizievoli non espressamente previste dalla legge.
  • La detrazione dell'anzianità di servizio e la mancata maturazione della licenza ordinaria non possono essere applicate al periodo di sospensione dal servizio per inosservanza dell'obbligo vaccinale quando la norma primaria prevede espressamente soltanto la sospensione, la conservazione del rapporto di lavoro e la non debenza della retribuzione, senza stabilire tali ulteriori effetti.
  • Un atto generale adottato in attuazione di una specifica disciplina normativa sul green pass e sull'assenza ingiustificata non è applicabile alla diversa fattispecie della sospensione dal servizio per inosservanza dell'obbligo vaccinale, in assenza di un'espressa autorizzazione legislativa o di un rinvio normativo.
  • Le disposizioni emergenziali eccezionali non possono essere applicate analogicamente a fattispecie diverse da quelle espressamente disciplinate, in quanto ciò violerebbe il principio di legalità e introdurrebbe effetti sanzionatori non previsti dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fontiPrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezza

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