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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28213/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento per IRPEF e IVA relative agli anni 1999, 2000 e 2001, emessa in relazione ad avvisi di accertamento che erano stati parzialmente accolti in precedenti giudizi e non risultavano ancora definiti. Il contribuente, quale unico erede del destinatario originario, aveva ottenuto dalla CTP l'annullamento della cartella; la CTR aveva confermato il risultato ritenendo che vi fosse un errore di calcolo delle somme iscritte a ruolo e che non fosse corretto mantenere ferma la validità della cartella. In cassazione l'Agenzia delle entrate ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 68 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che non era stato specificato in modo preciso il preteso errore di calcolo e, soprattutto, che la CTR non avrebbe dovuto annullare integralmente la cartella, ma solo nella parte eventualmente eccedente il dovuto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha censurato la CTR per avere, pur a fronte di un vizio limitato all'erronea determinazione del credito, annullato interamente la cartella invece di procedere al corretto accertamento del quantum e di ridurre l'atto alla sola misura effettivamente dovuta. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente quale norma applicata alla cartella di pagamento oggetto di contestazione.

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente quale disciplina dell'iscrizione a ruolo delle somme dovute in pendenza del processo tributario.

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme alle fonti sovranazionali a sostegno della natura di impugnazione-merito del processo tributario e della necessità di decisione sul quantum.

  • art. 47 CDFU

    richiamato a supporto dell'esigenza di ragionevole durata e piena tutela giurisdizionale nel processo tributario.

  • art. 6 CEDU

    richiamato a sostegno del principio di ragionevole durata del processo e della decisione di merito sul quantum.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando il vizio della cartella di pagamento concerne soltanto l'erronea determinazione dell'importo dovuto, il giudice non deve annullare integralmente l'atto, ma deve ricondurre la pretesa alla misura corretta, eliminando solo la parte eccedente il dovuto.
  • La natura di impugnazione-merito del giudizio tributario impone al giudice, una volta accertata l'insussistenza parziale del presupposto della pretesa, di procedere alla verifica del quantum effettivamente dovuto, senza limitarsi a un annullamento totale dell'atto.
  • In presenza di una riduzione giudiziale della pretesa impositiva presupposta, la cartella emessa per la riscossione delle somme deve essere conservata nei limiti corrispondenti al residuo credito ancora legittimamente esigibile.
  • Il sindacato sul vizio della cartella per errore di calcolo deve tradursi in una pronuncia conformativa del debito tributario, non in una mera caducazione dell'atto quando la pretesa sia solo parzialmente infondata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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