Cassazione Penale, Sentenza n. 32838/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Trapani nei suoi confronti, comprendente anche compendi aziendali di diverse società. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e motivazione apparente quanto alla sussistenza dei presupposti della confisca, sostenendo che il provvedimento non avesse chiarito il collegamento tra la pericolosità qualificata e i beni ablati, né distinto adeguatamente tra impresa mafiosa e impresa operante sotto controllo o protezione mafiosa. Ha inoltre lamentato l'omessa indicazione del nesso funzionale tra i beni aziendali e specifici segmenti del programma criminoso dell'associazione, nonché l'omessa risposta alle deduzioni difensive. Con il secondo motivo ha denunciato motivazione apparente sulla sproporzione patrimoniale, contestando l'utilizzo dei parametri ISTAT rispetto alle spese effettivamente documentate e sostenendo la liceità di una parte dei redditi derivanti dalla vendita di cavalli e dalle vincite da scommesse. La Corte di cassazione ha ritenuto che, sebbene formalmente prospettate come violazioni di legge e motivazione apparente, le censure mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione della motivazione e degli elementi di fatto, non consentita nel giudizio di legittimità sulle misure di prevenzione patrimoniali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che, ai sensi degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 159/2011, contro i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali è deducibile esclusivamente la violazione di legge; nel sindacato sulla motivazione, ciò consente di denunciare soltanto la motivazione inesistente o meramente apparente, non l'illogicità manifesta o altri vizi motivazionali. Ha ritenuto non apparente la motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato il ruolo stabile e organico del ricorrente nell'associazione mafiosa, i rapporti paritari con gli associati, le dazioni di denaro e il reciproco rapporto di protezione e sostegno economico tra l'attività imprenditoriale e il sodalizio. Ha inoltre ritenuto adeguatamente spiegata la destinazione delle somme al mantenimento delle famiglie degli associati detenuti e al reinvestimento in ulteriori attività di gioco e scommesse. Quanto alla sproporzione, la motivazione è stata reputata non apparente e non sindacabile, sia per l'impiego degli indici ISTAT, sia per la valutazione dei proventi dalla vendita di cavalli e delle vincite da scommesse. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 159/2011
avverso il decreto della Corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore
Il ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione è limitato alla violazione di legge; quanto alla motivazione, sono deducibili soltanto l'inesistenza o l'apparenza della motivazione.
art. 27 d.lgs. 159/2011
per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10
Il limite del ricorso per cassazione alla violazione di legge opera anche per i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
L'illogicità manifesta della motivazione non è deducibile nel ricorso per cassazione contro i provvedimenti di prevenzione patrimoniale, salvo che il vizio si traduca in motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 4, comma 9, legge n. 1423/1956
L'obbligo di provvedere con decreto motivato consente di qualificare come violazione di legge la motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 416-bis, comma 6, c.p.
La sentenza riferisce che nel giudizio penale era stata esclusa la relativa aggravante; tale dato non ha impedito, secondo il provvedimento confermato, la valutazione dei collegamenti e dell'asservimento dell'attività economica nell'ambito della prevenzione patrimoniale.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge; il vizio della motivazione è deducibile soltanto quando essa sia inesistente o meramente apparente, mentre non possono essere sottoposti al giudice di legittimità l'illogicità manifesta o la rivalutazione degli elementi di fatto.
- La motivazione sulla confisca di un'attività economica è non apparente quando individua, attraverso elementi fattuali specifici, il ruolo stabile e organico del proposto nell'associazione mafiosa, i rapporti di reciproca protezione e sostegno economico e la destinazione delle risorse al mantenimento o all'espansione del sodalizio.
- Quando un'attività imprenditoriale si sviluppa e si espande con l'ausilio e sotto la protezione di un'associazione mafiosa, il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale possono essere considerati parte di un'impresa a partecipazione mafiosa e assoggettati a confisca, senza necessità di distinguere la componente lecita da quella illecita quando tale separazione non sia concretamente possibile.
- La motivazione sulla sproporzione patrimoniale non è apparente quando espone le ragioni dell'utilizzo di parametri statistici rappresentativi dei consumi medi e valuta specificamente l'attendibilità, la riconducibilità e la sufficienza delle fonti alternative di reddito prospettate dal proposto.
- Nel giudizio di legittimità in materia di prevenzione, la contestazione della scelta dei parametri di spesa o della valutazione delle prove relative a redditi alternativi costituisce, se non dimostra l'inesistenza della motivazione, una censura di merito non consentita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32833/2026 del 03/09/2026
- Sentenza penale · 3 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32724/2026 del 03/09/2026
- Sentenza penale · 3 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32725/2026 del 03/09/2026
- Sentenza penale · 3 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32809/2026 del 03/09/2026
- Sentenza penale · 3 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32810/2026 del 03/09/2026
- Sentenza penale · 3 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32811/2026 del 03/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →