Sentenza n. 995/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata in relazione alla richiesta di rilascio del visto per motivi familiari presentata a seguito del nulla osta emesso dalla Prefettura di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di rilascio del visto per motivi familiari, presentata a seguito del nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dalla Prefettura di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un'azione ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'autorità consolare sulla richiesta di visto per ricongiungimento familiare, successiva al nulla osta prefettizio. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile insussistenza della giurisdizione amministrativa. La ricorrente ha sostenuto che la controversia non riguardasse il merito del ricongiungimento familiare né l'impugnazione di un provvedimento espresso, ma l'inerzia di un organo periferico del Ministero degli Affari Esteri. Il Collegio ha ritenuto tuttavia che l'azione avverso il silenzio sia esperibile soltanto quando la situazione sostanziale fatta valere sia un interesse legittimo rientrante nella giurisdizione amministrativa; il rito sul silenzio non costituisce un rimedio generale e non può essere utilizzato per attrarre al giudice amministrativo controversie relative a diritti soggettivi devoluti al giudice ordinario. La materia del rilascio del visto per ricongiungimento familiare è stata ricondotta alla giurisdizione ordinaria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, individuando nel giudice ordinario l'autorità giurisdizionale munita di giurisdizione. Ha precisato che il silenzio-inadempimento disciplinato dagli articoli 31 e 117 c.p.a. presuppone la giurisdizione amministrativa sul rapporto sostanziale e riguarda il mancato esercizio di un potere amministrativo correlato a un interesse legittimo. Una norma processuale che disciplina la tutela contro il silenzio non può fondare autonomamente la giurisdizione amministrativa né aggirare il riparto di giurisdizione. La causa potrà essere riproposta davanti al giudice ordinario nei sensi e nei termini dell'art. 11 c.p.a. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 7 c.p.a.
il mancato esercizio del potere amministrativo
La giurisdizione amministrativa comprende le controversie concernenti il mancato esercizio del potere amministrativo, in relazione a situazioni soggettive di interesse legittimo.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il rito contro il silenzio-inadempimento è esperibile esclusivamente quando l'inerzia riguarda un'istanza volta a far valere un interesse legittimo rientrante nella giurisdizione amministrativa; non è un rimedio generale per le pretese fondate su diritti soggettivi devoluti al giudice ordinario.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti, anche d'ufficio, una questione rilevata ai fini della decisione, assicurando il contraddittorio sulla questione di giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione nei sensi e nei termini previsti dalla disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa dell'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile solo quando la controversia sostanziale rientra nella giurisdizione amministrativa e l'inerzia riguarda il mancato esercizio di un potere amministrativo correlato a un interesse legittimo.
- Il rito sul silenzio-inadempimento non costituisce un rimedio processuale generale e non può essere utilizzato per devolvere al giudice amministrativo una controversia relativa a un diritto soggettivo attribuita alla giurisdizione ordinaria.
- La natura omissiva della condotta amministrativa non modifica il riparto di giurisdizione: una norma processuale che disciplina la tutela contro il silenzio non può fondare autonomamente la giurisdizione amministrativa né aggirare il difetto di giurisdizione sul rapporto sostanziale.
- Le controversie relative all'omessa attivazione dell'autorità diplomatica ai fini del rilascio del visto per ricongiungimento familiare rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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