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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23750/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’assunzione di una lavoratrice con contratto a tempo determinato, nel quale la causale era indicata come "Apertura New Store". La lavoratrice ha chiesto la declaratoria di nullità della clausola di apposizione del termine, sostenendo la genericità e insufficienza della causale. Il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando la nullità della clausola, la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dalla data di assunzione e condannando la società al ripristino del rapporto e al pagamento di un’indennità. La Corte d’appello ha respinto il gravame della società. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 10, comma 7, d.lgs. 368/2001 e dell’art. 67 CCNL Terziario, sostenendo che la causale "Apertura New Store" corrispondesse a un’ipotesi legale di "avvio di nuove attività" esonerata dal contingentamento e non bisognosa di ulteriori specificazioni; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 1 d.lgs. 368/2001 e degli artt. 1362 ss. c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto generica la causale senza valorizzare gli altri dati del contratto, dai quali la specificità dell’assunzione sarebbe stata desumibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’art. 10, comma 7, d.lgs. 368/2001 deroga solo ai limiti quantitativi di utilizzazione dei contratti a termine, ma non ai requisiti di forma scritta e di specificità e trasparenza della causale. Ha ritenuto parimenti infondato il secondo motivo, osservando che la causale indicata nel contratto era troppo generica, perché non consentiva di individuare il punto vendita interessato, il luogo di svolgimento della prestazione e il collegamento concreto tra assunzione e esigenze organizzative addotte; inoltre non risultava alcun rinvio, nel testo contrattuale, ad altri documenti accessibili alla lavoratrice idonei a integrare la causale. Conseguentemente ha confermato la condanna della società alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368

    La disposizione esonera in alcune ipotesi dal rispetto dei limiti quantitativi di contingentamento delle assunzioni a termine, ma non elimina i requisiti di forma scritta e di specificità/trasparenza della causale.

  • art. 67 CCNL Terziario 18 luglio 2008

    È norma attuativa dell’art. 10, comma 7, d.lgs. 368/2001 e non può ampliarne l’ambito oltre i limiti fissati dalla legge.

  • art. 1 d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368

    L’apposizione del termine richiede che le ragioni tecnico-produttive, organizzative o sostitutive siano specificate per iscritto in modo circostanziato e puntuale, a pena di inefficacia.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Il contratto può essere interpretato complessivamente, ma la specificazione della causale deve comunque risultare dal testo negoziale o da rinvii ad altri documenti accessibili e richiamati in modo chiaro.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dalla società.

  • direttiva 1999/70/CE

    È richiamata per confermare l’esigenza di trasparenza, veridicità e immodificabilità delle ragioni che giustificano il termine.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ha fondato la declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei contratti a termine, la clausola giustificativa deve indicare in modo specifico e trasparente le ragioni dell’apposizione del termine, così da rendere verificabile il nesso tra durata temporanea del rapporto ed esigenze aziendali concrete.
  • L’ipotesi legale che esonera dal contingentamento non esonera il datore di lavoro dall’onere di rispettare la forma scritta e di descrivere in modo puntuale la causale, salvo che la specificazione risulti da documenti espressamente richiamati e agevolmente accessibili al lavoratore.
  • La generica indicazione di un progetto o di un evento aziendale, se non accompagnata dall’individuazione del contesto concreto, del luogo di impiego e del collegamento con la specifica assunzione, non soddisfa il requisito di specificità della causale.
  • L’interpretazione complessiva del contratto può integrare la clausola, ma non può sostituirsi alla mancanza di una causale circostanziata quando il testo negoziale non richiami altri atti idonei a chiarirla.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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