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Sentenza

Sentenza n. 1478/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego dell’INPS all’accesso al verbale ispettivo e alla documentazione posta a fondamento del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, destinatario del provvedimento con cui l’INPS aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura e annullato numerose giornate lavorative dichiarate dal 2015 al 2023, aveva chiesto copia integrale del verbale ispettivo e degli atti allegati o connessi, al fine di valutare l’impugnazione del provvedimento lesivo dei propri diritti previdenziali. L’INPS aveva negato l’accesso richiamando l’art. 24, comma 6, lettera d), della legge n. 241/1990 e il D.M. n. 757/1994, in ragione della riservatezza delle informazioni acquisite durante l’attività ispettiva e del possibile pregiudizio per lavoratori o terzi. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere, sostenendo che la documentazione fosse necessaria per la propria difesa, che l’INPS avesse applicato una presunzione assoluta di pregiudizio senza una valutazione concreta e che fosse possibile tutelare la riservatezza mediante anonimizzazione o oscuramento dei dati. L’INPS ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato e ne ha chiesto il rigetto. La domanda comprendeva anche una richiesta ampia e indeterminata relativa a eventuali dichiarazioni, testimonianze, verbali, relazioni, note interne, atti istruttori e a ogni altro documento del fascicolo.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica al controinteressato, rilevando che era stata prodotta la prova del ritiro del plico raccomandato con cui il ricorso era stato notificato. Nel merito, ha ritenuto sussistente l’interesse difensivo del ricorrente all’accesso al verbale ispettivo, poiché la conoscenza degli atti presupposti era necessaria per verificare la legittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro e per far valere le proprie ragioni. L’esclusione prevista per gli atti contenenti informazioni acquisite durante le ispezioni non è stata ritenuta assoluta: l’Amministrazione deve effettuare un bilanciamento concreto tra esigenza difensiva e riservatezza dei terzi. Quest’ultima può essere salvaguardata mediante l’oscuramento dei dati identificativi dei lavoratori o degli altri soggetti interessati. Il diniego è stato quindi annullato limitatamente al verbale ispettivo specificamente individuato, con ordine all’INPS di consentirne visione ed estrazione di copia entro trenta giorni, oscurando gli eventuali dati riservati di terzi. È stata invece ritenuta generica ed esplorativa la parte della richiesta riferita a eventuali ulteriori dichiarazioni, documenti, relazioni, note interne, atti istruttori e a ogni altro atto del fascicolo, perché priva degli estremi o degli elementi necessari a individuare i documenti e preordinata a un controllo diffuso sull’attività amministrativa. Il ricorso è stato pertanto accolto solo nei limiti indicati. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti del controinteressato non costituito. È stata confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • artt. 22 e 24 l. 241/1990

    L’accesso difensivo prevale sulle esigenze di riservatezza quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere propri interessi giuridici, ma deve essere esercitato con riferimento a documenti concretamente individuati.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    Non sono ammissibili richieste di accesso generiche o esplorative, preordinate a un controllo diffuso e generalizzato sull’operato dell’Amministrazione.

  • art. 24, comma 6, lettera d), l. 241/1990

    La sottrazione all’accesso delle informazioni acquisite durante attività ispettive non opera in modo assoluto, dovendo essere coordinata con l’accesso difensivo previsto dal comma 7.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    in tutti i casi in cui siano ravvisabili le esclusioni al diritto di accesso ivi contemplati, resta fermo l’obbligo di ostensione dei documenti “la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere propri interessi giuridici”

    La necessità difensiva costituisce norma di chiusura che impone l’ostensione dei documenti, anche quando ricorrano astratte ragioni di esclusione, nei limiti della loro effettiva rilevanza per la difesa.

  • art. 5, comma 2, d.P.R. 184/2006

    indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione

    La domanda di accesso deve individuare specificamente il documento richiesto o fornire elementi sufficienti a consentirne l’individuazione.

  • D.M. n. 757/1994

    contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi

    La tutela dei lavoratori e dei terzi rispetto alla divulgazione delle informazioni ispettive deve essere valutata concretamente e può essere assicurata attraverso l’oscuramento dei dati riservati.

Massime di principio

  • L’esclusione dall’accesso prevista per i documenti contenenti informazioni acquisite nell’ambito di attività ispettive non ha carattere assoluto: l’Amministrazione deve valutare concretamente il conflitto tra riservatezza dei lavoratori o dei terzi e interesse difensivo del richiedente.
  • Quando il documento ispettivo è necessario per contestare un provvedimento amministrativo lesivo della posizione giuridica del richiedente, l’accesso difensivo deve essere consentito ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, purché limitato alle informazioni effettivamente rilevanti per la difesa.
  • La riservatezza dei soggetti coinvolti nell’attività ispettiva può essere tutelata mediante l’ostensione parziale del documento e l’oscuramento dei dati identificativi o di altri elementi non necessari alla difesa.
  • La domanda di accesso deve individuare documenti specifici o fornire elementi concreti per consentirne l’individuazione; una richiesta riferita a eventuali ulteriori atti, a ogni documento del fascicolo o a categorie indeterminate di atti è generica, esplorativa e inammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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