Sentenza n. 1478/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’INPS all’accesso al verbale ispettivo e alla documentazione posta a fondamento del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, destinatario del provvedimento con cui l’INPS aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura e annullato numerose giornate lavorative dichiarate dal 2015 al 2023, aveva chiesto copia integrale del verbale ispettivo e degli atti allegati o connessi, al fine di valutare l’impugnazione del provvedimento lesivo dei propri diritti previdenziali. L’INPS aveva negato l’accesso richiamando l’art. 24, comma 6, lettera d), della legge n. 241/1990 e il D.M. n. 757/1994, in ragione della riservatezza delle informazioni acquisite durante l’attività ispettiva e del possibile pregiudizio per lavoratori o terzi. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere, sostenendo che la documentazione fosse necessaria per la propria difesa, che l’INPS avesse applicato una presunzione assoluta di pregiudizio senza una valutazione concreta e che fosse possibile tutelare la riservatezza mediante anonimizzazione o oscuramento dei dati. L’INPS ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato e ne ha chiesto il rigetto. La domanda comprendeva anche una richiesta ampia e indeterminata relativa a eventuali dichiarazioni, testimonianze, verbali, relazioni, note interne, atti istruttori e a ogni altro documento del fascicolo.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica al controinteressato, rilevando che era stata prodotta la prova del ritiro del plico raccomandato con cui il ricorso era stato notificato. Nel merito, ha ritenuto sussistente l’interesse difensivo del ricorrente all’accesso al verbale ispettivo, poiché la conoscenza degli atti presupposti era necessaria per verificare la legittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro e per far valere le proprie ragioni. L’esclusione prevista per gli atti contenenti informazioni acquisite durante le ispezioni non è stata ritenuta assoluta: l’Amministrazione deve effettuare un bilanciamento concreto tra esigenza difensiva e riservatezza dei terzi. Quest’ultima può essere salvaguardata mediante l’oscuramento dei dati identificativi dei lavoratori o degli altri soggetti interessati. Il diniego è stato quindi annullato limitatamente al verbale ispettivo specificamente individuato, con ordine all’INPS di consentirne visione ed estrazione di copia entro trenta giorni, oscurando gli eventuali dati riservati di terzi. È stata invece ritenuta generica ed esplorativa la parte della richiesta riferita a eventuali ulteriori dichiarazioni, documenti, relazioni, note interne, atti istruttori e a ogni altro atto del fascicolo, perché priva degli estremi o degli elementi necessari a individuare i documenti e preordinata a un controllo diffuso sull’attività amministrativa. Il ricorso è stato pertanto accolto solo nei limiti indicati. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti del controinteressato non costituito. È stata confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
artt. 22 e 24 l. 241/1990
L’accesso difensivo prevale sulle esigenze di riservatezza quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere propri interessi giuridici, ma deve essere esercitato con riferimento a documenti concretamente individuati.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
Non sono ammissibili richieste di accesso generiche o esplorative, preordinate a un controllo diffuso e generalizzato sull’operato dell’Amministrazione.
art. 24, comma 6, lettera d), l. 241/1990
La sottrazione all’accesso delle informazioni acquisite durante attività ispettive non opera in modo assoluto, dovendo essere coordinata con l’accesso difensivo previsto dal comma 7.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
in tutti i casi in cui siano ravvisabili le esclusioni al diritto di accesso ivi contemplati, resta fermo l’obbligo di ostensione dei documenti “la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere propri interessi giuridici”
La necessità difensiva costituisce norma di chiusura che impone l’ostensione dei documenti, anche quando ricorrano astratte ragioni di esclusione, nei limiti della loro effettiva rilevanza per la difesa.
art. 5, comma 2, d.P.R. 184/2006
indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione
La domanda di accesso deve individuare specificamente il documento richiesto o fornire elementi sufficienti a consentirne l’individuazione.
D.M. n. 757/1994
contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi
La tutela dei lavoratori e dei terzi rispetto alla divulgazione delle informazioni ispettive deve essere valutata concretamente e può essere assicurata attraverso l’oscuramento dei dati riservati.
Massime di principio
- L’esclusione dall’accesso prevista per i documenti contenenti informazioni acquisite nell’ambito di attività ispettive non ha carattere assoluto: l’Amministrazione deve valutare concretamente il conflitto tra riservatezza dei lavoratori o dei terzi e interesse difensivo del richiedente.
- Quando il documento ispettivo è necessario per contestare un provvedimento amministrativo lesivo della posizione giuridica del richiedente, l’accesso difensivo deve essere consentito ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, purché limitato alle informazioni effettivamente rilevanti per la difesa.
- La riservatezza dei soggetti coinvolti nell’attività ispettiva può essere tutelata mediante l’ostensione parziale del documento e l’oscuramento dei dati identificativi o di altri elementi non necessari alla difesa.
- La domanda di accesso deve individuare documenti specifici o fornire elementi concreti per consentirne l’individuazione; una richiesta riferita a eventuali ulteriori atti, a ogni documento del fascicolo o a categorie indeterminate di atti è generica, esplorativa e inammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1133/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1134/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1135/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1136/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1137/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1138/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →