Ordinanza n. 64/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento n. -OMISSIS- di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura -U.T.G. di Savona in data 12/04/2024 e conosciuto in data 14/07/2025; - nonché per l'annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti, l’annullamento, previa sospensione: - del provvedimento n.-OMISSIS- del 19/12/2025, notificato a mezzo PEC alla scrivente in pari data, portante conferma propria della revoca del nulla osta all’ingresso in Italia; - per l'annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o riparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso gli atti impugnati, ritenendo sussistente il periculum in mora. L’ordinanza non definisce il merito delle censure relative alla mancata comunicazione del preavviso e del provvedimento di revoca, né esprime una valutazione esplicita sul fumus boni iuris. È stata confermata l’udienza pubblica già fissata per il 2 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e successivo provvedimento di conferma della revoca
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, lavoratore extracomunitario entrato in Italia in forza di un nulla osta provvisorio per lavoro stagionale nell’ambito della normativa sui flussi di ingresso, ha impugnato la revoca del nulla osta adottata dalla Prefettura di Savona, deducendo di non avere ricevuto né il preavviso di revoca né il provvedimento finale, trasmessi esclusivamente al datore di lavoro. Nel corso del giudizio, il TAR aveva ordinato all’Amministrazione di adottare un nuovo provvedimento conclusivo sulla legittimità del nulla osta. L’Amministrazione ha quindi adottato un atto di conferma della revoca, successivamente impugnato con motivi aggiunti e corredato da istanza cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto l’istanza di sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sussistenza del periculum in mora è sufficiente a fondare l’accoglimento dell’istanza di sospensione quando il giudice non definisce il merito e rinvia la valutazione delle censure alla fase di cognizione piena.
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento conclusivo in sostituzione o conferma dell’atto originariamente contestato, il nuovo atto può essere impugnato con motivi aggiunti e può essere oggetto di autonoma domanda cautelare.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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