Sentenza del 28/10/2016 n. 21819 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 14410/2014, sostenendo che la Corte avesse omesso di esaminare il giudicato esterno risultante dalla sentenza n. 2954/2014. Quest'ultima aveva escluso, per i medesimi immobili, l'esistenza di un beneficio fondiario causalmente collegato alle opere di bonifica e quindi la debenza dei contributi consortili per annualità precedenti. Secondo i ricorrenti, tale giudicato avrebbe dovuto estendersi anche all'annualità 2004, nonostante il diverso periodo, perché gli elementi costitutivi del rapporto contributivo sarebbero rimasti invariati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha riconosciuto che il giudicato esterno era stato effettivamente dedotto nella memoria ex art. 378 c.p.c. e non era stato espressamente esaminato, ma ha escluso che tale omissione costituisse errore di fatto revocatorio decisivo. Il precedente riguardava annualità diverse e, soprattutto, era intervenuto un nuovo piano di classifica regionale nel 2001, idoneo a modificare il rapporto contributivo e a imporre una nuova valutazione dell'utilitas. Pertanto, il giudicato non poteva applicarsi automaticamente all'anno 2004. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 391-bis c.p.c.
Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione
Consente la revocazione delle sentenze di legittimità nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c., incluso l'errore di fatto, purché l'errore sia decisivo e riconducibile a una falsa percezione immediata degli atti processuali.
Art. 391-ter c.p.c.
Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione
Richiamato insieme all'art. 391-bis quale base processuale della domanda di revocazione proposta contro la sentenza di legittimità.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
L'errore revocatorio deve riguardare un fatto, anche processuale, percepito erroneamente per una svista immediata e oggettivamente verificabile. Non è sufficiente una diversa valutazione giuridica o interpretativa; l'errore deve inoltre essere essenziale e tale da imporre logicamente una decisione diversa.
Art. 378 c.p.c.
Memorie illustrative davanti alla Corte di cassazione
La deduzione del giudicato esterno in una memoria depositata ai sensi di questa norma può assumere rilievo ai fini della revocazione, se la Corte ne abbia ignorato l'esistenza e se il giudicato sia decisivo.
R.D. n. 215 del 1933 e L.R. Lombardia n. 59 del 1984
Costituiscono il quadro normativo richiamato per l'adozione del piano di classifica consortile, strumento destinato a individuare e ripartire i contributi in relazione al beneficio attribuito agli immobili.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012
Impone, in caso di declaratoria di inammissibilità o rigetto dell'impugnazione, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non è un mezzo per ottenere una nuova valutazione giuridica della controversia: occorre dimostrare una svista percettiva evidente, riferita a un fatto non controverso e decisiva per l'esito.
- L'omessa considerazione di un giudicato esterno può costituire errore revocatorio solo se il giudicato era stato ritualmente dedotto, non è stato esaminato e avrebbe necessariamente imposto una decisione diversa.
- Un giudicato relativo a precedenti annualità tributarie può estendersi agli anni successivi solo per elementi permanenti del rapporto e quando la situazione di fatto e di diritto sia rimasta sostanzialmente invariata.
- L'introduzione di un nuovo piano di classifica consortile può creare un nuovo rapporto contributivo e impedisce l'applicazione automatica di decisioni riferite a periodi precedenti.
- Nei contributi consortili, l'inserimento dell'immobile nel perimetro di contribuenza genera una presunzione relativa di beneficio; il contribuente che contesta il contributo deve provare l'assenza di un'utilità concreta e causalmente collegata alle opere di bonifica.
- Quando intervengono nuovi atti amministrativi, come un piano di classifica, la loro legittimità deve essere contestata tempestivamente nella sede competente oppure la loro applicazione deve essere specificamente contestata nel giudizio tributario.
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