Cassazione Penale, Sentenza n. 14038/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del Tribunale di Udine del 07/10/2015 (definitiva 22/01/2016) che condannava Idrizi a 9 mesi di reclusione, pena sospesa, per reati di resistenza. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 420-bis, 629-bis e 170 c.p.p., sostenendo che: 1) la presunzione di conoscenza non poteva fondarsi sul verbale di elezione di domicilio redatto d'ufficio dalla polizia giudiziaria, atto prodromico non idoneo a dare conoscenza dell'azione penale; 2) non si era instaurato alcun effettivo rapporto professionale tra l'indagato e il difensore di fiducia (la rinuncia del difensore non era stata comunicata all'imputato) né con il difensore d'ufficio; 3) la dichiarazione di assenza era illegittima perché fondata solo su elementi formali (elezione di domicilio, notifica a mezzo posta con plico restituito per giacenza), senza accertare la reale conoscenza del processo da parte dell'imputato; 4) il certificato anagrafico mostrava la cancellazione per irreperibilità del ricorrente dal Comune di Udine il 30/05/2013, anteriore alla raccomandata notificata il 09/12/2013.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità delle Sezioni Unite (Innaro, Ismail, Lovric) e i principi relativi alla "conoscenza effettiva del procedimento": non è sufficiente la regolarità formale delle notifiche o la mera nomina di un difensore; occorre che l'imputato sia effettivamente informato della vocatio in iudicium (data, luogo, accusa) o che si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del processo. La Corte ha ritenuto che nel caso concreto esistessero elementi indicativi della volontà dell'imputato di sottrarsi (elezione di domicilio, nomina di difensore che partecipava alle udienze e tentativi di contatto, irreperibilità del ricorrente e mancata comunicazione di una nuova residenza), per cui non è configurabile un'incolpevole mancata conoscenza del processo; la decisione del giudice di procedere in assenza era quindi legittima.
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
Indica situazioni (dichiarazione o elezione di domicilio, nomina di difensore, applicazione di misure) che costituiscono "indici" di conoscenza del procedimento; la Corte richiede che tali situazioni abbiano effettività e non siano solo formali.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Regola la rescissione del giudicato quando la mancata partecipazione non è imputabile all'imputato; la Corte lo interpreta come norma protettiva che consente travolgimento del giudicato quando i diritti partecipativi sono stati violati, ponendo l'onere della prova sull'interessato per dimostrare l'incolpevole mancata conoscenza.
art. 170 cod. proc. pen.
Disciplina la notificazione degli atti a mezzo posta; la sentenza rileva che la mera notifica e la sua eventuale restituzione non sono definitive per stabilire la conoscenza effettiva del processo.
art. 175 cod. proc. pen. (previgente formulazione)
Richiamato nella decisione per il tema degli effetti preclusivi collegati alla effettiva conoscenza del procedimento; la Corte ricorda che la conoscenza deve essere effettiva e non meramente presunta.
art. 420-ter cod. proc. pen.
Norma che prevede la sospensione o il rinvio del processo quando non è certa la conoscenza dell'imputato; il giudice della rescissione deve valutare se, alla luce degli indici, il giudice della cognizione avrebbe dovuto sospendere o rinviare il processo.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Ancora collegata alle tutele processuali in caso di dubbio sulla conoscenza dell'imputato; rilevante nella valutazione complessiva dell'operato del giudice del merito.
Sez. Un., sentenza Innaro (n. 28912/2019)
Affermata la necessità della conoscenza effettiva della vocatio in iudicium (indicazione di accusa, data e luogo) e la prevalenza della effettività sulla mera presunzione legale; in assenza di conoscenza effettiva il processo in absentia è legittimo solo se l'imputato ha rinunciato consapevolmente o si è sottratto volontariamente.
Sez. Un., sentenza Ismail (n. 23948/2019)
Sottolinea la prevalenza della conoscenza effettiva rispetto al dato formale e richiede che gli "indici di conoscenza" (elezione di domicilio, misure precautelari, nomina di difensore) abbiano carattere di effettività.
Sez. Un., sentenza Lovric (n. 15498/2020)
Ribadisce che l'art. 629-bis tutela i diritti partecipativi e che il giudice della rescissione deve valutare concretamente se la decisione di procedere in assenza sia stata conforme alle norme e se vi sia stata una incolpevole mancata conoscenza.
Massime di principio
- La conoscenza del processo deve essere effettiva: non basta la mera regolarità formale delle notifiche o la semplice elezione di domicilio, occorre che l'imputato sia effettivamente informato della vocatio in iudicium (accusa, data, luogo).
- La nomina di un difensore e l'elezione di domicilio sono indici rilevanti ma richiedono effettività: se il difensore ha partecipato e ha tentato contatti, la responsabilità per l'ignoranza del processo può ricadere sull'imputato.
- Se l'imputato si rende irreperibile o non esercita una diligenza minima per informarsi (ad es. non mantiene contatti con il difensore), si può ritenere che si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento, con conseguente onere a suo carico di provare l'incolpevolezza.
- La restituzione di una raccomandata per giacenza o la cancellazione anagrafica non determinano automaticamente l'incolpevole mancata conoscenza se sussistono altri elementi indicativi di sapere del procedimento.
- Il giudice della rescissione deve valutare concretamente, al di fuori di presunzioni automatiche, se le garanzie procedurali previste (es. sospensione o rinvio ai sensi degli artt. 420-ter e 420-quater) avrebbero dovuto impedire il prosieguo del processo in assenza.
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