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Sentenza

Sentenza n. 1870/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 1003/2024, relativa all’attribuzione dell’importo dovuto per la Carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 1003 del 21 ottobre 2024, lamentandone la mancata esecuzione quanto al pagamento dell’importo spettante per la Carta del docente. Dopo la proposizione del ricorso, ha dichiarato di aver ricevuto le somme dovute e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché era pacifico tra le parti che la pretesa azionata fosse stata integralmente soddisfatta dopo la proposizione del ricorso. Ha condannato il Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidandole in 500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, d.lgs. 104/2010

    Il Collegio ravvisa le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, D. Lgs. n. 104/2010; risulta, invero, pacifico tra le parti l’avvenuto soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarabile quando risulta pacifico che la pretesa fatta valere in giudizio è stata soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando dopo la proposizione del ricorso l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata e tale adempimento è pacifico tra le parti, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Se l’amministrazione soddisfa la pretesa solo dopo la notifica del ricorso, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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